Agenzia – Patto di non concorrenza – Corrispettivo | ADLABOR | ISPER HR REVIEW

Il Codice civile all’articolo 1751 bis prevede l’istituto del patto di non concorrenza anche nel rapporto di agenzia stabilendo una serie di condizioni per la sua validità.

Ed anche la determinazione del corrispettivo è demandata alla contrattazione tra le parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria.

Lo stesso articolo prevede, poi, che l’erogazione del corrispettivo avvenga in occasione della cessazione del rapporto.

Ma, ancorché la disposizione legislativa preveda che l’erogazione dell’indennizzo avvenga alla cessazione del rapporto, si può prospettare il caso in cui il corrispettivo del patto di non concorrenza venga anticipato in corso di rapporto.

La ragione di tale anticipazione può risiedere nel fatto che, con tale erogazione in corso d’opera, l’agente percepisca un compenso mensile, o a diversa cadenza a seconda delle modalità di liquidazione, più elevato.

Con l’altro vantaggio che l’importo erogato a titolo di anticipazione dell’indennizzo del patto non rientra tra i corrispettivi che devono essere utilizzati per il calcolo delle indennità.

Una recente sentenza della Cassazione n. 2736/2024, ha confermato la legittimità dell’erogazione in corso d’opera del corrispettivo del patto di non concorrenza. Naturalmente, tale anticipazione coprirà fino a concorrenza l’entità del corrispettivo che è fissata dagli accordi economici collettivi del settore.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, che ha confermato la sentenza della Corte d’appello, l’indennità per patto di non concorrenza era stata quantificata in percentuale rispetto alle provvigioni maturate e pagata unitamente alle stesse.

La questione sorgeva perché l’agente sosteneva che l’indennità per il patto di non concorrenza dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e non sotto forma di una quota di queste, avendo natura non provvigionale e dovendo essere liquidata al termine del rapporto e non in anticipo.

La Cassazione, per sostenere la legittimità nell’anticipazione in corso d’opera, è partita dalla considerazione che la disciplina dell’articolo 1751 bis codice civile è norma derogabile “non essendo l’articolo 1751 bis codice civile preposto alla tutela di interessi pubblici di carattere generale come affermato dalla Corte di Cassazione nn. 12127/2015 e 713706/2017; e quindi, se le parti potevano derogare alla naturale onerosità del patto di non concorrenza, tanto più si doveva ritenere che fosse loro consentito di regolare diversamente le modalità di liquidazione di pagamento della relativa indennità”.

Ed invero la Suprema Corte ha argomentato, esaminando la disciplina dell’articolo 1751 bis codice civile, che la corresponsione di un’indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale per cui l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

Prosegue la pronunzia, richiamando l’orientamento della Corte d’appello, affermando che, se l’indennità per patto di non concorrenza è derogabile nell’an, essa possa essere, a fortiori, derogata anche nel quomodo ovvero nelle modalità di liquidazione di pagamento della relativa indennità (ed erogata attraverso un compenso di natura provvigionale con anticipi in corso di rapporto salvo conguaglio finale).

Può sorgere, però, qualche dubbio, sul fatto che l’anticipazione venga configurata come un compenso di natura provvigionale sia perché ciò potrebbe portare a rilievi di carattere fiscale, essendo il regime delle provvigioni diverso da quello delle indennità, sia perché gli accordi economici collettivi definiscono espressamente di natura non provvigionale il corrispettivo del patto di non concorrenza.

Non è detto che il principio espresso dalla sentenza richiamata non possa essere modificato da successive pronunzie, soprattutto di merito, per cui se si vuole perseguire l’impostazione nell’anticipazione del corrispettivo in corso di rapporto potrebbe essere consigliabile tenere separato l’importo dell’indennizzo dalle provvigioni ordinarie e magari liquidarlo a cadenza diversa da quella delle provvigioni stesse.

Interpretazione elaborata in collaborazione con Isper HR Review del 2 ottobre 2024.


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