Rinnovi del CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi (Confcommercio) del 22 marzo 2024 e del CCNL Industria Alimentare del 1° marzo 2024 e disciplina del contratto a tempo determinato acausale | ADLABOR | ISPER HR Review

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 del D.lgs. n. 81 del 2015 riafferma la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare le condizioni in presenza delle quali sia possibile sottoscrivere un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, in deroga alla disciplina ordinaria legale.

Purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Di fatto, il legislatore ha inteso affidare alla contrattazione collettiva (di qualunque livello) il controllo delle assunzioni con contratti a termine nelle ipotesi di durata superiore a dodici mesi (anche per effetto di proroghe e rinnovi).

Diversi CCNL, tra i quali anche CCNL “pesanti”, come il contratto collettivo dell’Industria Metalmeccanica (sottoscritto da Federmeccanica), quello del settore della Logistica e dei Trasporti non hanno, però, individuato le ipotesi specifiche per estendere oltre i 12 mesi di matrice legale i contratti a termine.

Il 22 marzo 2024 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi che avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Il nuovo CCNL all’art. 71-bis in tema di rapporti a tempo determinato, individua le specifiche causali, alcune delle quali certamente innovative, che potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratto oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata):

– Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive;

– Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;

– Festività natalizie: lavoratori assunti nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio;

– Festività pasquali: lavoratori assunti nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti a 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;

– Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;

– Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di prodotti innovativi, anche digitali;

– Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

– Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno della nuova apertura o dalla ristrutturazione, da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;

– Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a 24 mesi.

Una ulteriore quanto innovativa previsione è quella rivolta alla contrattazione di secondo livello, che potrà intervenire in tale ambito al fine di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale nelle unità produttive, individuare altri eventi rilevanti per il contesto territoriale che possano giustificare nuove assunzioni a tempo determinato.

Il 1° marzo 2024 è stato firmato il rinnovo del CCNL Industria Alimentare che, all’art. 18, ha individuato le ipotesi specifiche che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato senza causale per un periodo superiore ai 12 mesi, ma comunque inferiore al biennio.

Secondo la nuova disciplina contrattuale del CCNL dell’Industria Alimentare, il contratto a tempo determinato acausale, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi fino al completamento dei progetti e, comunque, non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni indicate nell’accordo.

“… a) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);

b) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica)”.

Il rinnovo del CCNL Alimentaristi, in tema di lavoro a termine, prevede altresì che:

  • ulteriori fattispecie legittimanti la stipula di un contratto a tempo determinato acausale possano essere individuate dalla contrattazione aziendale;
  • l’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo;
  • il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati è pari al 25% da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione o, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione;
  • ad eccezione del lavoro stagionale, la stipula di contratti a termine e somministrazione non potrà superare complessivamente la percentuale del 25% nei limiti stabiliti dalla legge per i singoli istituti;
  • l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.);
  • non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 10 aprile 2024.


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