Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro»;
alla lettera b), le parole: «per l'affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti
internet istituzionali» e l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la
cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni
appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto
previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50,»;
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come
"decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34",»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della
procedura di affidamento non e' obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma
5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei,
nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al
credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono
sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva», dopo le
parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo
competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del
2016» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono
aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole:
«puo' essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto
equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,», le parole:
«pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da
COVID-19» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento
delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli
operatori economici con sede operativa collocata in aree di
preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con
riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello
stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano
stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture»
sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle
infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e», le parole:
«gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione
energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi
funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi
per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati
ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i
professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o
paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio
esistente»;
al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono
sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet
istituzionali».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese) - 1. Alle
procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori
economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie
all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) - 1. Allo scopo
di favorire una piu' efficace attuazione delle sinergie previste
dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante
la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei
procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo Ferrovie
dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla
disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni
delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine
di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle
altre societa' del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito ad ANAS S.p.A. di
avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di
beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri
compiti istituzionali».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo,
le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme
restando» e le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro sessanta giorni»;
al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle
seguenti: «fatti salvi»;
al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole:
«categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le
seguenti: «e con le organizzazioni sindacali».
All'articolo 4:
al comma 4, lettera a), le parole: «e' di norma definito» sono
sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano
congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica
questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze
di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della
causa, e' di norma definito».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)
- 1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti
dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel
caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia' provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241. In tal caso, il provvedimento di revoca e' comunicato
all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di
lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione
alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi,
ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un
incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del
contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto e'
dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50».
All'articolo 5:
al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata
incompatibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di
assoluta e motivata incompatibilita'»;
al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono
sostituite dalle seguenti: «non possa procedere» e dopo le parole:
«soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «ne', in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da
realizzare,».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata
pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono
sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono
inserite le seguenti: «al Fondo»;
al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,»
sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono
destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura»;
alla lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le
parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti:
«emergenza da COVID-19»;
al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonche'» e le parole: «previste
dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«previsti dal terzo e dal quarto periodo»;
al comma 5:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre
attivita' amministrative in materia di contratti pubblici" sono
inserite le seguenti: "nonche' di forme di coinvolgimento degli enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117";
0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: "Le stazioni
appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di cui
all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole:
"gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti, singoli
e associati, e le societa' da essi costituite";
a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le
parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono inserite
le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre;";
a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,"»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo,
dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo" sono
aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
c-ter) all'articolo 151, comma 3:
1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo puo'" sono sostituite dalle seguenti: "lo
Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente,";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nel caso di contratti di rendimento energetico
o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione
dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente,
purche' quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente
alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera
durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione,
l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi
energetici"»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e
delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo
di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle citta' o sull'assetto
del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,
n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di
procedere direttamente agli studi di prefattibilita'
tecnico-economica nonche' alle successive fasi progettuali, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attivita' di
valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi";
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui
all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi e i
relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il
rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio
economico e finanziario della gestione";
b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia
ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'integrazione puo' essere realizzata anche indipendentemente dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria"»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e'
aggiunto quello relativo alla congruita' dell'incidenza della
manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) -
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le
parole: "di centrali di committenza di altre regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della regione
Calabria"».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole:
«per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono
sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria», al secondo periodo, le parole:
«quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», al
quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario
straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale»;
alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le
parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
alla lettera d), capoverso 4, le parole: «in attuazione del
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono
soppresse;
alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole:
«territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: "opera in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e
con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del
presente decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116"»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;
al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le
seguenti: «del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, i
contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo».
All'articolo 10:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono
inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico,
messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter e' sostituito dal
seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di
riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti
salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela"»;
alla lettera b):
al numero 1), alle parole: «Nell'ambito» e' premesso il
seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42."» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 42";»;
al numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono
sostituite dalle seguenti: «con diversi» e il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria»;
dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) e' sostituito dal
seguente:
"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte,
camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative
mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le
caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti"»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato
l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e'
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico
o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi' nei
casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia"»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili.";
alla lettera f), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa previa
deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico limitatamente alle finalita' di rigenerazione urbana, di
contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano
dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"»;
alla lettera h), capoverso 4-bis, dopo le parole:
«rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «di
decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo,»;
dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-quater. (Usi temporanei) - 1. Allo scopo di attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di
edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente
strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente
esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta'
pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse
pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione
che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalita' di
proroga;
b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle
aree;
c) le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli
obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla
convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il
soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della
giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo e' approvato con
deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior
dettaglio, anche in ragione di specificita' territoriali o di
esigenze contingenti a livello locale"»;
alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole:
«ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero con apposita dichiarazione»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: "scritta" e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla
richiesta";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti";
4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato
rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" e'
soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis"»;
al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono
sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole:
«della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti:
«della presentazione e del rilascio»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «di tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni»
e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni di
cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai
permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia
gia' accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e
fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i
termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di
tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di attuazione del presente comma»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della
ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di
ricostruzione», le parole: «sono autorizzati» sono sostituite dalle
seguenti: «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia,» e dopo le
parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 156» sono aggiunte le seguenti:
«, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo
di speciali autorizzazioni»;
al comma 7, lettera b), numero 1), capoverso a-ter), le parole:
«pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti
di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della
verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla
verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al terzo
periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di
euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su
richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al
comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19
della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati,
con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di
carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da
destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e
universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il 31
dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante
interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di
demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o
della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al
presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di
intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo
23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso
tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Semplificazioni in materia di demolizione di opere
abusive) - 1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) - 1. In caso di
mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di
centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza e'
trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione
avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del
concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti
autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze
istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune
hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione"».
All'articolo 11:
al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all'ultimo
periodo, le parole: «Ministero medesimo..» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero medesimo.»;
al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle
seguenti: «e per il turismo»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia' condonati, ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione".
3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 11-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto
definitivo," sono soppresse;
b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2".
2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "al termine perentorio del 30 novembre 2020"».
All'articolo 12:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e
della buona fede"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole:
«rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano nel
proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente",» e, al secondo periodo, le parole: «sono definite» sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di
conclusione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «, nonche'
le ulteriori modalita' di pubblicazione»;
al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: «comma 3 e 6-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6-bis, primo periodo»;
dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto
il seguente:
"Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal
giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di
annullamento di un provvedimento finale in virtu' di una sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o piu' atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione
di impatto ambientale, il proponente puo' richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un
procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o
l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime
provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi
indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto
l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per
l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i
successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario,
degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152"».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Semplificazione delle procedure di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro) - 1. Le autorizzazioni di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e
all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
nonche' gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento
del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla
relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui
all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche'
le altre procedure amministrative o conciliative di competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza
fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da
remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli
interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario
incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che
utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente
responsabili dei crediti accertati";
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti,
il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo'
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore
dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al
lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione";
3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da apposito
verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del
ricorso," e le parole: ", con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico,
con" sono soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il
personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo'
adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto"».
All'articolo 13:
al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono
sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».
All'articolo 14:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «per l'attuazione
della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonche' gli
oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti» e le parole:
«all'articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 14 della legge».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «30 ottobre»;
alla lettera b):
al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole:
«sentite le associazioni imprenditoriali» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le
associazioni professionali»;
al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri» e le parole:
«Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti:
«Unione delle province d'Italia»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite le
seguenti: "e le prestazioni"»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su
altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ",
anche in formato digitale,"».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 16-bis. (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) - 1.
All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le
parole: "segretari delle procure della Repubblica," sono inserite le
seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la
loro disponibilita' all'ordine di appartenenza, i consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,".
Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di circolazione in Italia
di veicoli immatricolati all'estero) - 1. All'articolo 93 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in
Italia che prestano un'attivita' di lavoro in favore di un'impresa
avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il
veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per
raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di
lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero".
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non
appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Art. 16-quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti
collettivi nazionali di lavoro) - 1. Nelle comunicazioni obbligatorie
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di
cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro e'
indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le
amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di
acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui
all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione
del codice e' definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto
nazionale di previdenza sociale.
Art. 16-quinquies. (Modifica al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219) - 1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da
utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le
seguenti: "e di fase II"».
All'articolo 17:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il
30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato,
in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data
successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorche' in corso di approvazione a norma delle leggi
vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo
periodo»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2020".
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte
del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente
ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni
alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG)
territorialmente competente delle richieste di ammissione alle
risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, e' fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre
2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente
provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) - 1. Al fine di semplificare il
processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
"nell'Anagrafe tributaria" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi
i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,"».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono
sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49"»;
alla lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono
soppresse;
alla lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono
inserite le seguenti: «di ruolo»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale
inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della
predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di
attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti
all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette"»;
alla lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare,
assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle
seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse»
sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e dal
quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita', le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo
obbligatorio di maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo
obbligatorio di maternita' e' computato nell'ambito della durata
triennale del contratto e, in caso di esito positivo della
valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e'
inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente
comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b),
possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello
stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio
di maternita'";
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle
previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia' sospesi, il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di
sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del
contratto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione
richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e'
abrogato»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dopo il comma 10,» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il comma 2»;
al capoverso, la numerazione: «10-bis» e' sostituita dalla
seguente: «2-bis» e, all'ultimo periodo, la parola: «10» e'
sostituita dalla seguente: «9»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «laurea
magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a
ciclo unico» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi
analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli
atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa
indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio
permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al
servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale,
prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e
il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e
dell'universita'» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei
rettori delle universita' italiane»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti:
"sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso e della
nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in
graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso
pubblico".
6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero
complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi
universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il
proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati
relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro
rispetto.
6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "della
legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».
All'articolo 20:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "due"»;
al comma 3, le parole: «e le ulteriori attivita'» sono
sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attivita'»;
al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» e'
inserita la seguente: «boschivo»;
al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono
sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;
al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «500.000 euro»;
al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso.
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 20 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 20-bis. (Disposizioni concernenti il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - 1. Al fine di
sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione
civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19,
nelle more del passaggio dalla qualifica di "addetto" a quella di
"assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della
Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il
ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante "Corsi di
qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle
abilitazioni alla guida", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 2018, e' ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore
per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente
di guida.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
Nel capo I del titolo III, all'articolo 24 e' premesso il
seguente:
«Art. 23-bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti) - 1. Al fine di introdurre misure di
semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad
eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto
delle difficolta' di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute
sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni
del presente capo per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la
cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri
del 29 luglio 2020».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis,
comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del
presente articolo»;
alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole:
«del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di
cui al decreto»;
alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis. (Semplificazione nell'accesso ai servizi di
pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti
locali) - 1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica
amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle
somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo
dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano
l'interoperabilita' degli strumenti di pagamento elettronico dei
titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto
di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, hanno la facolta' di sottoscrivere appositi
accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare
specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma
1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalita'
operative per assicurare:
a) l'interoperabilita' dei sistemi di pagamento, anche tramite
piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla
comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di
pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera
concorrenza.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» e' soppressa;
al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data
di entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 26:
al comma 2, lettera c), le parole: «attivita' ad essi affidati»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' ad essi affidate»;
al comma 3, quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad
attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di
attestare»;
al comma 13, alinea, le parole: «al destinatario e delegato»
sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;
al comma 15, lettera a), le parole: «e' definita» sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicita'
di' consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicita' di
consultazione»;
al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti
di ogni altro procedimento».
All'articolo 27:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021"».
Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione
degli acquirenti di S.I.M.) - 1. All'articolo 55 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e
che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet"».
All'articolo 28:
al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bise'» e'
sostituita dalle seguenti: «1-bis e'».
All'articolo 29:
al comma 1:
alla lettera c), la parola: «novecento» e' sostituita dalla
seguente: «cinquecento»;
alla lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;
alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto
1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonche' previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali» e dopo le parole: «30
giugno 2003, n. 196,», le parole: «nonche' previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali» sono soppresse;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "La cancellazione e' disposta a
condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione
o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della
revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un
provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma
7"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con
disabilita' agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale
informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei
titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni
di veicoli».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. (Modifica all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - 1. All'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita' ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica
integrata e sopprimendo la necessita' di presentare contestualmente
la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.
Art. 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento
degli stati invalidanti e dell'handicap) - 1. Le commissioni mediche
pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che
di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia
presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione
obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto
interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della
commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita
diretta».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarita'
anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarita' dei dati
anagrafici»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il
Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante» e dopo
le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo
servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.».
Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 30 e' inserito il
seguente:
«Art. 30-bis. (Misure di semplificazione in materia di
autocertificazione) - 1. Al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono
soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e
le parole: ", previa definizione di appositi accordi," sono
soppresse».
All'articolo 31:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza dei
lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia
data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola:
«microfoni» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle
organizzazioni sindacali»;
al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: «promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo
la parola: «svolte» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione
alle organizzazioni sindacali»;
alla lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonche',»
sono soppresse;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei
servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi
previsti dalla normativa vigente"»;
al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono
inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;
al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle
seguenti: «in applicazione»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di
committenza» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 32:
al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti l'AgID»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di
progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del
principio di non discriminazione, dei diritti e delle liberta'
fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro
nazionale di sicurezza cibernetica»;
al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite
dalle seguenti: «e possono avvalersi»;
al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle
seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni
necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni
necessari».
All'articolo 33:
al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma 1,dopo
le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le seguenti: «,
che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche
amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo
50,».
All'articolo 34:
al comma 1, capoverso Art. 50-ter:
al comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici»;
al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del
Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorita' ai
dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di
istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla
dispersione scolastica e formativa».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18
novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18
novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre
2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019,
n. 133»;
alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e
sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e
sicurezza pubblici».
All'articolo 36:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca»
sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,» e, al secondo
periodo, le parole: «e' indicato» sono sostituite dalle seguenti:
«sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono specificati»;
al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono
sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».
All'articolo 37:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle
seguenti: «nel predetto Codice»;
alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i
soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio
domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese
ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"»;
alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le
parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti:
«applica la sanzione» e, al terzo periodo, le parole: «a norma
dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 5» e dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
2013»;
al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un
nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale
dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo
impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di
comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identita' digitale,
erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di
commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente»;
alla rubrica, la parola: «Amministrazione» e' sostituita dalle
seguenti: «pubbliche amministrazioni».
Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 37 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 37-bis. (Misure di semplificazione in materia di richieste
di gratuito patrocinio) - 1. Al fine di favorire una celere evasione
delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore
d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono depositate presso la
cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante
modalita' telematica individuata e regolata con provvedimento del
direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia».
All'articolo 38:
al comma 1:
alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le
parole: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero
2.8) e' aggiunto il seguente:
"2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di
difesa e sicurezza dello Stato"»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'allegato 25:
1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di
tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta
la seguente:
"c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale"»;
al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a
effettuare i controlli» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18
aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004»;
al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «L'Ente
titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare o
gestore»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n.
124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate dagli operatori di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione
di S.I.M. card gia' attivate, basate su sistemi di registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme a
tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55,
comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259».
Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli
dal vivo) - 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative per il settore
dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino
al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza
e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le
ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di
spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o
da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da
COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo
spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed
e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli
architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei
geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la
scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente
articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».
All'articolo 39:
al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «200.000 euro»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed
occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi
industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la
tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in
conformita' e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181».
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. (Modifiche alla disciplina della piattaforma
telematica «Incentivi.gov.it») - 1. All'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei
programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo
economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle
procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso
un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le
misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di
avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche
attraverso sistemi dedicati di assistenza";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una
sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle
misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre
amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e'
alimentata attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6";
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ivi incluse le modalita' per assicurare
l'interoperabilita' della piattaforma Incentivi.gov.it con il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata
disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e
2".
2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si
provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo
18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 39-ter. (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1.
All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi
settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica
e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca
internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca
europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di
rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
societa' Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle
risorse del Fondo di cui al presente comma" e al sesto priodo, le
parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal
decreto"».
All'articolo 40:
al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese»
sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;
al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai quali e' assegnato un termine di
sessanta giorni»;
al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento
e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello
scioglimento e della cancellazione»;
al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono
sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al 30 novembre
2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2492:
1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del
reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai
fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle
imprese";
2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione";
b) all'articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", salvo quanto disposto dal secondo comma";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto
dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro
delle imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non
riceva notizia della presentazione di reclami da parte del
cancelliere"».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni
pasto elettronici) - 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" e'
sostituita dalle seguenti: "individuati le modalita' attuative della
disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti
dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito
agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40-ter. (Semplificazioni per le attivita' di recupero dei
materiali metallici) - 1. Al fine di incentivare azioni di recupero
dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile,
efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia
circolare, le attivita' di raccolta e trasporto degli stessi
materiali avviati a specifiche attivita' di recupero possono essere
svolte con modalita' semplificate di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo e' istituito un
registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai
fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto
in modalita' semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Albo definisce apposite modalita' semplificate di iscrizione nel
registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche
dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attivita'.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 40-quater. (Semplificazioni in materia di visto per
investitori esteri) - 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che
intendono effettuare" sono aggiunte le seguenti: ", in nome proprio o
per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia
presentata dal legale rappresentante della persona giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della condizione di reciprocita' di cui all'articolo 16 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca
l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per
investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di
soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, e' esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di cui all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal
primo rilascio, e' esonerato dall'obbligo della sottoscrizione
dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in Italia previsti
dal regolamento di attuazione"».
All'articolo 41:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti
stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti
stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;
al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole:
«Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per
il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144»
sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale all'autorita' politica delegata per il coordinamento
della politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale"».
All'articolo 42:
al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» e'
sostituita dalla seguente: «27-novies».
All'articolo 43:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» e'
inserita la seguente: «europea»;
alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
conseguentemente,»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine
vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla
natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i
prodotti coltivati nelle predette aree»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli
alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del
consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti
alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di
produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede
legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da
un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche
delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009"»;
alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. (Semplificazioni in materia di accesso alle
informazioni sugli alimenti) - 1. All'articolo 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di
accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute
rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio
sito internet, in una distinta partizione della sezione
'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e
comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi
destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea
nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi
degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di
entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
Art. 43-ter. (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) - 1. Alla
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono
sostituite dalle seguenti: "15 luglio";
b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La menzione 'superiore' non puo' essere abbinata alla
menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia'
riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e
per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso
come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il
66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e
che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e
imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di
quella DOC";
d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla
lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e
in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai
disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli
agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli
agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle
produzioni";
e) l'articolo 46 e' abrogato;
f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 43-quater. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di
giovani imprenditori) - 1. Per contrastare la perdita di liquidita'
delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino
al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni".
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al comma 1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44. (Misure a favore degli aumenti di capitale) - 1. In
deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo
comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a
condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale
sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranza piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi
conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice
civile;
b) l'introduzione nello statuto della delega agli
amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da
deliberare fino al 30 giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi degli articoli 2480,
2481 e 2481-bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione,
ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere
concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla
pubblicazione dell'offerta nel sito internet della societa' con le
modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese";
b) al terzo comma, dopo le parole: "quotate in mercati
regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione", dopo le parole: "nel mercato
regolamentato" sono inserite le seguenti: "o nel sistema
multilaterale di negoziazione" e le parole: "cinque sedute" sono
sostituite dalle seguenti: "due sedute";
c) al quarto comma, dopo le parole: "quotate in mercati
regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "societa' di
revisione legale." sono aggiunte le seguenti: "Le ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e
pubblicata nel sito internet della societa' entro il termine della
convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi
speciali"».
Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis. (Semplificazione dei criteri per la qualificazione
delle PMI quotate) - 1. Al fine di semplificare i criteri per
determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di
pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile
alle societa' quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1),
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore
a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;
b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite
dalle seguenti: "tale limite";
c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli
emittenti" sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in
base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale
qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».
Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente:
«Art 45-bis. (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio
nelle aerostazioni) - 1. Al fine di semplificare, nonche' di far
fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo,
limitatamente alle aerostazioni che si siano gia' adeguate ai
requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014,
il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6,
comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui
alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7
ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia
retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini
gia' scaduti».
All'articolo 46:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le
parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di
Sviluppo Strategico»;
alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole:
«piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo
Strategico» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
All'articolo 47:
al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola:
«interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati».
All'articolo 48:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere disposti";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo,
giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi
irregolarita' nell'espletamento delle funzioni e delle competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'".
1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e
marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in
siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori
tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di
propagazione di contaminanti, ove presenti"»;
al comma 2, le parole: «data di entrata in vigore della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di
entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo
scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Con uno o piu' decreti" e la parola: "adottato" e'
sostituita dalla seguente: "adottati"»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse
forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la
natura addizionale dei suddetti prelievi". Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica»;
alla rubrica, le parole: «e delle Autorita' di sistema
portuale» sono soppresse e dopo le parole: «della logistica portuale»
sono inserite le seguenti: «, di cold ironing».
Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) - 1.
Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" e'
sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600
tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
2) la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La
durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni".
Art. 48-ter. (Modifica al codice delle comunicazioni
elettroniche) - 1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176"
sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".
Art. 48-quater. (Tracciabilita' telematica delle movimentazioni
delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula
delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del
codice della navigazione) - 1. Al fine di rafforzare gli interventi
per la tracciabilita' delle movimentazioni delle unita' navali nei
porti, con particolare riguardo alle attivita' dell'Agenzia delle
dogane, all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, dopo le parole: "agenti raccomandatari," sono
inserite le seguenti: "avvisatori marittimi,".
2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".
Art. 48-quinquies. (Zona logistica semplificata) - 1.
All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative
all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni
differenti".
2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017"».
All'articolo 49:
al comma 5:
all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile»
sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile»;
al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture dei
sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, le parole: "che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in
leasing" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine".
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
"E-bis - Strade urbane ciclabili";
2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti:
"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una
striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione
sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia
ciclabile puo' essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli
se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo
ai velocipedi; in tal caso essa e' parte della corsia veicolare e
deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia
ciclabile puo' essere impegnata da altri veicoli anche quando sono
presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta
sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui
all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si
intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per
consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta
o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare
laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a
permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in
senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli";
2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente:
"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della
quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui e'
garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis,
F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale
a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso
di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia
ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla larghezza della
carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta
veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale
modalita' di circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade
di cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.";
2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere limitata o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli
alunni frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al
presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis";
d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in
materia di sosta e fermata) - 1. Con provvedimento del sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di
tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende
municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti
urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale,
nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento
di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche
al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico
di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il
potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157
e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e
2, nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento
di cui al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito il
potere di contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al
personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e',
altresi', conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni
in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di propria competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla sosta o alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo
indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la
concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del
parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attivita' sanzionatoria di cui al presente articolo,
successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la facolta' di esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le
penali. Le modalita' operative e gli importi di tali azioni di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed
il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonche' per la redazione della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo
e' possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a
strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua,
con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,
che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2";
g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali,
anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al primo periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione";
h) all'articolo 94:
1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della
carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226";
2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono
inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei
veicoli";
i) all'articolo 126:
1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4,
agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di
idoneita' psicofisica richiesti per il rinnovo di validita' della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida
e' subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma
6";
2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorita'
diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista
al comma 8";
3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119,
comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica,
valuta che il conducente debba procedere al declassamento della
patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare
la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane
ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico
passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano
sulle corsie ciclabili";
m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita' e
della probabilita' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo particolarmente la velocita', ove necessario,
affinche' la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo";
n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'
consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole
l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la
precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile";
o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata
non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente";
p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli
adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ",
ovvero con facolta' di acquisto in leasing,";
q) all'articolo 182:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili";
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento. Le
norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile";
3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia o
da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione";
r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole:
"attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti:
"o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati
ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed
in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo
precedente, nonche' il controllo della durata di permanenza
all'interno delle medesime zone".
5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato.
5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e'
abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis,
lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di
visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli
entro il 30 settembre 2020 nonche' la circolazione fino al 28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro
il 31 dicembre 2020";
b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente:
"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti
anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870".
5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare
interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico
appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia,
in Sicilia";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
il 30 novembre 2020, sono definite le modalita' di erogazione delle
risorse del predetto Fondo".
5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai
sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
i commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' abrogato».
Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento
unico di circolazione) - 1. Per tutte le operazioni gestite con le
procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del
documento unico di circolazione e di proprieta' di cui al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo
diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere la
restituzione del documento di circolazione originale, previa
apposizione di un segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalita' definiti con
apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente».
All'articolo 50:
al comma 1:
alla lettera c), numero 1):
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 2-bis, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni», dopo le parole: «tenendo conto
delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» sono inserite le
seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla
presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero
limitrofe» e le parole: «verifica di assoggettabilita' o a VIA» sono
sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilita' a VIA o a
VIA»;
dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, nonche' delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo,
tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis
occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo,
le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono
far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;
alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".» sono
sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorita' cui e'
possibile ricorrere e il relativo termine";»;
alla lettera f), capoverso Articolo 19:
al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni
richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le
integrazioni richiesti,»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle integrazioni
richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle
integrazioni richiesti» e il secondo periodo e' soppresso;
al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;
al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» e'
inserita la seguente: «ulteriori»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet
istituzionale dell'autorita' competente»;
alla lettera i), numero 3), le parole: «dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "In alternativa, la pubblicazione puo'
avvenire a cura del proponente, secondo le modalita' tecniche di
accesso al sito internet istituzionale dell'autorita' competente
tempestivamente indicate da quest'ultima.", e» sono soppresse;
alla lettera l):
al numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni" e» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni" e, al secondo
periodo,»;
al numero 3), il capoverso 3.2 e' soppresso;
alla lettera n):
al numero 2), il quarto periodo e' soppresso e, al quinto
periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo e' soppresso;
al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole:
«di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e, al
secondo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono
sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi»;
alla lettera o), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:
«2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"»;
dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti dal
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione riguardante il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni
ambientali prescritte. La documentazione e' pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente";
p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa"»;
la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
«q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le
parole: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000
m³" sono sostituite dalle seguenti: "di petrolio con capacita'
complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva
superiore a 200.000 tonnellate"»;
alla lettera r), numero 2), capoverso 5-quater, la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono
recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in
discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa
con l'autorita' competente, il supporto scientifico e la formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante
presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e
autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonche' per assicurare il
funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
«Art 50-bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le
attivita' infrastrutturali) - 1. All'articolo 119, comma 1, del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la
seguente:
"m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis
e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le
reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio
degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione
ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che definiscono
l'intesa Stato-regione"».
All'articolo 52:
al comma 1, capoverso Art. 242-ter,comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di
indagini preliminari» e' inserito il seguente segno di interpunzione:
«.»;
alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono
sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a)
accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti
di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le
modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri
siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242».
Dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis. (Misure a sostegno della razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti) - 1. Al comma 115 dell'articolo
1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2023"».
All'articolo 53:
al comma 1:
al capoverso 4-bis, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte
dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e
non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente
o dell'autorita' competente» e le parole da: «da avviare» fino alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel
termine di novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica
si considera definitivamente concluso»;
il capoverso 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica
del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario effettuare un'analisi di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le
specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero
intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di bonifica»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione
del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici
ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi
sedimenti,";
b) al comma 4, le parole: "puo' avvalersi anche dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA)".
2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma
5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite le
seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia
del territorio".
2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185
del codice di procedura civile," e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in sede amministrativa"»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati,
autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e
6"».
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle
province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e
delle province autonome interessate»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono sottoposti" sono inserite
le seguenti: "alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione
ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora
definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica"»;
al comma 3:
al capoverso 4-bis, le parole: «Nelle more dell'adozione dei
piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci,
di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro
aggiornamenti», dopo le parole: «realizzazione di interventi» e'
inserita la seguente: «collaudati» e le parole: «con proprio atto
dall'Autorita' di bacino distrettuale» sono sostituite dalle
seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di
bacino distrettuale»;
al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorita' di bacino
distrettuale puo' adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo'
adottare»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati».
All'articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le
seguenti: «il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle
regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione
della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine
senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi
nella terna" e» e dopo le parole: «nonche' dell'ente parco
interessato» sono inserite le seguenti: «, sessanta giorni prima
della scadenza del Presidente in carica»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e
direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il
criterio della parita' di genere"»;
alla lettera e):
al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso
ente parco. "L'ente parco"» sono sostituite dalle seguenti: «se
richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione
della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione
vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi
dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni
demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;
al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141," sono inserite le seguenti: "nonche' nelle aree marine
protette," e le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";
b) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei
comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie
compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti:
"avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno
di un'area marina protetta".
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e medie imprese con sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite
dalle seguenti: "micro e piccole imprese con sede operativa
all'interno di una ZEA"».
Nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 55 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 55-bis. (Semplificazioni per interventi su impianti
sportivi) - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo
scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard
internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia
strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la
riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di
ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore
fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al
periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per
l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della
sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia
completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene
conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale
dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli
standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini
delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita'
paesaggistica dell'intervento"».
All'articolo 56:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite
dalle seguenti: «fermi restando»;
alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:
al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e
di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti: «sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di
edifici residenziali»;
al comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo» sono
sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola:
«igienicosanitarie» e' sostituita dalla seguente:
«igienico-sanitarie»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina piu' favorevole alla loro effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti
di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387»;
al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che
beneficiano» sono inserite le seguenti: «o che hanno beneficiato», le
parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 23 dicembre 2013» e le parole: «. Il GSE predispone,
per tali impianti, separate graduatorie» sono sostituite dalle
seguenti: «, nonche' ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a
carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima»;
al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, possono partecipare» sono inserite le seguenti: «, con progetti di
intervento sullo stesso sito,»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a
seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello
stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia
eccesso di domanda"»;
al comma 7:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico
e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica"»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti"»;
alla lettera b), alle parole: «Nei casi» e' premessa la
seguente numerazione: «3-bis.»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse
nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, e' differita al 31 dicembre 2020».
All'articolo 57:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica
del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei
veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di
ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di
un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"»;
al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;
al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite
dalle seguenti: «un'area o un insieme»;
al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui e' stata
concessa l'agevolazione,»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione
elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici,"»;
al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».
All'articolo 58:
al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: «Stati
membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 3, le parole: «dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».
All'articolo 59:
il comma 1 e' soppresso.
All'articolo 60:
al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del
Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «1° giugno»;
al comma 4:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera c):
al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «o in
concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista» sono
soppresse e le parole: «di cui al citato articolo 25, comma 8» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
al capoverso 2-ter, l'ultimo periodo e' soppresso.
al comma 5:
all'alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono apportate»;
la lettera a) e' soppressa;
al comma 7, dopo le parole: «personale docente» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale
del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza
stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio";
c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito
attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri
dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza"».
Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio) - 1. Al fine di consentire l'avvio di
iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio
(CO2 ) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza
Stato-regioni" sono inserite le seguenti: "per la parte in
terraferma";
b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1,
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio
sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8,
11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali
siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare
territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della
piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo
economico puo' autorizzare i titolari delle relative concessioni di
coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio
geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8,
comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi
sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale";
c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
2. Le modalita' e i tempi di esecuzione di programmi che
comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la
realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere
definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i
soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate».
All'articolo 62:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o
modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di
impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a
singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia gia'
intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»;
al capoverso 2-quater:
alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW»
e' sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in
servizio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente
articolo»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in
combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai
predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono
autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle
province delegate o, per impianti con potenza termica installata
superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia
gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico
non comporta occupazione di nuove aree»;
alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge
esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge
vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del
gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».
Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640) - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del
biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad
Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,
n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque
correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi
del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio
1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui
al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990,
n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le
attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso
di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base del piano
predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro
la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di
cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da
esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le
seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente
articolo.
Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni annui per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1.
All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di
economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario
non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 63:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno
decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo»;
al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle
seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversita'»;
al comma 3, le parole: «e' adottato previa intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa
intesa»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro
per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono
sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».
Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti
sanitari) - 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: "fino a trenta giorni dopo la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono
soppresse».
All'articolo 64:
al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono
sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»;
al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni
assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di
impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le
parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
termini e alle condizioni»;
al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole:
«con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite
le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e
organismi privati di ricerca"».
Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di
semplificazione) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed
alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria
e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre
2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi
capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure
di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei
Ministri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei
medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato
sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonche' i requisiti dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica
relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti.
Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».