Disposizioni in materia di Lavoro – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (Art. 1, comma 63)
Per i premi e le  somme  erogati  nell’anno  2023,  l’aliquota dell’imposta  sostitutiva  sui  premi  di   produttività,   di   cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, è ridotta al 5 per cento.

Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 1, comma 281)
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2023 al  31  dicembre  2023,  l’esonero   sulla   quota   dei   contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della  legge  30 dicembre 2021, n. 234,  è  riconosciuto  nella  misura  di  2  punti percentuali con i medesimi criteri  e  modalità  di  cui  al  citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che  la  retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici  mensilità,  non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre,  del  rateo  di  tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (Art. 1 , comma 282)
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n.  106,  recante  delega  al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia  di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle  indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore  dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori  dello  spettacolo, le risorse di cui  al  comma  352  dell’articolo  1  della  legge  30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni  di  euro  per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8  milioni  di euro per l’anno 2025.

Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata (Art. 1 commi 283 – 285)
283. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo  l’articolo  14 è inserito il seguente:    

« Art. 14.1. – (Disposizioni in materia di accesso  al  trattamento di pensione anticipata flessibile) –

1. In via  sperimentale  per  il 2023, gli iscritti all’assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,  gestite  dall’INPS, nonché’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione  anticipata  flessibile”.  Il  diritto  conseguito entro  il   31   dicembre   2023   può   essere   esercitato   anche successivamente alla predetta data, ferme  restando  le  disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata  di  cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore  a  cinque  volte  il  trattamento  minimo  previsto  a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto  maturerebbe  a  seguito  del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico  ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  di  cui  al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di  cui  al comma 1, che non siano già titolari di trattamento  pensionistico  a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di  cumulare  i periodi  assicurativi   non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  Ai fini della decorrenza della pensione di  cui  al  presente  comma  si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più  gestioni pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e  7  del  presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data  dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.   

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti  al  medesimo comma  conseguono  il  diritto  alla decorrenza   del   trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.    

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al  medesimo  comma conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.    

6. Tenuto conto della specificità del rapporto  di  impiego  nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la  continuità e il buon  andamento  dell’azione  amministrativa  e  fermo  restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:      

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;      

b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  1°  gennaio  2023  i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza del trattamento  pensionistico  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della  data  di cui alla lettera a) del presente comma;      

c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;      

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1,  non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre 2013, n. 125.    

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1,  per il personale del comparto scuola e AFAM  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui  all’articolo 59, comma 9, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Il  relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.    

8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.    

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1  e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché’ alle  prestazioni  erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9,  lettera  b),  dell’articolo  27, comma 5, lettera f), e dell’articolo 41,  comma  5-bis,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.    

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresì  al personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e al  personale  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo  di   polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».

284. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     

a) all’articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all’articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo  14, comma 1, e all’articolo 14.1 »;      

b) all’articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all’articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo  14, comma 1, e all’articolo 14.1, ».

285. I commi 89 e 90 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre  2021, n. 234, sono abrogati.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (Art. 1, commi 286 – 287)
286. I lavoratori  dipendenti  che  abbiano  maturato  i  requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per  l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile  possono  rinunciare all’accredito contributivo  della  quota  dei  contributi  a  proprio carico   relativi   all’assicurazione   generale   obbligatoria   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In  conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene  meno  ogni  obbligo  di versamento contributivo da parte del datore di lavoro  a  tali  forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a  decorrere  dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista  dalla  normativa vigente  e  successiva  alla  data  dell’esercizio   della   predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la  somma  corrispondente  alla quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  dilavoro avrebbe dovuto versare  all’ente  previdenziale,  qualora  non fosse  stata  esercitata  la  predetta   facoltà,   è   corrisposta interamente al lavoratore.

287. Le modalità di attuazione del comma 286  sono  stabilite  con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da  adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge.

Proroga APE Sociale (Art. 1, commi 288 – 291)
288. All’articolo 1, comma 179, alinea,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

289. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92,  della  legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2023.

290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  si applicano anche con riferimento ai  soggetti  che  si  trovino  nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2023.

291. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo  1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di  64  milioni di euro per l’anno 2023, di 220 milioni di euro per l’anno  2024,  di 235 milioni di euro per l’anno 2025,  di  175  milioni  di  euro  per l’anno 2026, di 100 milioni di euro per l’anno 2027 e di 8 milioni di euro per l’anno 2028.

Opzione donna (Art. 1, comma 292)
All’articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:    

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:    

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma  1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il  31  dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva  pari  o  superiore  a trentacinque anni e  un’età  anagrafica  di  almeno  sessanta  anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni,  e che si trovano in una delle seguenti condizioni:     

 a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o  un  affine  di  secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge  della  persona  con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i  settanta  anni di età oppure siano anch’essi affetti  da  patologie  invalidanti  o siano deceduti o mancanti;      

b) hanno una  riduzione  della  capacità  lavorativa,  accertata dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti  da  imprese  per  le quali è attivo un tavolo di confronto per la  gestione  della  crisi aziendale  presso  la  struttura  per  la  crisi  d’impresa  di   cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione  massima  di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui  all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;      

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 »  sono  sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;     

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022  »  sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».  

Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (Art. 1, comma 294)
Al fine di promuovere l’inserimento stabile  nel  mercato  del lavoro dei beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ai datori di lavoro privati che, dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel  limite  massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle  prestazioni pensionistiche. L’esonero  non  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro domestico.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (Art. 1, comma 297)
Al fine di  promuovere  l’occupazione  giovanile  stabile,  le disposizioni di cui al  comma  10  dell’articolo  1  della  legge  30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche  alle  nuove  assunzioni  a tempo indeterminato e  alle  trasformazioni  dei  contratti  a  tempo determinato in contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  dal  1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui  al  primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui  al  comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato  a 8.000 euro.

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (Art. 1, comma 289)
Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al  comma  16  dell’articolo  1  della  legge  30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle  nuove  assunzioni  di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al  primo  periodo,  il  limite  massimo  di importo di 6.000 euro di  cui  al  comma  16  dell’articolo  1  della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

Smart working proroga lavoratori fragili (Art. 1, comma 306)
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici  e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal  decreto del Ministro della salute  di  cui  all’articolo  17,  comma  2,  del decreto-legge   24   dicembre 2021,   n.   221,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,  il  datore  di lavoro  assicura  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in modalità agile anche  attraverso  l’adibizione  a  diversa  mansione compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (Art. 1, comma 309)
Per il  periodo  2023-2024  la  rivalutazione  automatica  dei trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  è riconosciuta:      

a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS,  nella  misura del 100 per cento;      

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a quattro  volte  il trattamento  minimo  INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:        

1)  nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori  a  cinque  volte  il trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a quattro volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  l’aumento  di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato. Per le pensioni  di  importo  superiore  a  cinque volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;       

2)  nella  misura  del  53  per   cento   per   i   trattamenti pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di quanto previsto dal presente numero, l’aumento  di  rivalutazione  è comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;        

3)  nella misura del 47 per cento per  i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto dal  presente  numero,  l’aumento  di   rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;        

4)  nella misura del 37 per cento per trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte  il  trattamento  minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quotadi rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto dal  presente  numero,  l’aumento  di   rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;        

5)  nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Incremento transitorio delle pensioni minime (Art. 1, comma 310)
Al fine di contrastare gli  effetti  negativi  delle  tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo  INPS,  in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023,  con  riferimento  al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre  2024,  ivi  compresa  la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via  transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e  rispetto  al trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  di  1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a  6,4  punti  percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,  e  di 2,7 punti  percentuali  per  l’anno  2024.  L’incremento  di  cui  al presente comma non rileva, per gli anni 2023  e  2024,  ai  fini  del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito. L’incremento di cui al presente  comma  è  riconosciuto  qualora  il trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento  pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto importo  e  inferiore  a  tale   limite   aumentato   dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è  comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta  fermo  che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e  2024, il  trattamento  pensionistico  complessivo  di  riferimento  è   da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui  al  presente comma, il quale non rileva a tali fini e i  cui  effetti  cessano  in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre  2023  e  al  31  dicembre 2024.

Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali (Art. 1, comma 311)
Il comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111, è sostituito dal seguente:    

«  3.  Entro  il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite  norme  di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie  degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  di conflitti di interessi e di banca depositaria,  di  informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi  relativamente  alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro  sei mesi dall’adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo  stesso,  gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di  cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

Riforma del reddito di cittadinanza (Art. 1, comma 313)
Nelle more di un’organica riforma  delle  misure  di  sostegno alla povertà e di inclusione attiva,  dal  1°  gennaio  2023  al  31 dicembre 2023 la misura del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

Misure in materia di semplificazione in materia di ISEE (Art. 1, comma 323)
All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:     

 a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma  la  possibilità  di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono  sostituite dalle  seguenti:  «  Fino  al  31  dicembre  2022  resta   ferma   la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata  » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal  1° luglio 2023, la  presentazione  della  DSU  da  parte  del  cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la  DSU  nella  modalità ordinaria.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione  dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire  al  cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in  via telematica dall’INPS. Resta fermo quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »;     

b) il comma 3 è abrogato.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (Art. 1, commi 342 – 354)
342. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «  5.000  euro  »  sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

 b) dopo il  comma  1  è  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti  stabiliti  dal presente  articolo,  anche  alle  attività  lavorative   di   natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera a), le  parole:  «  cinque  lavoratori  »  sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: «  ,  ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive  che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze  fino a otto lavoratori » sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: « , salvo che per  le  attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché  non  iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli » sono soppresse.

343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il  reperimento  di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme  semplificate di  utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale   a   tempo determinato  in  agricoltura  assicurando  ai  lavoratori  le  tutele previste dal rapporto di lavoro  subordinato,  si  applicano  per  il biennio  2023-2024  le  disposizioni  dei  commi  da   344   a   All’articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel  settore  agricolo, per  il  quale  il  compenso  minimo  è   pari   all’importo   della retribuzione  oraria  delle   prestazioni   di   natura   subordinata individuata  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  stipulato  dalle associazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  sul piano nazionale » sono soppresse;

 b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole: «  di imprenditore agricolo, » e, alla lettera e), le  parole:  «  ,  fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo   le   quattro   ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale  di  cui alla lettera d) del presente comma » sono soppresse;

 c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e’ pari al rapporto tra il limite di importo di  cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma  14 da parte dell’imprenditore agricolo  non  derivi  dalle  informazioni incomplete o non veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse.

344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale  a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale  di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati,  non  abbiano  avuto  un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre  anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello  previsto  dalla  presente  disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo  19  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché’ percettori della nuova prestazione  di  assicurazione  sociale  per  l’impiego   (NASpI)   o dell’indennità  di  disoccupazione  denominata  DIS-COLL,   di   cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4  marzo 2015, n. 22, o del  reddito  di  cittadinanza  ovvero  percettori  di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti  a  un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai  sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché’ soggetti in  semilibertà  provenienti  dalla  detenzione   o   internati   in semilibertà.

345. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede a sottrarre   dalla   contribuzione figurativa  relativa  alle  eventuali  prestazioni  integrative   del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro  agricoli  sono  tenuti,  prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente  Centro  per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre  1996,    608.  Nella  comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si  computano prendendo in considerazione esclusivamente le  presunte  giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro,  che può avere una durata massima di dodici mesi.

347. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli  che  non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali  di  lavoro stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   più rappresentative sul piano nazionale.

348. Il prestatore  di  lavoro  agricolo  occasionale   a   tempo determinato  percepisce  il  proprio  compenso,  sulla   base   della retribuzione  stabilita  dai   contratti   collettivi   nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente   più   rappresentative   sul   piano    nazionale, direttamente  dal  datore  di  lavoro,  con  le  modalità   previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui  al comma 348 è esente da  qualsiasi  imposizione  fiscale,  non  incide sullo  stato  di  disoccupato  o  inoccupato  entro  il   limite   di quarantacinque  giornate  di  prestazione  per  anno  civile  ed   è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento   La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal  lavoratore  per  lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole,  ed  è  computabile  ai  fini  della determinazione del reddito  necessario  per  il  rilascio  o  per  il rinnovo del permesso di soggiorno.

350. L’iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui  all’articolo  39 del  decreto-legge  25  giugno  2008,      112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  può  avvenire  in un’unica soluzione,  anche  dovuta  alla  scadenza  del  rapporto  di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono  essere  erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale  o  mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.

351. L’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,    152,  si  intende  soddisfatta  nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a  354  del  presente articolo con la consegna di copia della comunicazione  di  assunzione di cui al comma 346.

352. Il datore di lavoro effettua  all’Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  il  versamento  della  contribuzione   unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche  di  quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010,  220, per i territori  svantaggiati,  entro  il  giorno  16  del  mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità  stabilite dall’Istituto nazionale  della  previdenza  sociale e  dall’Istituto nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro, d’intesa tra loro.

353. Al fine di  verificare,  mediante  apposita  banca  di  dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo  determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi  delle  disposizioni  di  contenuto  economico, l’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  stipula   apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso  di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma  346  ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento di una somma da 500 euro a 2.500  euro  per  ogni  giornata  per  cui risulta accertata la violazione, salvo che la  violazione  del  comma 344 da parte dell’impresa  agricola  non  derivi  dalle  informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si  applica  la  procedura  di diffida di cui all’articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile 2004, n. 124.

Assegno unico universale per i figli a carico (Art. 1, commi 357 e 358)
357Al  decreto  legislativo  29  dicembre  2021,  n.  230,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «  ,  limitatamente all’anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo  è  aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati  ai  sensi  del  comma  11,  sono incrementati del  50  per  cento;  tale  incremento  è  riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di  età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a  40.000  euro»;

2) al comma 4, le parole: « , limitatamente  all’anno  2022,  » sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione  mensile  di  cui  al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento »;

b) all’articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per  l’anno  2022  » sono soppresse.

358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357  e  tenuto  conto delle  risultanze  emerse  dall’attività di  monitoraggio  relativa all’anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in  bilancio  ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8,  del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  sono  incrementate  di 409,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 525,7 milioni di  euro  per l’anno 2024, di 542,5 milioni di  euro  per  l’anno  2025,  di  550,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 554,2 milioni di euro per  l’anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 560,9 milioni  di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Congedo parentale (Art. 1, comma 359)
Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima  di  un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80  per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al  primo  periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo  di congedo di  maternità  o,  in  alternativa,  di  paternità di  cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico  di  cui  al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente  al  31  dicembre 2022.

Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (Art. 1, commi da 325 a 329)
325. Ai fini del completamento dei piani di recupero  occupazionale di cui all’articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   possono   destinare, nell’anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo  periodo  del presente  comma,  in  aggiunta  a  quelle  residue   dei   precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44,  comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del  2015,  nonché’  a  quelle dell’articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di  30  milioni  di  euro  per l’anno 2023, al finanziamento di un’indennità onnicomprensiva,  pari a 30 euro per l’anno  2023,  per  ciascun  lavoratore  dipendente  da imprese adibite alla pesca  marittima,  compresi  i  soci  lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui  alla  legge  13  marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante  da  misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di  10  milioni  di  euro  per l’anno 2023, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall’articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148.

328.  L’integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui all’articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, è prorogata per l’anno 2023, nel limite di spesa di  19  milioni  di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma,  pari a 19 milioni di euro per l’anno 2023,  si  provvede  a  valere  sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui  al comma 324 del presente articolo.

329. È prorogato per l’anno 2023 il trattamento  di  sostegno  del reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018, n. 130, per un periodo  massimo  complessivo  di  autorizzazione  del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023,  a  valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui  al  comma  324 del presente articolo.


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