Agenzia – Revoca incarico coordinamento – Indennità mancato preavviso – Insussistenza (Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, Sentenza n. 262 del 7 giugno 2011)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della Dott.ssa MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 847 del Ruolo Generale dell’anno 2006 promossa con ricorso depositato in data 27 settembre 2006 da

F. M.

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via … n. … presso e lo studio dell’avv. R. P. che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. P. M. come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro:

F. E F. SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via…. n. …. presso e nello studio dell’avv. M. M. che la rappresenta e difende unitamente all’avv. M. G. come da procura in calce alla copia notificata del ricorso

RESISTENTE

In punto a : indennità di mancato preavviso.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale udienza del 7 giugno 2011

Il procuratore di parte resistente ha cosi concluso:

Come da verbale d’udienza del 7 giugno 2011

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27 settembre 2006 regolarmente notificato F. M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, F. e F. spa affinché fosse condannata a corrispondergli la somma di euro 5.185,75 a titolo di indennità di mancato preavviso.

Deduceva, infatti, di aver svolto attività di agente di commercio per conto della resistente dal 23 agosto 1995 fino al 28 marzo 2005 e che nell’ambito di tale rapporto gli era stato conferito l’incarico di coordinare i promotori finanziari e che con atto di transazione stipulato nell’ottobre 2002 le parti avevano convenuto di cessare detto incarico a far tempo dal 1 novembre 2002 con sua rinuncia a qualsiasi indennità.

Asseriva, quindi, che a due mesi dalla cessazione del contratto di agenzia in data 27 giugno 2005 aveva inviato lettera raccomandata contenente la richiesta di pagamento di indennità di mancato preavviso relativamente all’incarico di coordinamento dei promotori finanziari impugnando sostanzialmente il contenuto della transazione in parte qua.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 12 maggio 2007 F. e F. spa chiedendo il rigetto del ricorso.

Sosteneva che la transazione stipulata tra le parti fosse pienamente valida non rientrando tra quelle relative a diritti indisponibili tutelate dall’art. 2113 c.c.

Deduceva, comunque, che la domanda fosse infondata stante il fatto che l’art. 21 del contratto di agenzia prevedeva che gli incarichi accessori di coordinamento e supervisione fossero liberamente revocabili e rinunciabili.

La causa istruita documentalmente veniva decisa dando lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza odierna.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si ritiene, innanzitutto, che la transazione stipulata tra le parti in data 30 ottobre 2002 sia valida e non rientri tra le transazioni impugnabili ex art. 2113 c.c. non essendo la dedotta indennità di preavviso, relativa peraltro ad un incarico accessorio e non al contratto di agenzia, prevista da disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo, quest’ultimo, peraltro, nemmeno richiamato e prodotto da parte ricorrente.

Si osserva, poi, che la Suprema Corte ha, comunque, espressamente statuito che la disciplina di cui all’art. 1750 c.c. in materia di recesso e preavviso nel contratto di agenzia è derogabile convenzionalmente dalle parti.

In particolare la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 5716/2011) ha affermato che “Nell’ambito del rapporto di agenzia, all’autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2118 cod. civ.).

Pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino ad escluderne la necessità”.

Si osserva, inoltre, che, anche diversamente opinando in merito all’impugnabilità della transazione ex art. 21 13 c.c., l’indennità di preavviso per la cessazione dell’incarico accessorio non è dovuta.

Il contratto di agenzia che ha sostituito il precedente contratto e che è stato prodotto da parte resistente (cfr. doc. 1 di parte resistente) e non è stato contestato da parte ricorrente prevede, infatti, all’art. 21 la libera revocabilità e rinunciabilità degli incarichi accessori tra cui il coordinamento e la supervisione dell’attività dei promotori finanziari.

Ora come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 14436/2000) “Relativamente al promotore finanziario che sia vincolato da contratto di agenzia e che abbia anche stipulato un patto accessorio, liberamente revocabile dal committente, senza preavviso, per il conferimento di incarichi manageriali di coordinamento e supervisione di altri promotori finanziari, non è dovuto il preavviso in caso di revoca del patto medesimo da parte della società committente, né la revoca comporta alcun effetto sul contratto base di agenzia”.

Si osserva, inoltre, che comunque l’art. 1750 c.c. non trova applicazione diretta in relazione al patto accessorio in relazione al quale non è vi è alcuna norma che preveda il preavviso.

In particolare la Suprema Corte in proposito, decidendo analoga fattispecie, ha asserito che “Anzi proprio la circostanza che la legge, nell’attribuire a una o a entrambe le parti del rapporto il potere di recesso in alcune figure tipiche di contratti di durata privi di termine finale, espressamente subordini la validità dell’esercizio di tale diritto potestativo alla concessione all’altra parte di un periodo di preavviso, induce ad affermare che regola di carattere generale sia quella opposta, nel senso che non sussista una correlazione necessaria tra recesso e preavviso e che lì dove il preavviso non positivamente contemplato, debba escludersi che sussista per il recedente l’obbligo di concederlo, salvi gli eventuali riflessi che, nella valutazione del comportamento del recedente, più assumere la inosservanza dei doveri di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dei contratto, di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ.

Non avrebbero, altrimenti, ragion d’essere le previsioni normative che, di volta in volta, nel regolamentare le varie ipotesi di recesso, espressamente e specificamente dispongono che il recedente debba concedere il preavviso; così come dovrebbe considerarsi imposto il preavviso in tutti i casi di recesso da rapporti continuativi, anche quando la legge – come per 11 recesso del depositante (art. l77l cod. civ.), del comodante (art. 1810 cod. civ.), del mandante (quando il rapporto, a tempo indeterminato, non prevede il corrispettivo per il mandatario: argomenta ex art. 1725, comma 2, cod. civ.) del committente nel contratto d’opera (art. 2227 cod. civ.), del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale (art.2237 cod. civ.) – non ne contempli la necessità. Occorre, infine, rilevare come, del resto, riconosce lo stesso ricorrente) che all’autonomia delle parti dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche con riguardo al preavviso – del quale quindi, pur in mancanza di apposita previsione, può essere contrattualmente stabilito l’obbligo, ovvero aumentata o ridotta la durata fino, al limite, ad escluderne la necessità tranne che in ipotesi eccezionali, nelle quali l’irrinunciabilità del preavviso è connessa al peculiari caratteri della disciplina dei singoli rapporti (quella, ad esempio, del rapporto di lavoro subordinato, secondo la quale il preavviso non può venire ridotto, ne tanto meno, eliminato, in forza di pattuizioni contrastanti, a svantaggio del prestatore d’opera, con i contenuti delle fonti indicate dalla norma dell’art. 2118, comma 1, cod. civ.). Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene che stante la natura della causa, la peculiarità della fattispecie e la qualità delle parti debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 847/2006 R.G., così provvede:

  1. rigetta il ricorso
  2. compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 7 giugno 2011

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri

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