Lavoro Subordinato – Rivendicazione – Indici e criteri distintivi della natura subordinata di un rapporto di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DI MILANO

Udienza del 4/04/2013
N. 12797/2012

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

M. A. , con l’Avv.to M. M. e con I’Avv.to M. M. elettivamente domiciliato in VIALE XXX MILANO;

RICORRENTE
CONTRO

G. G. S. SRL, con l’Avv.to GOFFREDO TOMMASO MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 1820122 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: qualificazione.

All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22.10.2012, M. A. ha convenuto in giudizio G. G. S. SRL e, previo eventuale riconoscimento del carattere simulato dei contratti sottoscritti con la convenuta, ha chiesto l’accertamento che con G. G. S. SRL è sorto un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21 luglio 2008 ordinandosi la sua riammissione in servizio e la condanna della convenuta a corrispondergli per il periodo gennaio-luglio 2012 la somma di € 10.610,50, con diritto al superiore inquadramento al quinto livello C.C.N.L. applicato e la condanna della società a pagare a titolo di differenze retributive la somma di € 585,00; con vittoria di spese.

Si è ritualmente costituita in giudizio G. G. S. SRL, contestando in fatto e in diritto l’avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.

M. A., nel proprio ricorso, ha dedotto che:

iniziava a lavorare per la convenuta (che si occupa di sicurezza-vigilanza) in data 21 luglio 2008 occupandosi della reception;

dopo un primo periodo in cui svolgeva tali mansioni presso 2 società, dal 25 settembre 2008 fino all’aprile 2011 veniva trasferito presso la R.S. di V. con compiti di apertura cancelli, accensione luci, chiusura allarmi, attivazione del servizio di sicurezza, con mansioni riconducibili ad un rapporto di natura subordinata;

veniva poi trasferito alla P. S. P. e adibito al centralino, alla sorveglianza degli accessi, al ritiro pacchi e chiusura azienda e vi lavorava fino al gennaio 2012;

in data 10 gennaio 2012 l’attività veniva interrotta;

formalmente il rapporto era un progetto e poi un lavoro intermittente.

Nel presente giudizio parte ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, contestando tanto il contratto progetto quanto il rapporto di lavoro intermittente.

***

Va detto, preliminarmente, che, con riferimento al contratto progetto, è pacifico, non contestato e peraltro documentale la circostanza che M. A. , già all’epoca della sottoscrizione ditale contratto, godesse della pensione di vecchiaia.

Il dato è particolarmente rilevante per quanto concerne le contestazioni formali del contratto a progetto giacché, come noto, il comma 3 dell’articolo 61 D.lgs 276/03 esclude l’applicazione della norma al caso, tra gli altri, di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Pertanto eventuali profili di censura circa il progetto come descritto nel contratto (anche rispetto ad eventuali difformità tra lo stesso e l’attività concretamente svolta da M. A. in favore di G. G. S. SRL non possono

certamente essere valorizzate ai fini dell’applicazione della particolare disciplina sanzionatoria di cui al successivo articolo 69, proprio in quanto tutto il complesso normativo in esame non si applica al caso di specie.

Per quanto detto occorrerà unicamente valutare se le modalità di svolgimento del rapporto (anche allorquando lo stesso era formalizzato come un rapporto a progetto) fossero o meno riconducibili ad un rapporto di natura subordinata.

Sotto tale profilo è noto che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo individuato una serie di indici in presenza dei quali è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro, quali, in particolare, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio (cfr. da ultimo, Cass., n. 5645 del 09/03/2009).

È stata quindi disposta attività istruttoria.

***

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: “Sono G. B. C. nato a Milano il 4.8.1968 residente in XXX via XXX responsabile manutenzione della R.S., indifferente;R. S. ha un contratto di appalto con la G. G. S. , non ricordo di preciso ma da alcuni anni per il servizio di reception e guardiania delle 2 sede di V. e C. B.;conosco il ricorrente, ha lavorato nell’ambito dell’appalto presso la sede di V. ove io sono addetto;

mi pare che il ricorrente abbia iniziato nel 2009, non sono peraltro sicuro dell’anno visto che potrebbe essere il 2008, ricordo che nell’aprile 2011 è arrivato il suo sostituto;

il ricorrente ha sempre lavorato nel magazzino di V. occupandosi di guardiania per tutto il periodo di cui ho detto, lavorando su turni in alternanza con un altro collega;

il ricorrente è rimasto lì sicuramente per 2 o 3 anni invece i colleghi con i quali si alternava cambiavano nell’arco di qualche mese, nel periodo in esame ne sono cambiati 2 o 3;

ignoro come G. G. S. organizzasse i turni in quanto erano a noi estranei, gli orari erano comunque dalle 7 alle 14 o 15 e dalle 15 alle 22;

in concreto il ricorrente faceva segnare su di un registro gli ingressi e le uscite dei visitatori consegnava cartellini e badge a chi ne aveva bisogno, controllava gli ingressi dei clienti del punto vendita, gestiva le chiavi che erano nella bacheca in guardiola, gestiva la posta interna tra le 2 sedi in quanto la preparava per il ritiro;

a seconda del turno si occupava dell’apertura o chiusura dello stabile e si occupava dell’apertura e chiusura dei cancelli.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: “Sono R. B. nato a Comerio il 2.5.1956 residente in XXX via XXXX, direttore del personale della convenuta, ho un procura notarile che mi autorizza ad agire per la società limitatamente alle questioni relative alla gestione del rapporto di lavoro (assunzione cessazione nonché a rappresentare la società sempre limitatamente al rapporto di lavoro);

l’Avv.to M. si oppone alla audizione del teste visto che lo stesso è procuratore della società;

l’Avv.to Goffredo rileva che non vi sono preclusioni tra l’ufficio del testimoni e l’essere procuratore;

il Giudice, riservato ogni provvedimento, dispone l’audizione anche ex art. 421 c.p.c.;

lavoro per G. G. S. fin dalla sua costituzione nel 2008;

conosco il ricorrente, ha lavorato per la società, mi pare dal giugno — luglio 2008 fino allo scorso anno;

il ricorrente rendeva dei servizi di portierato, si occupava di ritiro e distribuzione posta e comunque in generale servizi di portierato nell’ambito di appalti della società;

il ricorrente ha lavorato, mi pare, presso l’appalto S. P. in via Giotto e presso non ricordo se ci sono state anche altre applicazioni per periodi piè brevi forse presso l’appalto di Via Durando;

noi avevamo delle turnazioni fisse per i nostri dipendenti mentre il ricorrente ci aveva dato inizialmente delle disponibilità di tempo; in particolare il ricorrente per un primo periodo, visto che a quanto ricordo aveva anche un altro lavoro, dava una disponibilità di tempo indicandoci le settimane o i mesi in cui poteva lavorare piuttosto che indicarci specifiche giornate di impedimento o anche orari di lavoro del pari di impedimento a lavorare;

spesso quando non veniva impiegato chiamava per chiederci di farlo lavorare;

penso che poi abbia lasciato l’altro lavoro visto che la disponibilità del ricorrente è stata piè ampia;

preciso che in concreto la gestione del rapporto del ricorrente era a cura dell’ufficio operativo nella persona di P. C. e in misura minore di P. S.;

in base anche alla disponibilità data dal ricorrente la società organizza va i turni per l’intero mese e li comunicava anche al ricorrente;

quest’ultimo se aveva problemi per alcuni giorni o determinati orari lo comunicava all’ufficio operativo;

ricordo che il ricorrente all’inizio ci aveva mandato un curriculum in cui indicava una disponibilità di una collaborazione, se non ricordo male ci disse che era pensionato e dipendente o procacciatore di affari di una società telefonica e voleva integrare il suo tempo libero;

noi in quel periodo avevamo necessità di una figura per delle sostituzioni e così abbiamo proposto al ricorrente una collaborazione a progetto.

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: “Sono P. M. C. nata a D. il 20.4.1965 residente in XXXX dipendente della P. S. P. , indifferente;

io lavoro presso la sede della P. S. P. in via XXXXX , lavoro alla reception con mansioni di centralino, portineria e servizi;

so che c’è stato un rapporto commerciale tra G. G. S. e P. S. P. che non conosco nel dettaglio;

conosco il ricorrente, ha lavorato presso la sede di fino, circa, a un anno e mezzo fa per qualche mese, non so essere piè precisa;

preciso che all’epoca presso la P. S. P. ci alternavamo in reception io e la collega R. E. ; lavoravamo su 2 turni alternandoci dalle 8 alle 12 e dalle 12 alle 16;

il ricorrente in sostanza svolgeva le mie stesse mansioni e si occupava di coprire il turno dalle 16, ignoro a che ora finisse, forse alle 20 o alle 22;

non ricordo se il ricorrente, nel periodo che ho sopra indicato, è venuto ogni giorno, ricordo tuttavia una sua presenza continuativa alternata con altri suoi colleghi;

all’epoca in cui il ricorrente ha lavorato per noi le mansioni erano solo quelle di reception, ovvero centralino e portineria (registrazione entrate e annuncio degli arrivo.

***

All’esito dell’istruttoria possono trarsi le seguenti considerazioni.

Può darsi per pacifico che l’attività svolta dal ricorrente in favore di G. G. S. SRL fosse attività di reception e guardiania (ed in particolare registrazione ingressi e uscite visitatori, consegna badge, controllo accessi, preparazione posta per il ritiro e apertura o chiusura dello stabile o dei cancelli a seconda del turno).

Del pari che l’attività resa dal ricorrente abbia avuto una significativa continuità non è, nemmeno, a ben vedere, in contestazione.

Tuttavia, con riferimento al periodo formalmente a progetto, non si può non evidenziare che né dagli atti e tantomeno dall’istruttoria è emerso minimamente l’esercizio di alcun potere qualificante una subordinazione come indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

In particolare, non vi sono elementi per valorizzare l’esercizio di un potere di controllo, disciplinare o di direzione della prestazione lavorativa.

È vero che M. A. lavorava su turni alternandosi con altri colleghi ma sotto tale profilo non si può che convenire con la parte convenuta circa la assoluta neutralità di tale dato senza ulteriori riscontri tanto piè se si considera che, a tale proposito, è evidente che lo stato di pensionamento del ricorrente gli consentiva di disporre di maggior tempo da mettere a disposizione.

Pertanto, per quanto concerne il periodo a progetto, il ricorrente (senza dubbio onerato) non ha fornito una prova di quanto allegato.

Per quanto concerne il contratto di lavoro intermittente (rispetto al quale la natura subordinata del rapporto è ovviamente documentale) non vi sono elementi per ritenere che il rapporto cosi come instaurato non sia genuino.

Formalmente è la stessa parte ricorrente a riconoscere che il possesso dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente rendeva legittimo il ricorso a tale tipologia contrattuale e di fatto, anche alla luce dell’istruttoria, non sono emersi elementi per ritenere che effettivamente le modalità di gestione del rapporto non siano state conformi alla tipologia contrattuale scelta liberamente tra le parti.

Il fatto che il ricorrente abbia lavorato sostanzialmente quotidianamente presso l’appalto alla P. S. P. (per quanto riferito dalla teste C. costantemente per coprire i turni al centralino dalle 16:00) non altera lo schema contrattuale che certamente non può ritenersi di per sé incompatibile con una prestazione resa con la continuità, nella misura in cui vi sia da un lato la disponibilità del lavoratore (in ipotesi anche data con largo preavviso e ampio margine) e dall’altro quella del datore di lavoro.

Pertanto anche la domanda volta a censurare la legittimità del contratto di lavoro intermittente deve essere respinta.

Per quanto concerne la contestazione del ricorrente relativa al proprio inquadramento (difatti nel contratto di lavoro intermittente l’inquadramento riconosciuto era quello di cui al sesto livello C.C.N.L. terziario) sia sufficiente evidenziare che presso l’appalto alla P. S. P. il ricorrente, come visto e confermato dalla teste C. , si occupava unicamente di mansioni di centralino e portineria (registrazione entrate e annuncio degli arrivi).

Sotto tale profilo tale mansione è certamente compatibile con il sesto livello di inquadramento (previsto per coloro che svolgono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, tra cui anche l’addetto alla custodia e semplice sorveglianza) giacché il superiore livello invocato dal ricorrente (previsto per lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche) non si comprende in che misura dovrebbe ritenersi maggiormente confacente con le semplici mansioni sopra descritte.

Il ricorso anche sotto tale profilo deve quindi essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 oltre accessori; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 4.4.2013

Il Giudice

Tullio Perillo

Conformi sui criteri distintivi della natura subordinata di un rapporto di lavoro:

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 9 marzo 2009, n. 5645

” L’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione dell’azienda. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzo di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro. Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente in nomen iuris utilizzato, il quale però non ha mai rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi.”

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 giugno 2009, n. 13858

“Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta (come quello dell’attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.”

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 28 settembre 2006, n. 21028

“L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.”


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