Vitto e alloggio – Indennità – CCNL Lavoro Domestico | ADLABOR
Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una Lavoratrice domestica aveva agito chiedendo la condanna del datore di lavoro a corrisponderle un importo per asserite differenze retributive.
Tra queste, nel testo del ricorso il difensore della Lavoratrice faceva riferimento, in primis, all’indennità di vitto e alloggio che non sarebbe stata corrisposta alla Lavoratrice.
Rispetto a tale questione, parte convenuta, nella memoria difensiva, evidenziava come, già nella lettera di assunzione, alla voce “vitto e alloggio”, venisse ben precisato come tale indennità fosse monetizzata solo nei casi previsti dal CCNL.
L’art. 35 del CCNL Lavoro Domestico prevede che “Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso”.
Il CCNL, dunque, risulta molto chiaro in punto di vitto e alloggio: il collaboratore domestico convivente ha diritto a beneficiare del vitto e dell’alloggio, oltre alla normale retribuzione: solo se il vitto e l’alloggio non vengono fruiti in natura la badante ha diritto a un’indennità sostitutiva, non in altri casi.
Nel caso in esame, la Lavoratrice usufruiva dell’alloggio, vivendo nell’abitazione del datore di lavoro, dove poteva beneficiare sia di una stanza, sia di un salotto, e consumava tutti i pasti presso l’abitazione a spese del convenuto in quanto la spesa veniva effettuata dal datore di lavoro.
La Lavoratrice aveva, quindi, goduto in natura del vitto e dell’alloggio.
Probabilmente, ad avviso di controparte, che forse non aveva ben compreso la norma contrattuale, oltre al godimento in natura, avrebbe dovuto essere anche corrisposta un’indennità.
Ma non è così e non sarebbe neppure logico.
L’indennità a cui fa riferimento il CCNL deve essere erogata solo nei casi in cui il lavoratore non possa godere in natura del vitto e dell’alloggio: lo stesso CCNL, infatti, individua i casi in cui va corrisposta l’indennità in questione, ossia quando il collaboratore domestico sia in malattia o in infortunio o in ferie, e non si trovi fisicamente nell’abitazione ove solitamente convive, e quindi non possa godere in natura del vitto e dell’alloggio.
E infatti esaminando le buste paga prodotte proprio dal difensore della Lavoratrice, emergeva come l’indennità di vitto e alloggio fosse stata pagata alla stessa proprio nei casi in cui ella si era trovata assente per ferie, festività, ecc.
Tale ricostruzione è stata confermata dallo stesso difensore della Lavoratrice: come si legge nella sentenza del Tribunale di Monza “il procuratore della ricorrente ha aderito alle contestazioni del resistente in ordine alla non debenza delle indennità sostitutive essendo la lavoratrice inquadrata in regime di convivenza”, e infatti il Giudice ha dichiarato “cessata materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto l’indennità di vitto e alloggio”.