Inidoneità – Repechage – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 22 ottobre 2018 n. 26675
La cassazione è tornata a pronunciarsi sull’obbligo del datore di lavoro di reperire mansioni, anche inferiori, al lavoratore colpito da inidoneità alla mansione cui era stato adibito confermando che il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage rende illegittimo il licenziamento comportando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore in cui venga accertato che il datore di lavoro non ha verificato la presenza di mansioni, anche inferiori, cui adibire il lavoratore, quale alternativa al licenziamento la tutela applicabile è la reintegrazione.
Cass. Sez. Lav. 22 ottobre 2018, n. 26675 Pres. Di Cerbo; Rel. Lorito; P.M. Fresa; Ric. A.G.; Controric. C.P.S.