Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori non prevalenti: i limiti fissati dalla giurisprudenza e gli accorgimenti pratici per i datori di lavoro | ADLABOR | ISPER HR Review

 

In generale, nel nostro ordinamento il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti o perlomeno a mansioni diverse ma riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale del dipendente.

L’evidente ratio della norma è garantire la tutela della professionalità e del know-how del lavoratore che subirebbe una illegittima compressione e deterioramento, laddove il datore di lavoro lo adibisca definitivamente a mansioni inferiori.

Tuttavia, la richiesta del datore di lavoro di svolgere attività di livello inferiore rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale, non costituisce un effettivo demansionamento per il lavoratore, laddove la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori, rispetto a quelle per cui è stato assunto, non comporti una modifica totale delle mansioni originarie.

Ciò può verificarsi allorquando, in aggiunta alle mansioni previste contrattualmente che vengono mantenute e rimangono prevalenti, vengano assegnate al lavoratore anche attività comprese in profili professionali inferiori all’interno della classificazione del personale.

Ciò può accadere se, ad esempio, un dipendente è stato assunto come addetto alle vendite e gli venga richiesto dallo store manager di effettuare saltuariamente, oltre all’attività di vendita e a quelle accessorie, anche i lavori di pulizia del negozio.

È indubbio come l’attività di pulizia si configuri come inferiore rispetto a quella di addetto alle vendite, in quanto il Ccnl Commercio inquadra l’addetto alle pulizie nel VII livello di inquadramento, ossia, due livelli più in basso del commesso.

La Cassazione ha, tuttavia, ammesso l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori per motivate esigenze aziendali e in presenza di ragioni temporanee e contingenti non altrimenti risolvibili, a patto che lo svolgimento di tali mansioni rimanga marginale e non prevalente rispetto alle mansioni proprie del livello di inquadramento del prestatore di lavoro.

“Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, l’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Corte di cassazione, Sez. L., Sentenza n. 8910 del 29/03/2019)

Il discrimen fra una condotta datoriale legittima e una contraria alla norma va quindi individuato nell’esito della verifica circa il fatto che la richiesta datoriale  di adibizione a mansioni inferiori sia temporanea o strutturale e se risponda a reali esigenze di natura contingente.

Nella sentenza n. 8910/2019, la Suprema Corte di cassazione ha affrontato tale questione, proprio con riferimento a due lavoratrici assunte in qualità di addette alle vendite ed inquadrate al V livello del Ccnl Commercio.

Nello specifico, il datore di lavoro aveva richiesto in modo sistematico alle due commesse di svolgere mansioni inferiori di addette alle pulizie – quali la pulizia dei servizi igienici, della zona carrelli e dell’area del cortile destinato al parcheggio – per coprire l’assenza di figure in organico specificamente addette a tali attività. Il lavoro di pulizia delle commesse avveniva, peraltro, seguendo una programmazione su turni gestita dall’azienda.

In questo caso, pur ribadendo che per esigenze accessorie è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il comportamento datoriale.

 Infatti, le attività di pulizia richieste non erano meramente accessorie, ma sistematiche. Inoltre, non rispondevano a ragioni temporanee e contingenti non altrimenti risolvibili, ma rappresentavano la stabile soluzione ideata dal datore di lavoro per non assumere personale di pulizia.

L’utilizzo di fatto, costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, finalizzato di fatto, alla copertura di posizioni lavorative (quali l’addetto alle pulizie) non presenti nell’organico aziendale, certamente  non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2013 c.c., mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto illegittima la pretesa datoriale di far svolgere alle dipendenti inquadrate nel quinto livello del c.c.n.l. commercio, in qualità di addette alla vendita, mansioni inferiori di pulizia, effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un turno aziendale, denotante, quindi, una carenza strutturale dell’organico).”

Secondo i giudici, le due addette alle vendite avrebbero potuto, tutt’al più dedicarsi alla pulizia della propria cassa a fine turno, al riordino e alla gestione della merce difettata, al controllo che gli spazi comuni quali i bagni, il magazzino ed il parcheggio, fossero in ordine e solo “all’occorrenza” avrebbero potuto essere adibite a operazioni di pulizia, sistemazione dei locali o scarico merce.

Pertanto, come emerge dalla sentenza in commento, la giurisprudenza ammette l’adibizione a mansioni inferiori, a condizione che lo svolgimento di tali mansioni rimanga marginale e non prevalente rispetto alle mansioni proprie del livello di inquadramento del prestatore di lavoro e non metta a repentaglio il patrimonio professionale del lavoratore.

Tuttavia, è importante verificare se la richiesta sia temporanea o strutturale e se viene effettuata per reali esigenze contingenti.

Ulteriore profilo da tenere in debita considerazione è quello della salute e della sicurezza sul lavoro, ogniqualvolta si richieda lo svolgimento di attività di pulizia a personale  adibito ad altre mansioni: potrebbe rivelarsi necessario espletare la visita di idoneità alle mansioni (di pulizia) specifiche, nonché sottoporre il dipendente ad una adeguata formazione, procedendo da ultimo ad assegnare al lavoratore una apposita divisa che dovrà essere cambiata prima di riprendere il servizio di supporto alla vendita, onde evitare rischi alla salute sia per i dipendenti sia per la clientela.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 9 ottobre 2024.


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