Accertamenti sanitari
Definizione |
Per accertamenti sanitari si intende qualsiasi tipo di accertamento (visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche) delle condizioni di salute del lavoratore, sia in fase preassuntiva sia in costanza di rapporto di lavoro |
Finalità(art. 2087 Cod. civ. e art. 18 D.Lgs. 81/2008) (art. 5, co. 3 L. 300/1970 e art. 41 D.Lgs. 81/2008) (art. 1, L. 68/1999) (art. 5, co. 2 L. 300/1970) |
Per la tutela della salute del lavoratore
Per la verifica dell’idoneità lavorativa del lavoratore
Per la verifica della sussistenza e della permanenza di disabilità Per la verifica della correttezza del lavoratore in caso di assenza per malattia |
Datori di lavoro interessati |
Tutti |
Lavoratori interessati(art. 41, co. 2-bis D.Lgs. 81/2008) (art. 5, co. 2 L. 300/1970) (art. 5, co. 3 L. 300/1970) (artt. 18 e 41 D.Lgs. 81/2008) (art. 11 D.Lgs. 66/2003) (art. 41, co. 2, lett. d D.Lgs. 81/2008) (art. 41, co. 2, lett. e-ter D.Lgs. 81/2008)
(artt. 18 e 41, co. 4 D.Lgs. 81/2008) (artt. 18 e 41, co. 4 D.Lgs. 81/2008) (Corte cost. sentenza 2 giugno 1994 n. 218) (art. 1 L. 68/1999)
(art. 8 L. 977/1967) |
Tutti i subordinati, con qualsiasi tipo di inquadramento, per gli accertamenti:
– preassuntivi di tipo generale;
– di controllo in caso di malattia;
– di controllo dell’idoneità fisica
– preassuntivi e periodici per l’idoneità alla mansione specifica;
– preassuntivi e periodici per l’idoneità al lavoro notturno;
– per l’idoneità alla nuova mansione, in caso di mutamento di mansioni
– preventivi alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per l’idoneità alla mansione precedentemente svolta;
Tutti i subordinati che svolgono, con qualsiasi tipo di inquadramento, mansioni a rischio per la salute e l’incolumità di terzi, per gli accertamenti: – di assenza di tossicodipendenza;
– di assenza di alcodipendenza;
– di assenza di sieropositività
Tutti i disabili che chiedono di essere iscritti alle apposite liste del collocamento obbligatorio
Tutti i minori di 18 anni di età |
Soggetti preposti all’effettuazione degli accertamenti
(Art. 5 L. 300/1970, art. 5 DL 463/1983 e DM 15.7.1986)
(Artt. 1 e 10 L. 68/1999) (art. 41 D.Lgs. 81/2008) (circ. INPS n. 182/1990) |
I soggetti preposti all’effettuazione di tutti i tipi di accertamenti sanitari debbono essere professionisti del sistema sanitario pubblico o accreditato o degli istituti previdenziali. Solo in caso di espressa previsione normativa possono essere professionisti privati.
In particolare, i soggetti indicati dalla legge sono: – Servizi ispettivi degli istituti previdenziali (INPS, INAIL, ASL) – Enti pubblici – Istituti specializzati di diritto pubblico
– Commissione medica speciale
– Medico competente
– Medico di fiducia dell’autorità consolare italiana (in caso di accertamenti sanitari di malattia all’estero) |
Tipologia |
Gli accertamenti sanitari leciti possono essere:
– preassuntivi – periodici – occasionali (ad esempio, quelli per controllo malattia, in caso di mutamento di mansioni o di rientro da malattia di durata superiore a 6° giorni continuativi o di cessazione del rapporto di lavoro) – obbligatori – facoltativi (ad esempio, quelli preassuntivi o per controllo malattia) |
Nota: sono tassativamente vietati gli accertamenti sanitari sia preassuntivi sia in costanza di rapporto di lavoro, richiesti dal datore di lavoro per accertare lo stato di gravidanza art. 41, co. 3 D.Lgs. 81/2008) |
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Diritti del datore di lavoro | Il datore di lavoro ha il diritto di:
– controllare le condizioni di salute del lavoratore in fase preassuntiva, cioè prima che sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato; – controllare le condizioni di salute del lavoratore assente per malattia |
Obblighi del datore di lavoro |
Il datore di lavoro è obbligato a:
– tutelare lo stato di salute del lavoratore – far effettuare tutti gli accertamenti sanitari, preventivi, periodici ed occasionali previsti dalla legge e/o richiesti dal medico competente; – rispettare e far rispettare le necessarie misure di salvaguardia della riservatezza dei dati sullo stato di salute del lavoratore |
Sanzioni per il datore di lavoro(art. 14, co. 1 D.Lgs. 81/2008)
(art. 55, co. 5 lett. f D.Lgs. 81/2008) |
Il datore di lavoro è sanzionato:
– in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (come ad esempio la ripetuta mancata effettuazione degli accertamenti sanitari periodici): con la sospensione dell’attività lavorativa – per aver fatto effettuare accertamenti sanitari sullo stato di gravidanza o in tutti gli altri casi vietati dalla legge: con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 6.600 |
Diritti del lavoratore(artt. 23 e 24 D.Lgs. 196/2003) |
Trattandosi di dati sensibili, le informazioni concernenti gli accertamenti sanitari debbono essere trattate nel rispetto della massima riservatezza.
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Obblighi del lavoratore(art. 20, co. 2, lett. i D.Lgs. 81/2008) |
Il lavoratore è obbligato a consentire l’effettuazione degli accertamenti sanitari. |
Sanzioni per il lavoratore
(art. 7 L. 300/1970)
(art. 5, co. 14 DL 463/1983 conv in L. 638/1983) |
Il lavoratore che non ha consentito l’effettuazione degli accertamenti sanitari legittimamente richiesti dal datore di lavoro è sanzionato:
> in caso degli accertamenti sulla malattia: – con provvedimenti disciplinari che possono arrivare al licenziamento – con la sanzione amministrativa della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo di malattia sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo (sono esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o quelli già accertati da precedente visita di controllo) > in caso degli accertamenti previsti dal D.Lgs. 81/2008: – con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
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Aspetti economici
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I costi relativi agli accertamenti sanitari sono interamente a carico del datore di lavoro |