Demansionamento e oneri del lavoratore – Corte di Cassazione – Sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018
La Cassazione si è pronunziata sul comportamento che deve tenere il lavoratore che ritenga di essere demansionato.
Con la sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, la Corte si è espressa su un caso riguardante un dipendente che, sostenendo di essere stato demansionato, aveva deciso di assentarsi dal lavoro adducendo una forma di autotutela fondata sull’articolo 1460 c.c..
Tale norma dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che la natura del contratto o le parti prevedano dei termini differenti. La norma aggiunge che la parte non può rifiutarsi di adempiere se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Nel caso di specie, il lavoratore affermava di essere stato adibito a mansioni inferiori e contestava tale comportamento datoriale tramite una formale diffida con cui richiedeva all’azienda di essere assegnato alle mansioni precedentemente svolte. Dal giorno successivo alla spedizione della diffida, ha iniziato ad assentarsi dal lavoro sostenendo che la propria decisione fosse legata all’inadempimento dell’azienda.
Il datore di lavoro, in conformità alle previsioni collettive, le quali prevedono il licenziamento come conseguenza all’assenza ingiustificata per oltre quattro giorni, provvedeva quindi a risolvere il rapporto di lavoro in seguito al decorso di tale periodo.
La Corte d’Appello di Firenze aveva giudicato legittima la condotta del lavoratore, rilevando che l’assenza del lavoratore fosse riconducibile ai principi dettati dall’art. 1460 c.c..
La Cassazione, discostandosi da quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, ha osservato come l’inadempimento del datore di lavoro non fosse tale da giustificare il totale inadempimento del lavoratore. La Corte ha affermato che, in caso di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, la reazione di quest’ultimo deve essere proporzionata all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e deve essere conforme a buona fede. Il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente ove l’azienda nel frattempo continui a corrispondere in favore del lavoratore, la retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa nonché la garanzia del posto di lavoro. Di conseguenza la Corte ha rigettato le domande di accertamento della illegittimità del licenziamento.