Avviamento Obbligatorio – (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3353 del 31 Ottobre 2006)

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dr. Chiarina Sala, in funzione di giudice Unico del lavoro del Tribunale di Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3558/2006

promossa da C. M. G.

con il proc. dom. avv. A. P. e F. M.

Ricorrente

contro

C. G. I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore

Con il proc. dom. Avv. M. G.

CONVENUTA

Oggetto: collocamento obbligatorio

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 maggio del 2006 M. G. C. ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe per chiedere al giudice, previa la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 28 luglio 1998 con inquadramento economico nel settimo livello del contratto collettivo del settore pubblici esercizi-ristorazione, la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla stessa data sino all’inserimento in servizio, con interessi legali e rivalutazione monetaria da quantificare in separato giudizio; in via subordinata è stata chiesta la condanna alla immediata assunzione della ricorrente nonché al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dal 28 luglio 1998 sino all’effettiva costituzione giudiziale del rapporto di lavoro. A sostegno di quanto rivendicato la ricorrente, iscritta nelle liste di collocamento presso la direzione provinciale del lavoro di Napoli, inserita nelle categorie protette con qualifica di operaia, ha assunto di essere stata avviata in data 28 luglio 98 nel cantiere della società convenuta ubicato presso la Fiat auto di Napoli via D., vedendosi illegittimamente rifiutare la assunzione senza alcuna specifica comunicazione dei motivi.

Ritualmente costituitasi la parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando di avere nel corso del 2000 incorporato anche la società M. L., indicata nell’atto di avviamento della ricorrente, escludendo di avere avuto alcun rapporto diretto con la ricorrente ed eccependo la illegittimità dell’atto di avviamento stesso non avendo mai avuto la M. L. srl alcuna unità produttiva in Napoli; ha comunque rilevato la assoluta assenza di interesse al posto di lavoro essendo ormai decorsi piè di otto anni dal preteso avviamento nella assoluta inerzia della ricorrente.

Attesa la impossibilità di conciliazione tra le parti, non essendo necessaria istruttoria, all’udienza del il ottobre 2006 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici non possono trovare accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni.

È pacifico e rilevabile dai documenti prodotti in causa che mai la M. L. srl ,poi incorporata nella attuale resistente, ha avuto sede in Napoli, dove peraltro la ricorrente era iscritta presso la direzione provinciale relativa nella categoria protetta con qualifica di operaia.

In realtà l’atto di avviamento al lavoro del luglio 1998 è diretto alla società M. L. presso F. a. Via D., Napoli.

Nulla sul punto è stato allegato dalla parte attrice che avrebbe avuto l’onere di dimostrare la sussistenza di una articolazione aziendale della società a Napoli; nulla viene affermato sul punto dalla parte attrice. Si intuisce dalla memoria della resistente che per un certo periodo, ma neppure si sa se in coincidenza con l’atto di avviamento di cui sopra, la M. L. aveva avuto in appalto la mensa aziendale della F.

In tale contesto deve considerarsi illegittimo l’atto di avviamento della ricorrente, e dunque da disapplicarsi, in quanto avviata in un luogo nel quale non vi è dimostrazione che vi fosse alcuna sede o unità produttiva della società M. L.

Inoltre risulta davvero singolare il comportamento della lavoratrice che dal luglio del 1998, per ben 8 anni, nulla ha lamentato sul punto, ponendo in essere un comportamento di inerzia tale da indurre a ritenere che la stessa non avesse piè interesse al posto di lavoro.

Il contratto di lavoro subordinato come è noto è suscettibile di risoluzione consensuale ai sensi dell’art.1372 c.c, e la fattispecie negoziale risolutoria può essere perfezionata non solo sulla base di dichiarazioni ma anche per facta concludentia,in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle patti coerenti con una situazione giuridica dl inesistenza del rapporto.

Tale principio generale è stato per esempio applicato espressamente in relazione alla fattispecie di scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto allorché la cessazione della funzionalità del contratto risulti da comportamenti che rivelino il completo disinteresse delle parti all’attuazione dello stesso (cfr. Cass., 29 maggio 1985 n. 3527; 23 novembre 1985 n. 5854; 5 marzo 1987 n. 2351; 7 aprile 1987 n. 3405; 23 maggio l989 n. 2463; 19 aprile 1990 n. 3213; n 13370/03).

In particolare la suprema Corte (sentenza 13891/04) ha espressamente osservato: “al pari dell’esecuzione, anche il suo contrario assume valore dichiarativo, per cui il comportamento, protratto per un tempo apprezzabile che si risolve nella totale mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche, deve essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazioni risolutoria. Operano, infatti, principi di settore (la caratterizzazione professionale del lavoratore; l’obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale alla soddisfazione di bisogni primari del dipendente; la nascita dell’inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione”.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie di cui è causa, nel caso di specie l’inerzia della ricorrente si è protratta per un lunghissimo periodo ovvero un periodo 8 anni; la durata dell’inerzia è tale che anche alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di cui sopra, rappresenta sicuramente un comportamento valutabile ai fini di una inequivoca volontà risolutoria delle parti. Le domande attrici pertanto debbono essere respinte anche se la particolarità della questione, che tutto sommato prende le mosse da un errore iniziale di individuazione della sede da parte della direzione provinciale del lavoro di Napoli, consente la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.

Milano, 11 ottobre 2006.

Il Giudice
D. ssa Monica Vitali

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2006.


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