Infortunio Sul Lavoro – Prova Del Danno – ( Tribunale Di Melfi, Sentenza n. 2530 Del 16 Settembre 2008 )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MEFI
Il Giudice del lavoro – dott.ssa Viviana Lenzi – alla udienza di discussione del 16/09/2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 631/2005 R.G.
F. SPA elettivamente domiciliata in VIA S. R., presso e nello studio dell’avv. R. G. che la rappresenta e difende;
C. R., rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del ricorso introduttivo dall’Avv. P P.
O. s.p.a., in persona del leg rapp.te p.t., rapp.ta c difesa dell’Avv. Francesco Lepore e Massimo Goffredo come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso
A. G. s.p.a., in persona del leg. Rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall’Avv. M. F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato in punto di fatto che parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni (patrimoniale, biologico,esistenziale e morale) derivanti dalla menomazione dell’integrità psicofisica asseritamente derivatale dall’inadempimento del datore rispetto agli obblighi di protezione gravanti sullo stesso ex art. 2087 c.c.; costituitasi la resistente,contestava gli assunti di parte avversa e chiamava in causa la A.G. s.p.a. al fine di essere da questa garantita in caso di accoglimento della domanda;
Ritenuto in punto di diritto che:
- per quanto l’art. 2087 cod. civ. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva,ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ( in questi termini, Cass. sent. n. 16881/2006, ma anche sent. n. 1244/2006, n.16003/2007);
- alla luce delle precedenti argomentazioni va rilevato che parte ricorrente invoca la tutela risarcitoria a fronte di molteplici voci di danno che non risultano supportare da alcuna documentazione e sulle quali non risulta articolata alcuna istanza istruttoria; in particolare, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro oggettivo circa le patologie da cui si dichiarata affetta aggravatesi (a suo dire) nei corso degli anni, né – come sarebbe stato agevolmente dimostrabile – sulla ridotta capacità lavorativa, conclusivamente descritta come del tutto azzeratasi nel 2004 proprio per effetto delle gravose condizioni di lavoro; ne a tal fine — alla luce delle esplicite contestazioni di parte resistente sul punto — decisive possono ritenersi le conclusioni recare dalla perizia di parte prodotta dalla ricorrente (anch’essa sfornita di supporti documentali), che quand’anche asseverata (diversamente da quanto si riscontra nel caso in esame) costituirebbe una mera allegazione difensiva e non una prova in senso tecnico (Cass. sent. n. 1902/2002);
- inconferenti appaiono poi i certificati medici del febbraio 2004 versati in atti dai quali può solo ricavarsi l’esistenza all’epoca dei fatti di una sindrome ansioso depressiva che – a quanto si legge – viene dal sanitario ricollegata alla “pregressa asportazione di neoformazione ovarica”, senza che emerga alcun collegamento eziologico con la situazione lavorativa;
- né – come richiesto dalla ricorrente all’udienza del 6/3/07 – l’esistenza del danno lamentato e del nesso causale tra questo e l’inadempimento del datore di lavoro può essere rimessa in toto alle valutazioni di un consulente tecnico, siccome — per costante insegnamento giurisprudenziale – la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti (da ultima in questi termini, Cass. sent. n. 24620/2007);
- nulla è allegato dalla ricorrente — prima ancora che provato — circa il danno patrimoniale ed esistenziale sofferti, che appaiono come apodittiche affermazioni prive di qualsivoglia riscontro e specificazione, insuscettibili di ulteriore approfondimento ad opera del Giudicante;
- per le suesposte ragioni, la domanda va rigettata;
- la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra le parti.
Melfi,16/09/2008
Il Giudice
( dott.ssa Viviana Lenzi )
Depositato in Cancelleria 16/09/2008