Schema Job on Call – in aggiornamento | ADLABOR

LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

(Decreto Legislativo 276/03 Artt. 33-40; Art. 1 bis, Decreto Legge 35/05, Convertito Legge 80/05; Decreto Ministeriale 10 marzo 2004; Decreto Ministeriale 23 ottobre2004; Circolare Ministero del Lavoro 4/05 )

Definizione

(Art. 33 comma 1)

Rapporto di lavoro nel quale il la­voratore si mette a disposizione dell’impresa per svolgere prestazioni a carattere discontinuo o intermittente.
Tipologia

(Art. 33, comma 2)

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato e determinato.
Soggetti interessati Datore di lavoro può essere qualsiasi persona fisica o giuridica.

Lavoratore può essere qualunque persona fisica.

Casi di ricorso al contratto

(Art. 34 comma1 e 2; Art. 1 bis, D.L. 35/05 Convertito Legge 80/05; Circolare Ministero del Lavoro 4/05)

La legge affida alla contrattazione collettiva la individuazione delle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente per lo svolgimento delle quali è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale.

In attesa della disciplina contrattuale, è intervenuto il Minilavoro che con proprio Decreto Ministeriale (D.M. 23.10.2004) ha limitato l’utilizzazione del contratto di lavoro intermittente alle ipotesi di lavoro discontinuo previste nel R.D. n. 2657/1923.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età o da lavoratori con piè di 45, anche pensionati.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno. A tal proposito la circolare ministeriale 4/05 ha stabilito che:

1) week-end si intende il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le 13.00, al lunedì mattina fino alle ore 6.00;

2) vacanze natalizie si intende il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

3) vacanze pasquali si intende il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;

4) ferie estive si intende il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva a seconda di esigenze specifiche proprie di ciascun settore.

Casi di esclusione

(Art. 34 comma3)

È vietato stipulare il contratto:

  1. per sostituire lavoratori in sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (Legge 223/91) riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
  3. presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione dei rapporti o riduzione di orario con diritto al trattamento di integrazione salariale riguardante lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
  4. per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 4 D. Lgs. 626/94.

Nei casi sub 2 e 3 sono salve diverse disposizioni degli accordi sindacali.

Forma e contenuti

(Art. 35 comma1)

Forma scritta ai fini della prova.

Il contratto deve contenere:

a) durata e rispetto delle condizioni per la stipula del contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità (eventualmente garantita dal lavoratore):

c) preavviso di chiamata del lavoratore (mai inferiore ad un giorno lavorativo);

d) trattamento economico per le prestazioni eseguite e relativa indennità di disponibilità ove prevista;

e) forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione e modalità di rilevazione della stessa;

f) tempi e modalità di pagamento di retribuzione ed eventuale indennità di disponibilità;

g) eventuali misure di sicurezza specifiche.

Tipi di contratto

(Art. 36 comma 6 e 37 comma1)

Sono previste tre forme:

  • con indennità: obbligo per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro a fronte del riconoscimento di una indennità “di disponibilità” ;
  • senza indennità: il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata e non ha diritto all’indennità;

· contratti week-end: prestazioni da rendersi in periodi predeterminati quali: fine settimana, ferie estive o vacanze natalizie e pasquali, ulteriori periodi possono essere previsti dai contratti collettivi nazionali.

Trattamento economico e normativo

(38 comma1 e 2)

Nei periodi lavorati, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente deteriore rispetto ai lavoratori di pari livello, a parità di mansioni svolte.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

Indennità

(Art. 36 comma 1-7)

Il lavoratore che si sia contrattualmente impegnato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, in attesa di essere utilizzato, percepisce una indennità di disponibilità.

La misura mensile dell’ indennità è:

  1. divisibile in quote orarie;
  2. stabilita dai contratti collettivi;
  3. comunque non inferiore alla misura prevista e aggiornata periodicamente con decreto del ministro del Lavoro sentite le parti sociali (attualmente, secondo quanto stabilito dal 10.03.2004, non inferiore al 20 % del CCNL);
  4. soggetta al versamento dei contributi sul valore effettivo con esonero dal rispetto dei minimali contributivi;

5. esclusa dal computo di tutti gli istituti di legge o di contratto collettivo.

Nei contratti intermittenti per prestazioni da rendersi il fine settimana o nei periodi delle ferie estive, natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata al lavoro da parte del datore di lavoro.

Trattamento contributivo (Art. 36 comma 2 e 7) L’indennità di disponibilità è integralmente soggetta a contribuzione per il suo effettivo ammontare (anche in deroga ai minimi contributivi stabiliti dalla legge). Con decreto ministeriale verrà stabilita la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori intermittenti potranno versare la differenza contributiva nei periodi in cui abbiano ricevuto una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero abbiano fruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Obblighi del lavoratore in caso di impossibilità alla prestazione

(Art. 36 comma 4 e 5)

Il lavoratore, in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro.

In caso contrario perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione contrattuale individuale.

Nel periodo di temporanea indisponibilità il diritto alla indennità non matura.

Esclusione di alcuni diritti dei lavoratori

(Art. 38 comma3)

Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata:

· non gli sono riconosciuti i diritti dei lavoratori subordinati,

· è escluso dai trattamenti economici o normativi dei lavoratori subordinati, avendo diritto unicamente all’indennità di disponibilità.

Oneri sindacali a carico del datore

(Art. 35, comma 2 e 3)

A) Informazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali sull’ andamento del ricorso ai contratti intermittenti.

B) Recepimento nel contratto individuale delle disposizioni che verranno stabilite nei CCNL.

Risoluzione del rapporto

(Art.36 comma 6)

1. Scadenza del termine per i contratti a tempo determinato.

2. In caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro (ove vi sia l’obbligo), il datore può risolvere il contratto.

Effetti della risoluzione anticipata · Restituzione della quota di indennità, eventualmente già corrisposta.

· Risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o da quello individuale.

Computo dei lavoratori intermittenti

(Art. 39)

In proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, tranne che il computo avvenga ai fini degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

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