Licenziamento disciplinare – valutazione giudiziale del fatto contestato | ADLABOR

Con due recenti sentenze (n. 20540 e n. 20545, entrambe del 13 ottobre 2015) la Corte di Cassazione è intervenuta sulla disciplina dei licenziamenti dopo le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto di lavoratori dalla Legge 92/1992 (c.d. “Legge Fornero”).

Di particolare interesse l’affermazione che la contestazione al lavoratore di un fatto lecito, cioè di un fatto che non costituisce mancanza contrattuale, va considerata come la contestazione di un fatto inesistente, con conseguente reintegrazione del lavoratore licenziato. A tal proposito, la Suprema Corte sottolinea che tale situazione è del tutto diversa da quella in cui il giudice di merito ha il potere di valutare discrezionalmente se la sanzione del licenziamento è proporzionata ad un fatto che, invece, costituisce mancanza contrattuale.

In considerazione di quanto sopra illustrato ribadiamo l’importanza che le imprese motivino l’eventuale licenziamento disciplinare soltanto dopo aver contestato comportamenti di cui il carattere di inadempimento contrattuale sia pacifico e incontrovertibile.


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