Agenzia – Mancato Reclutamento – Incompetenza per territorio – (Tribunale Ordinario di Locri, Sentenza n. 345 del 30 Aprile 2007)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LOCRI

in persona del giudice monocratico, dr.ssa Maria Teresa Gerace, nella causa civile iscritta al n. 595/2006, vertente

TRA

M. D., nato a M.P.S, residente in B. ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del’avv. G. A., che lo rappresenta e difende per procura apposta in margine all’atto di citazione;

ATTORE

E

B. M. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in B. (MI) ed elettivamente domiciliata in S., presso lo studio del’avv. M. A. A., che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. M. G., per procura in calce all’atto di citazione;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, M. D. ha convenuto in giudizio la B. M. S.p.A. e premesso che:

  • era stato convocato dalla B. M. S.p.A. per un colloquio conoscitivo al fine del suo eventuale inserimento nella rete aziendale quale promotore finanziario;
  • aveva iniziato l’iter di selezione in data 11.11.2003, in C.o M., presso l’ufficio dei promotori, con il sig. D. M., manager della Banca, dopo essersi da poco trasferito in Lombardia;
  • aveva ottenuto dal predetto manager rassicurazioni circa le aspettative di lavoro e di guadagno, all’esito del percorso formativo proposto dalla Banca;
  • gli era stata consegnata una check list con le attività da svolgere al fine di ottenere l’inserimento nella rete aziendale, con qualifica di produttore assicurativo, fra le quali la produzione di alcuni documenti, un corso in Tabiano Terme (PR), il superamento dell’esame di abilitazione, l’apertura di un conto corrente per l’accredito degli emolumenti ed una fideiussione per € 51.645,70;
  • dopo aver superato la prova scritta dell’esame di abilitazione, gli era stato chiesto, per la prima volta, dal sig. E. C. A.i, suo supervisore, di stilare una lista di contatti residenti in Lombardia, per verificare le sue concrete possibilità di inserimento nella rete della Banca;
  • dopo aver superato la prova orale, gli era stato chiesto di stilare una lista di contatti residenti nella provincia di Reggio Calabria, «indicando tale area quale sede naturale per lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario»;
  • dopo aver contattato i potenziali clienti, la Banca lo aveva invitato a frequentare il corso a Tabiano Terme, della durata di una settimana, all’esito del quale gli era stato rilasciato un attestato;
  • ritenendo di avere ormai tutti i requisiti per essere inserito nella rete di promotori della convenuta, l’attore aveva inoltrato alla stessa domanda di attribuzione di un codice cliente, ottenendo tuttavia una risposta negativa, motivata dall’insufficienza del portafoglio clienti;
  • tale condizione non era stata allo stesso inizialmente prospettata come necessaria per l’accesso in azienda, non permettendo dunque all’attore di valutare le proprie possibilità concrete di successo;
  • la nuova condizione, a detta dell’A. inserita nell’ultima check list distribuita dalla società, appariva, in ogni caso, ingiustificata, atteso che la Banca comunque non sarebbe stata obbligata nei suoi confronti al pagamento di un importo fisso mensile svincolato dai risultati dell’attività di promozione svolta;

ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti per aver confidato nell’inserimento nella rete commerciale dell’azienda consistenti in pregiudizi economici derivanti dal mancato guadagno e dalla perdita di chances lavorative future, dovute anche dalla perdita di fiducia da parte delle persone dallo stesso contattate come potenziali clienti e mai piè ricontattate per l’offerta di prodotti finanziari; danni esistenziali per l’impedimento dell’attività lavorativa prospettata, consistenti in disturbi dell’umore e senso di mortificazione e frustrazione; danni all’immagine, alla reputazione ed alla dignità umana.

La B. M. S.p.A., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, in base:

  • al criterio del foro di residenza della parte convenuta (Art. 19 C.P.C.), deducendo che la società convenuta ha sede in B. (MI), con conseguente competenza del Tribunale di Milano;
  • forum comnissi delicti deducendo che tutti i fatti considerati da parte attrice come fonte di responsabilità precontrattuale (Art. 20 C.P.C.) si sarebbero realizzati in C. Monzese e che la stessa attività lavorativa dell’attore si sarebbe svolta in provincia di Milano, dove lo stesso aveva stabilito il suo domicilio e che, pertanto, sarebbe stato competente il Tribunale di Milano, ritenendo ininfluente, nel caso di specie, il foro di conclusione o esecuzione del contratto, non trattandosi di rapporto nascente da contratto.

Sempre preliminarmente, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivamente i singoli soggetti che a-vevano interagito con l’attore prospettandogli l’inserimento nella rete aziendale, posto che gli stessi incontri non si erano realizzati presso la sede dell’azienda, ma presso una agenzia interamente gestita da tali promotori e la società non era neppure venuta a cono-scenza della candidatura dell’attore, che evidentemente non aveva superato la selezione. Nel merito, ha comunque contestato la fondatezza della domanda, ritenendo di aver soltanto prospettato un percorso formativo e la possibilità di un inserimento nella propria rete aziendale, senza aver esercitato alcun potere o imposto alcun vincolo all’attore in relazione a tale inserimento, ed ha pertanto chiesto il rigetto della domanda.

Alla prima udienza parte attrice ha chiesto di poter chiamare in giudizio i signori A. e M., ai sensi degli artt. 106 e 269 C.P.C.

All’udienza del 17.1.2007, la causa – istruita documentalmente – è stata riservata per la decisione sulle conclusioni formulate dalle parti in pari data, con rassegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, tale eccezione deve ritenersi correttamente proposta, in quanto formulata con riferimento ai diversi fori di competenza possibili.

In tema di competenza territoriale derogabile, infatti, “grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice aditoy trattandosi di eccezione insenso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall’attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti piè fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell’eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito”. (Cass. N. 16096/06).

Nel caso di specie, parte convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i criteri indicati dal codice di rito, menzionando fra questi anche il domicilio dell’attore, come possibile sede di espletamento della sua attività e, dunque, di realizzazione del danno.

Il fatto che l’attore si fosse trasferito in Lombardia, del resto, è dallo stesso indicato nell’atto introduttivo del giudizio, non è successivamente contestato e risulta dal dossier di selezione dallo stesso prodotto, nel quale, in relazione alle informazioni sull’ultima occupazione svolta, l’attore ha dichiarato di lavorare in Sesto San Giovanni dal 2002, come sales representative.

A fronte della successiva specificazione di parte attrice circa il criterio di individuazione del foro competente, resa nelle deduzioni a verbale del 6.12.2006, nelle quali l’attore ha indicato quale luogo di produzione del danno il suo attuale luogo di residenza, parte convenuta ha eccepito, nella comparsa conclusionale, l’inammissibilità di tale criterio di collegamento, atteso che l’applicazione dello stesso consentirebbe all’attore di scegliere il foro attraverso il mero spostamento della propria residenza, con violazione del principio costituzionale di predeterminazione del giudice naturale.

Tale deduzione difensiva appare condivisibile.

Per determinare il foro competente deve, infatti, essere considerato il domicilio dell’attore al momento della produzione del danno.

Poiché il danno viene dallo stesso attore fatto discendere dalla mancata conclusione del contratto di agenzia a seguito della modifica (avvenuta nel mese di febbraio 2004) delle condizioni di ammissione nella rete di promotori della società convenuta, è in tale momento che deve ritenersi si siano manifestati i lamentati danni personali (senso di frustrazione e disturbi dell’umore) e patrimoniali (perdita di occasioni di guadagno), non potendo ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente secondo la quale il danno si sarebbe manifestato nel luogo di residenza anagrafica dell’attore, ovvero nel luogo di domicilio dello stesso al momento dell’introduzione del giudizio (giugno 2006) o nel precedente momento (non specificato) nel quale l’attore sarebbe tornato in Calabria.

Tanto premesso, deve essere accolta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e dichiarato competente il Tribunale di Milano.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio, tenuto conto del valore della controversia (stabilito da parte attrice in € 100.000,00), in complessivi € 5.224,00, di cui € 2.795,00 per onorari ed € 2.429,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge

P.Q.M.

  • dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Locri, essendo competente il Tribunale di Milano;
  • condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano d’ufficio in complessivi € 5.224,00, di cui € 2.795,00 per onorari ed € 2.429,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge.

Locri, 28 aprile 2007

Il Giudice

Dr.ssa Maria Teresa Gerace

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2007


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