D.P.C.M. del 24.10.2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861)
(GU n.265 del 25-10-2020)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258; Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Decreta: Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puo' essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 4. E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; c) sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento; i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'; m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; n) restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza; p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese; s) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attivita', modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti; dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020; hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti; nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'; c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19; d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali; f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalita' di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato il lavoro agile con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
Art. 4. Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva. 2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi: a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20: 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8. 2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). 2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), l'Autorita' sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi; e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f) informano la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonche' di mantenere: 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza; g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita' sanitaria; e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano: a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C; d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Art. 7. Obblighi dei vettori e degli armatori 1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 5; b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa; d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6. 3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita' marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1; b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Art. 9. Misure in materia di trasporto pubblico di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 10. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 11. Esecuzione e monitoraggio delle misure 1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Art. 12. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 24 ottobre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2375
Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche 1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. 1.3 L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra' rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 1.6 Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.7 Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente. 1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. 2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 3 ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e' necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio. 3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro. 3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace. 3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo. 3.7 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1 ______ 1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso. 3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 3.10 La celebrazione del sacramento della Confermazione e' rinviata. 4 Adeguata comunicazione 4.1 Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio; 4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5 Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo' valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta' e di salute. 5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita' streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla celebrazione eucaristica. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno lunedi' 18 maggio 2020. Card. Prof. Avv. Cons. Pref. Luciana Gualtiero Giuseppe Lamorgese Bassetti Conte Presidente Presidente Ministro della CEI del Consiglio dell'Interno Roma, 7 maggio 2020
Allegato 2 Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempicontenuti. 1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus 1.12 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4 Comunicazione 4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5 Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento. 2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4 Comunicazione 4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5 Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 4 Protocollo con le Comunita' ortodosse L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno unmetro. 1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro 1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento. 2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli. 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4 Comunicazione 4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5 Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 5 Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e' affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa. 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4. Comunicazione 4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 6 Protocollo con le Comunita' Islamiche L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine. 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.8 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.11 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del responsabile della comunita'. 2. Attenzioni da osservare nella preghiera 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4. Comunicazione 4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. 5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 7 Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto. Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure. 1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro. 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'. 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine. 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni. 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C 1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento. 2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati. 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro. 2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con i fedeli. 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita. 4. Comunicazione 4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione. 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.3 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; 4.4 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.5 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 5. Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref. Giuseppe Conte Luciana Lamorgese Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Roma, 15 maggio 2020
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 INTRODUZIONE (Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco) L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilita' di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e' limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti. Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione. Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo, nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell'attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio di contagio epidemiologico. Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessita' di avere linee guida generali e unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie. Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante le attivita', sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali e ai diversi materiali impiegati. Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al gioco in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze. Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 1. la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu' grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 2. l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attivita' di piccoli gruppi; 3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono nella realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a partire dal mese di settembre 2020. In particolare, ci si riferisce: 1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 2. alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education). La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialita' e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della ripresa delle attivita' lavorative in presenza. SEZIONE 1 (Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti) I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), cosi' come previsto dalla normativa vigente. Gli aspetti considerati riguardano: 1. l'accessibilita' degli spazi; 2. i compiti del gestore; 3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. SEZIONE 1.1 (Accessibilita' degli spazi) L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario; 2. limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove compatibile con le attivita' di assistenza, e l'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata. SEZIONE 1.2 (Compiti del gestore) Il gestore deve: 1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu' toccate, con detergente neutro; 2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorita' competenti. SEZIONE 1.3 (Responsabilita' dell'accompagnatore) L'accompagnatore deve: 1. attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI), fragilita', cronicita', in particolare: a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore; b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilita', cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto accompagnatore; 2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano. Nel caso di bambini con piu' di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinche' questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI. SEZIONE 2 (Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e attivita' sperimentali di educazione all'aperto) Le attivita' offerte possono essere realizzate dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle organizzazioni ed enti del terzo settore. Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a: 1. l'accessibilita' degli spazi; 2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI; 4. i principi generali d'igiene e pulizia; 5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione; 6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti; 7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti; 8. il protocollo di accoglienza; 9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze. SEZIONE 2.1 (Accessibilita' degli spazi) L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attivita' devono essere circoscritte a sottofasce di eta' in modo da determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini e adolescenti accolti. A tale scopo, e' consigliato che vengano distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6 anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria (da 11 a 17 anni); 2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020). Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini, adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente documento. Rimane comunque ferma la responsabilita' di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2. E' preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute. SEZIONE 2.2 (Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile) In considerazione della necessita' di garantire il distanziamento fisico e l'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attivita' programmate. E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita' in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra. Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e di educazione all'aperto (outdoor education) nell'ambito del territorio di riferimento. In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. SEZIONE 2.3 (Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI) Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni. Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente. Per i bambini in eta' da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo chi esercita la responsabilita' genitoriale. In particolare, tale ambientamento e' suggerito per i bambini gia' socializzati al nido o scuola dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali attivita' a settembre, successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio, considerata la presenza di adulti che normalmente non parteciperebbero alle attivita'. Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle singole regioni. Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attivita' che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e utilizzo dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni. SEZIONE 2.4 (Principi generali d'igiene e pulizia) Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati; 2. non tossire o starnutire senza protezione; 3. mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 4. non toccarsi il viso con le mani; 5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 6. arieggiare frequentemente i locali. Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (outdoor education). Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni: 1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica; 2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attivita', a titolo di esempio. Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio 1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita' significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso); 2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media); 3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale. Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico e' piu' difficile da rispettare; 2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta' respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle. Garantire la sicurezza del pernottamento Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti; 2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza; 3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza; 4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra; 5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona; 6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso. Garantire la sicurezza dei pasti Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini; 2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una lavastoviglie; 3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione "Ristorazione", e successivi aggiornamenti). In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020. Pulire e igienizzare gli ambienti Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonche' una igienizzazione periodica. E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID- 19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. Prevedere scorte adeguate Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 Nell'eventualita' che compaiano casi o focolai da COVID-19, e' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e successivi aggiornamenti. In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera' l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare tutte le misure ritenute idonee. SEZIONE 2.5 (Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione) E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati. Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi. Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o promosse dalle autorita' competenti. Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da favorire una familiarita' fra i bambini e gli adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'. SEZIONE 2.6 (Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti) Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo. La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 1. continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio. In caso di attivita' che prevedono piu' turni, un operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato a un gruppo per ogni turno; 2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e pulizia; 3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu' persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilita' fra i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico. SEZIONE 2.7 (Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei bambini e degli adolescenti) I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati. E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attivita'. E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita' (es. corsi per neogenitori). E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita' con i bambini e gli adolescenti. SEZIONE 2.8 (Protocollo di accoglienza) Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio delle attivita'; 2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attivita' per piu' di 24 ore. Protocollo per la prima accoglienza 1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare che il bambino o adolescente: a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'. 3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata, ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza. Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso 1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente: a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria; b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata, ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza. Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu' di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza. Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso 1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza. Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro medico di medicina generale e il gestore. SEZIONE 2.9 (Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze) Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilita', con disturbi di comportamento o di apprendimento, e della necessita' di includerli in una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative integrative rispetto alle attivita' scolastiche. Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita', tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei DPI, cosi' come della necessita' di accompagnare bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione. Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale. In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunita'.
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 20/178/CR05a/COV19 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive e Ricreative Roma, 8 ottobre 2020 SCOPO E PRINCIPI GENERALI Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita' con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita' in tutti i settori produttivi ed economici. In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'. Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche' opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo. Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attivita'. SCHEDE TECNICHE • RISTORAZIONE • ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) • ATTIVITA' RICETTIVE • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) • COMMERCIO AL DETTAGLIO • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) • UFFICI APERTI AL PUBBLICO • PISCINE • PALESTRE • MANUTENZIONE DEL VERDE • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE • ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO • AREE GIOCHI PER BAMBINI • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI • FORMAZIONE PROFESSIONALE • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO • SAGRE E FIERE LOCALI • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE • DISCOTECHE Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione). Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19". RISTORAZIONE* ______ * La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo. Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in piu' punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno. • E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. • Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti siano i posti a sedere. • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. • I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. • E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere. CERIMONIE Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento. • Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. • Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. • I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. • Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. • Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. • E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. • Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. • E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto • Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. • Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. • Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore piu' calde. • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. • Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le indicazioni sopra riportate. • E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sara' necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. ATTIVITA' RICETTIVE Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle rispettive sezioni. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.). • Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). • La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovra' indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza. • Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non e' necessario ripetere la registrazione. • L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. • Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente e' tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. • E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. • Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra' essere disinfettato prima della consegna all'ospite. • L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA • Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina. • I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unita' abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). • Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. • Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita' degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno. • L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro. RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI • Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra' utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio. • All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani. • Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). • E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti. • Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto. • Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla ristorazione prenotata. • Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio. Accoglienza in rifugio • L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). • Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo. • Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone. • Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. Accesso alle aree interne del rifugio • La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie. • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso. • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. Camere da letto • All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. • Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale. • Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso. • Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. OSTELLI DELLA GIOVENTU' • Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. • All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani. • Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello. Accoglienza in ostello • Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. Accesso alle aree/servizi comuni • La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie. • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso. • Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno, e' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. • Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti. • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. Camere da letto • All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. • Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. • Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso. • Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. LOCAZIONI BREVI • Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attivita' di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale. SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. • Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. • L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. • L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione). • In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. • Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. • E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche' l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. • Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio. • Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto. • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata la tastiera di comando. • Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. • La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. COMMERCIO AL DETTAGLIO Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. • In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. • Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. • I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. • L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni. • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e' competenza dei Comuni, che devono: • assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale; • verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; • assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. • assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; • individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi' valutare di sospendere la vendita di beni usati. MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO • pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; • e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. • in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. UFFICI APERTI AL PUBBLICO Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche. ▪ Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). ▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. ▪ L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. ▪ L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. ▪ L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). ▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa, dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina. ▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. PISCINE Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonche' le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. • Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita. • Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. • Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. • Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati. • Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ? 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita', come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. • Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza piu' ravvicinata. • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente. • Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attivita' presenti etc. • Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'eta' degli stessi. • Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. • Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2. • Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione. PALESTRE Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita' fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale). ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. ▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. ▪ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: • almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita' fisica, • almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa). ▪ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. ▪ Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. ▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. ▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata. ▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. ▪ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. ▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. ▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. MANUTENZIONE DEL VERDE ▪ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e' possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti. ▪ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno). ▪ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti. ▪ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio. ▪ L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani. ▪ Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone. ▪ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici). ▪ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini. ▪ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio. ▪ Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature. MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura. • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • I visitatori devono sempre indossare la mascherina. • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. • L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. • Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione. • Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilita' motoria. • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili. • Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. • Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti. • Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani. ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc). ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. ▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C. ▪ Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attivita' fisica, se non puo' essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e' necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri. ▪ Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale. ▪ Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale ▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. ▪ Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso. ▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. ▪ Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita' di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati. • Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. • Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalita' di pagamento elettronico. • E' raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio. • Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti. • Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente. • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e' obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti). • Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, e' fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor: o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu' efficienti) o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. • Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.). NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO • I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate piu' di frequente (es. volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.). • Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovra' essere sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti. • Per le attivita' di noleggio delle unita' da diporto, si applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi non di linea di navigazione di passeggeri. NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE • Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore. • Si avra' cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina. • Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato che l'utilizzo e' possibile solo indossando guanti e mascherina. INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO ▪ Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attivita'. ▪ Il professionista informatore dovra' sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro. ▪ Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto a distanza. ▪ L'eventuale attivita' di persona dovra' avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa. ▪ Dovra' sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario. ▪ Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attivita' informativa. AREE GIOCHI PER BAMBINI Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali. ▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica. ▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19. ▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. ▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. ▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di eta'. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. ▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non e' obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici. ▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensita' di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potra' essere consentito l'utilizzo. SALE GIOCHI • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. • Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. • Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. • Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. • I clienti dovranno indossare la mascherina. • Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc). • Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza eta'. ▪ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. ▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita' in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilita' dei singoli. Potra' essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. ▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita' all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. ▪ Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attivita' di tipo ludico. Per le attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. ▪ E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. ▪ L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e' obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti). ▪ E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in piu' punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti gia' utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. ▪ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi). ▪ La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente. ▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. ▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attivita' (es. somministrazione di alimenti e bevande, attivita' motoria e sportiva, attivita' formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti. FORMAZIONE PROFESSIONALE Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: o percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarieta'; o percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.); o percorsi di formazione e attivita' di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degliadulti; o percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; o percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; o percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale; o percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; o percorsi di formazione linguistica e musicale. Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attivita' nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalita'. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attivita' formativa in caso di temperatura > 37,5 °C. • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi dedicati all'attivita', in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente. • Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attivita' per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. • Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita' in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui. • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni. • Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina. • Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): • al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina potra' essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticita'; assenza di situazioni che prevedano la possibilita' di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorita' sanitaria; • nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione di staticita' e in tutte le situazioni in movimento sara' necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e' possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attivita'; • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti. • Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua). • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti. • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. • Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. • Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. • Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. • E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso. • I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). Per questi soggetti vi e' la possibilita' di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. • L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. • Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico. • Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. • Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro piu' ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. • Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica. PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. • L'entrata e l'uscita dal palco dovra' avvenire indossando la mascherina, che potra' essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera' con l'ordine inverso). • I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. • I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. • Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione. PRODUZIONI TEATRALI Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. • L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura. • Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze. • L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici. • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attivita' non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). • Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti. • Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. • I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati. PRODUZIONI DI DANZA Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita' di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" puo' considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. In particolare, vanno attuate: • la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni; • la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza; • l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina. PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. ▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni gia' rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine. ▪ Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri. ▪ Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi. ▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. ▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. ▪ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata. ▪ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. ▪ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonche' per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche. SAGRE E FIERE LOCALI Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. ▪ Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. ▪ E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento. ▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. ▪ Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. ▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico. ▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. ▪ Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica. STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco). Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, e' necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella). Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ▪ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. ▪ Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione. ▪ Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle attivita' per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita. ▪ Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. ▪ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. ▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile. ▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale e' tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. ▪ Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. ▪ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie. ▪ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. ▪ Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra' accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute. ▪ Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mqa paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. ▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo. ▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con piu' frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). ▪ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura. ▪ Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non e' consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attivita' di ristorazione. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia) • L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. • E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche' l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. • Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento. • La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attivita' erogate. • Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). • Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. PISCINE TERMALI ▪ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento. ▪ La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attivita' natatoria; qualora non sia consentita l'attivita' natatoria, e' sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto. ▪ Favorire le piscine esterne per le attivita' collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attivita' fisica piu' intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale. ▪ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. ▪ L'attivita' di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto piu' possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati. ▪ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione. CENTRI BENESSERE ▪ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. ▪ Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. ▪ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura. TRATTAMENTI INALATORI ▪ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni). o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione. o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi. ▪ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo. PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) ▪ Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalita'. ▪ Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. ▪ Lavaggio o disinfezione frequente delle mani. ▪ Divieto di scambio di cibo e bevande. ▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. ▪ Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini). ▪ Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina). ▪ Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate. ▪ Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori. ▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento. GUIDE TURISTICHE Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative specifiche. ▪ Uso mascherina per guida e per i partecipanti. ▪ Ricorso frequente all'igiene delle mani. ▪ Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. ▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. ▪ Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. ▪ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. ▪ Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. ▪ La disponibilita' di depliant e altro informativo cartaceo e' subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica. CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet). • Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. • Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. • Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. • E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente. • Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina. • I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore. • Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attivita' complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. • Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. • Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. • Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. • Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. • I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. • Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc). • Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. DISCOTECHE Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche. ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso. ▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. ▪ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi. ▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. ▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. ▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. ▪ E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc. ▪ Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.). ▪ Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. ▪ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non e' consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande puo' avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata. ▪ I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ▪ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della consegna. ▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. ▪ Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non e' possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. ▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2. La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso possibile. In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorita' competenti. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono: 1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro; 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera. Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a queste; 2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione. La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali 1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita': a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020 Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita' produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivita'. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche' ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita' di produzione tali misure raccomandano: ▪ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; ▪ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ▪ siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; ▪ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; ▪ siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; ▪ per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; ▪ si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; ▪ per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 1- INFORMAZIONE ▪ L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi ▪ In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA ▪ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni _______ 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). □ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS ______ 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei luoghi. □ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) □ L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. □ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima collaborazione. 3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ▪ Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti ▪ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza di un metro ▪ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera ▪ Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 ▪ Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. ▪ le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive ▪ in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID- 19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. ▪ L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago ▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione ▪ occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi ▪ l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) ▪ nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ▪ e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani ▪ l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ▪ e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ▪ I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ▪ l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'. b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) ▪ qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie. ▪ nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.) ▪ l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. ▪ occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. ▪ occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: ▪ disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza ▪ Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi ▪ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili ▪ utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione ▪ nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti ▪ sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI ▪ Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) ▪ dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ▪ Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali ▪ non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali ▪ sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work ▪ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare ad operare come carrellista) 11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA ▪ nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ▪ l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria ▪ Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ▪ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) ▪ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia ▪ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio ▪ nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. ▪ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. ▪ Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra' suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. ▪ Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ▪ E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. ▪ Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. ▪ Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto definire ulteriori misure. L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opererealizzate; • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di supporto al cantiere; • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate • sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e dellepause). E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio; L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' diorari. E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. 1 INFORMAZIONE Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita' di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria; ______ 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui i l lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; • Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE ▪ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; ▪ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; ▪ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere; ▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione ▪ La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); ▪ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); ▪ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; ▪ Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; • il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi; • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'; • data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo leindicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione; • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia' nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19; 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; • il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande; 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita. 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE • Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; • Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche' rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; • nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; • Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie; 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE • E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. • Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, 318, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni; 3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo' essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni; 3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione dellelavorazioni. 3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Roma, 24 aprile 2020.
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e' ritenuto necessario definire ulteriori misure. Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita' di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni: • prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); • La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'). • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri. • Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). • Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile. • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che richiedono necessariamente tale modalita'. • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto. • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. • Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
ALLEGATO SETTORE AEREO • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci. SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. • Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario l'utilizzo di mascherine e guanti. • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso delle mascherine. • Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorita' nella lavorazione delle merci. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: • L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo. • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. SETTORE FERROVIARIO • Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. • Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno. • In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il treno per procedere ad un intervento. • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo. • L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. • Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. • Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) • Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale: • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; • per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19; • per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; • per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. • Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. • le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici. • considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security. • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista. • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. Servizi di trasporto non di linea • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri. Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle modalita' di contagio del COVID-19
Allegato 15 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione. Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e' indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema". Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi. Misure "di sistema" L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati. E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra autorita' locali. Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown. La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi. L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate. Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere le eventuali ulteriori risorse. Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario. a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19 Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto: ▪ La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'. ▪ Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. ▪ Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; ▪ All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. ▪ E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. ▪ Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e' opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza. ▪ Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C. ▪ Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo. ▪ Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. ▪ Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. ▪ Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali. ▪ Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei contatti tra i predetti soggetti. Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita' applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale, valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure previste dal vigente quadro normativo. In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS. Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto. b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ▪ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). ▪ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app. ▪ Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone. ▪ Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro. ▪ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti. ▪ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. ▪ Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso. ▪ Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.
ALLEGATO TECNICO- SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri: ▪ gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; ▪ interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; ▪ previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; ▪ obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui: o l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; o sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; o siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; o sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile; o siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimita' delle cappelliere); o gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere. ▪ Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo. ▪ Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna. ▪ Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico; ▪ i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro; ▪ attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale; ▪ introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE Trasporto marittimo di passeggeri Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure: ▪ evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; ▪ i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; ▪ l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.); ▪ le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display: - per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali; - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati; - per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale. Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19; 2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di: a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo' costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile; b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto; c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita; d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra le persone; e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A. Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: ▪ l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso; ▪ i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca; ▪ la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati: - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile; - vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte; - nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e lacuali; ▪ dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane. ▪ nelle stazioni della metropolitana: o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti; o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti; ▪ applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; ▪ sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo; ▪ sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti; ▪ installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; ▪ adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; ▪ per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE) Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza: A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: ▪ obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la protezione del naso e della bocca; ▪ disinfezione sistematica dei mezzi. Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: ▪ limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro. Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. ▪ dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri; ▪ distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi; ▪ areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole. E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque evitando affollamenti all'interno del mezzo. Nelle stazioni: Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. ▪ disinfezione sistematica delle stazioni; ▪ installazione di dispenser di facile accessibilita' per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: ▪ informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: ▪ misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie; ▪ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni; ▪ incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. Nelle principali stazioni: ▪ gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; ▪ garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso; ▪ interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; ▪ uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo; ▪ previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita; ▪ attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; ▪ installazione di dispenser di facile accessibilita' per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; ▪ regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; ▪ annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; ▪ limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento; ▪ ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea; ▪ nelle attivita' commerciali: o contingentamento delle presenze; o mantenimento delle distanze interpersonali; o separazione dei flussi di entrata/uscita; o utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; o regolamentazione delle code di attesa; o acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. A bordo treno: ▪ distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; ▪ posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio' sia possibile; ▪ eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie; ▪ sanificazione sistematica dei treni; ▪ potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; ▪ individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa; ▪ i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): ▪ distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; ▪ adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2; ▪ e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita' semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna "al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti; ▪ previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara' consentita la salita a bordo treno. ▪ sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; ▪ siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra' essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; ▪ deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; ▪ l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; ▪ dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui: ▪ siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero; ▪ l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra' essere aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria. SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tu tti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili; Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. ALTRI SERVIZI Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato. Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purche': ▪ siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero; ▪ l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi) ▪ deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente; ▪ sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo; ▪ non sia consentito viaggiare in piedi; ▪ per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; ▪ ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: (i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; (ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato; Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso.
Allegato 16 LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV. Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali: - La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; - L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola. 1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: - E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. - E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. - La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; - Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e cosi' via; - L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. - Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra' necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita' presenti. La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. - La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come gia' richiamato, e': o l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti); o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'. 2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra' essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti. 3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita' rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto. Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara' possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
Allegato 17 Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita' nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno scolastico 2020/2021 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 21 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 22 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE