OBBLIGO DI REPECHAGE NEL LICENZIAMENTO PER G.M.O.
Con la sentenza n. 184/2019 , il Tribunale di Bari ha ritenuto assolto l’obbigo di repechage, frutto di una costante giurisprudenza della Corte Cassazione, da parte della Società opposta.
La Società infatti, con correttezza e buona fede, ha adempito al suddetto obbligo offrendo all’opponente un’alternativa lavorativa sul presupposto che il posto coperto dallo stesso era ormai cessato e tenendo conto della più ampia situazione di contrazione aziendale.
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