MANSIONI – RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SVOLGERE QUELLE NON CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA: PER LA CASSAZIONE LA CONDOTTA È ILLEGITTIMA.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018, ha affermato che il lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c., ma che può incardinare un procedimento avanti al Giudice del Lavoro per ottenere la rivendicata tutela e quindi che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza.
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che, in casi analoghi, al lavoratore è attribuita la legittima facoltà di non adempiere alle direttive datoriali, invocando l’art. 1460 c.c., solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni.