Apprendistato – Recesso – Decorrenza del preavviso – Corte d’Appello di Milano – Sentenza n. 632 del 9 ottobre 2020
Apprendistato – recesso – il preavviso decorre dal termine dell’apprendistato ed è sostituibile con l’indennità
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 632 del 9 ottobre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’impugnazione proposta dal lavoratore. In particolare, la Corte d’Appello di Milano, interpretando l’art. 42 comma 4 del d.lgs. 81/2015 che disciplina il recesso dal rapporto di apprendistato, ha confermato che le parti possono recedere fino “ al termine dell’apprendistato “ da intendersi ( non facendosi più riferimento , come nel d.lgs. 167/2011- per una esigenza di certezza – “ al periodo di formazione ) fino alla prevista scadenza del contratto. Secondo il Collegio, inoltre, in tale mutato quadro normativo non appare logicamente configurabile un termine di preavviso a ritroso, così come sosteneva il lavoratore appellante e come accadeva nella disciplina antecedente.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 189/2019, ha rigettato il ricorso proposto da un apprendista, volto a far dichiarare l’illegittimità del recesso intimatogli al termine dell’apprendistato senza il rispetto del periodo di preavviso che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stato da conteggiare a ritroso rispetto all’ultimo giorno di apprendistato indicato nel contratto. In particolare, il Giudice di merito ha affermato che, dall’interpretazione del dettato normativo di cui agli artt. 41 ss del d.lgs. 81/2015, si evince che il recesso dal rapporto di apprendistato deve intervenire al termine del periodo formativo e che il preavviso si colloca dopo la scadenza del termine, con facoltà del datore di lavoro di continuare a far lavorare l’apprendista nel corso del preavviso oppure di corrispondergli la relativa indennità.
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