Cambio d’appalto – Trattamenti economici (Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro – Sentenza n. 556 del 2014)

SENT. N. 556/2014
PROC. N. 276/14

CRON. N. 13481/2014

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro, dott. Tommaso Mainenti, alla odierna udienza, sulle conclusioni riportate in atti, ha riportato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso depositato in data 17.1.2014

DA

L. S. (Avv. S. e I.)

CONTRO

C. S.P.A. (Avv. L. in sostituzione dell’Avv. Massimo Goffredo)

a) rigetta il ricorso;

b) compensa le spese.

Il Giudice

Dott. Tommaso Mainenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è fondata.

Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta dalla convenuta, la quale lo aveva assunto mediante procedura di passaggio di cantiere ex art. 335 CCNL Turismo, il premio presenza che gli era sempre stato corrisposto dall’azienda di cui era dipendente prima del cambio di gestione.

Senonché l’art. 339 CCNL citato prevede sì il mantenimento delle condizioni retributive in godimento ma specifica che ciò concerne quelle “derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL”. La categorica espressione usata rende palese che l’autonomia negoziale collettiva si è determinata nel senso di considerare vincolanti per l’azienda subentrante esclusivamente quegli istituti di diretta provenienza dalla contrattazione collettiva stessa; non quindi quanto fosse frutto di pattuizioni individuali svincolate dal CCNL.

Sul punto la convenuta ha eccepito, e il dato non è contestato, che il premio presenza non è previsto dalla contrattazione collettiva. Tanto è sufficiente ad escludere la legittimità della rivendicazione.

Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.

Sussistono motivi d’equità connessi con le connotazioni della vicenda per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Decide come da dispositivo in epigrafe.

Nocera Inferiore, lì 03.04.2014

Il Giudice

Dott. Tommaso Mainenti

Nota

La pronunzia sopra riportata, ancorchè sintetica, esprime un principio rilevante, nel senso che esclude, in caso di cambio d’appalto, definito nella pronunzia passaggio di cantiere, che i lavoratori dell’azienda cedente abbiano diritto a trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL. Questa impostazione garantisce il datore di lavoro subentrante rispetto a possibili operazioni anomale poste in essere dal cedente che, magari nell’imminenza di un cambio d’appalto che pensa di non rinnovare, potrebbe attribuire ai suoi dipendenti benefici particolari, il cui onere ricadrebbe poi sul datore di lavoro subentrante.


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