Lavoro occasionale | ADLABOR

Il contratto di prestazione di lavoro occasionale dopo le modifiche apportate dal Decreto “Dignità”

Definizione

(Art. 54-bis, co. 1 e 13, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce da un lavoratore prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro 2

Nota 1: la norma non specifica la natura del rapporto.

Nota 2: per anno civile si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre (circolare Ministero del Lavoro 32/2012)

Lavoratori interessati

(Art. 54-bis, co. 8, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Utilizzatori interessati

(Art. 54-bis, co. 6, 7 e 14, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

a)  persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;

b)  utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

c)  imprese alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;

d)  imprese del settore agricolo per le attività lavorative rese da soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

e)  imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

f)   società sportive di cui alla legge 91/1981

g)  amministrazioni pubbliche

Nota: Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. (Art. 54-bis, co. 7, lett. d), D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

Divieti

(Art. 54-bis, co. 14, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 54-bis, co. 5, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori8;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche’ non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

e) nel caso in cui i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Forma

 

Non è prevista la forma scritta, intendendosi non necessaria in quanto l’utilizzatore è tenuto a trasmettere all’INPS una dichiarazione contenente una serie di informazioni
Diritti dei lavoratori

(Art. 54-bis, co. 2, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

(Art. 54-bis, co. 3, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

(Art. 54-bis, co. 4, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

I prestatori di lavoro occasionali hanno diritto:

– all’assicurazione per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;

– all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, ex D.Lgs. 66/2003;

– alla tutela della salute e della sicurezza, ex D.Lgs. 81/2008, art. 3, co. 8.

– a non veder modificato l’eventuale suo stato di disoccupato;

– a veder computati i redditi da lavoro occasionale ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

Adempimenti degli utilizzatori e i prestatori di lavoro

(Art. 54-bis, co. 9, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

(Art. 54-bis, co. 17, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 54-bis, co. 12, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

 

 

Per l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS.

 

L’utilizzatore diverso dalle persone fisiche e dalle società sportive, è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l’oggetto della prestazione;

d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale non superiore a dieci giorni.

 

l’utilizzatore persona fisica, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’INPS, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, deve comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Durata

(Art. 54-bis, co. 20, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

280 ore nell’arco dello stesso anno civile

 

Compenso

(Art. 54-bis, co. 16, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

(Art. 54-bis, co. 1, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

La misura minima oraria del compenso è pari a:

– 9 euro per tutti i settori ad eccezione di quello agricolo;

– importo orario individuato dal CCNL, nel settore agricolo.

 

La misura massima del compenso per ciascun prestatore di lavoro nel corso di un anno civile è:

–     complessivamente non superiore a 5.000 euro (con riferimento alla totalità degli utilizzatori);

–     complessivamente non superiore a 2.500 euro (per ogni singolo utilizzatore);

–     complessivamente non superiore a 5.000 euro (per ogni singolo utilizzatore del settore sportivo)

La misura massima del compenso per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel corso di un anno civile è:

– complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Nota 1: gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione (Circ. INPS 5.7.2017, n. 107).

Nota 2: la misura massima del compenso per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei prestatori, si riduce a 3.750 euro nel caso in cui i prestatori siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’; giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’universita’; c) persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. (Art. 54-bis, co. 8, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017). In tutte le ipotesi di cui sopra, quindi, il limite complessivo per l’utilizzatore sale a 6.666 euro, mentre non cambia il valore massimo (2.500 euro nell’anno civile) che il singolo prestatore può ricevere da parte di un singolo utilizzatore o quello totale che egli può percepire (5.000 euro).

Nota 3: l’Inps, con Circ. n. 107 del 5.7.2017 ha evidenziato che l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.

Modalità di pagamento del compenso

(Art. 54-bis, co. 15, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

 

(Art. 54-bis, co. 19, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

Per il pagamento del compenso occorre seguire la seguente procedura:

 

–     ciascun utilizzatore non persona fisica o società sportiva, versa, anche tramite un intermediario, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati e’ destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS;

 

–     l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste italiane Spa. A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione il pagamento del compenso al prestatore puo’ essere effettuato tramite qualsiasi sportello postale a fronte di univoco mandato di pagamento emesso dall’INPS. Gli oneri di incasso del pagamento sono a carico del prestatore.

Trattamento fiscale

(Art. 54-bis, co. 4, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

I compensi per lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale.
Trattamento previdenziale

(Art. 54-bis, co. 16, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

Sono interamente a carico dell’utilizzatore i contributi previdenziali (33%) ed assicurativi (3,5%).
Nota: l’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e il trasferimento all’INAIL  è effettuato dall’INPS il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. (Art. 54-bis, co. 19, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)
Sanzioni

(Art. 54-bis, co. 20, D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017)

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo annuo:

–     il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile:

–     il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione di inizio prestazione:

–     sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione

In caso di violazione del divieto assoluto di ricorso al contratto di prestazione occasionale:

–     sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione

Non si applica la procedura di diffida

Nota: non si applicano sanzioni all’imprenditore agricolo nel caso in cui le comunicazioni inviate all’INPS siano errate a causa delle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori (Art. 54-bis, co. 20, D.L. 50/2017)


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!