Agenzia – Anticipi – Compensazione – Tribunale Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4125 del 19 settembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO
Il TRIBUNALE in funzione di Giudice del Lavoro
All’udienza del giorno 19 settembre 2011 nella causa n. 2854/11 RG
B.M. SPA (Avv. M. Goffredo)
B.C. (Avv.ti A. e M.D.B.)
visto l’Art. 429 c.p.c., ha pronunziato sentenza con il seguente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:
in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto; previa compensazione tra le contrapposte voci di credito, condanna la sig.ra B.C. al versamento a favore della B.M. Spa della somma di euro 9.945,09 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna, infine parte resistente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
CONTESTUALE MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni già evidenziate dall’intestato Tribunale in decisioni rese in analoghe controversie, non essendovi motivi che possano indurre lo scrivente Giudice a discostarsi da tali precedenti (cfr., ad es., sent. 2083/2001).
B.M. Spa ha versato in atti il documento relativo alle regole provvisionali del prodotto TAX BENEFIT NEW.
In particolare, premesso che trattasi di prodotto di lunga durata e dato l’obiettivo di fidelizzare il cliente e nel contempo incentivare anche la rete, veniva prevista una provvigione in misura fissa da corrispondere al promotore finanziario (front fee nella misura dell’1 %) nonché un bonus provvigionale calcolato a partire dal terzo anno e fino allo scadere del 10° anno dalla decorrenza del contratto; peraltro il bonus era condizionato al fatto che il cliente alimentasse regolarmente il piano e non trasferisse la posizione; era inoltre previsto il recupero da parte della preponente del bonus anticipato qualora il promotore finanziario recedesse dal rapporto o quest’ultimo venisse revocato per giusta causa.
Nel dettaglio era previsto (lett. b) che il bonus (pari al 14% del versamento iniziale della prima annualità di ciascuna forma di contributo), pur maturando alle scadenze sopra dette, sarebbe stato liquidato in via anticipata unitamente al front fee; tuttavia era anche previsto che B.M. Spa avrebbe provveduto al recupero di tale anticipo qualora si fossero verificate talune delle condizioni previste nel regolamento tra cui l’ultima (lett. d delle condizioni per il recupero dell’anticipo del bonus provvigionale) concerneva proprio l’ipotesi di recesso del promotore finanziario.
In tale ipotesi (fermo che le condizioni generali prevedevano che il recupero sarebbe stato integrale se tale condizione si fosse verificata nei primi tre anni di decorrenza della polizza) B.M. poteva richiedere in qua1siasi momento la restituzione degli importi anticipati al promotore.
Parte resistente ha innanzitutto eccepito l’assenza di un’accettazione espressa e formale da parte del promotore.
Tale affermazione è infondata.
La forma scritta del contratto di agenzia non è prevista ad substantiam ma solo ad probationem.
Orbene, nella specie, il contratto in esame è stato stipulato in forma scritta (doc. 1 opp.te) ed accettato dal promotore mediante adesione telematica. L’agente, infatti, non ha contestato di aver cliccato sul comando “accetto”.
Come già rilevato in altra decisione “Appare quindi evidente che l’opposto non ha mai obiettato alcunché circa le regole provvigionali suddette, che ha anzi espressamente accettato, anche per fatti concludenti: ha infatti proceduto alla promozione del prodotto, ricevendo senza riserve le relative provvigioni.”
Parte resistente ha inoltre eccepito che tale meccanismo costituirebbe una clausola vessatoria la quale, a mente dell’articolo 1341, comma 2, c.c. avrebbe imposto una specifica sottoscrizione da parte dell’agente; in particolare la parte ha sostenuto che simile pattuizione imporrebbe all’agente condizioni più gravose per il recesso dal contratto.
Tuttavia tale eccezione non può trovare accoglimenito dal momento che la norma in esame individua uno specifico elenco di ipotesi che impongono la specifica approvazione per iscritto di determinate clausole del tutto avulse dalla condizione contrattuale in esame; né può ritenersi che la clausola in esame imponga condizioni più gravose per il recesso, in quanto lo stesso non viene espressamente disciplinato (né limitato) ma è unicamente previsto che in tale ipotesi l’agente debba restituire quanto percepito a titolo di anticipo di bonus, di talché è del tutto evidente che in nessun modo tale regolamento contrattuale incide sulla libertà del promotore di recedere dal rapporto nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni.
Del pari non può ritenersi tale regolamento contrattuale affetto da una qualche forma di invalidità considerato che B.M. ha riconosciuto sin dalla conclusione del contratto da parte del cliente la provvigione all’agente (frontfee dell’1%) laddove il bonus provvigionale era strettamente connesso alla permanenza del rapporto con il cliente e alla alimentazione da parte di quest’ultimo della polizza, in un meccanismo che evidentemente era finalizzato a premiare l’agente in via definitiva a fronte di una effettiva vigenza del rapporto con il cliente; per tali ragioni anche 11 richiamo all’Art. 1748, comma 6, c.c. è improprio, visto che B.M. non ha mai richiesto la restituzione delle provvigioni quanto del bonus premiale inteso quale premio aggiuntivo condizionato.
Quella percepita dal ricorrente e infatti una vera e propria anticipazione e non e configurabile un pagamento anticipato di un credito già maturato e soltanto esigibile in un determinato arco di tempo, come invece sostenuto in ricorso.
La soluzione non sarebbe diversa anche se si dovesse negare al detto bonus natura di premio aggiuntivo condizionato, attribuendogli invece natura provvigionale, correlando così il diritto alla provvigione alla concreta utilità conseguita (attivazione polizza e suo regolare mantenimento), ritenendo che la provvigione maturi, in parte, alla conclusione del contratto, e, per la parte restante, in ragione della durata del rapporto.
Ciononostante, nella specie, non si potrebbe applicare l’Art. 1748 d. 3 perché tale norma riconosce espressamente il diritto alla provvigione solamente sugli affari conclusi dopo la data dello scioglimento del contratto d’agenzia, ponendo come condizione il fatto che l’affare sia perfezionato in epoca successiva (se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente) e non regola la diversa ipotesi in cui la provvigione sia legata alla semplice durata del rapporto.
Non può essere applicato neppure il comma 6 del citato articolo perché tale norma si applica inderogabilmente alle provvigioni riscosse in quanto già maturate e non disciplina le anticipazioni di corrispettivi provvigionali non ancora maturati a favore dell’agente.
Conseguentemente, deve riconoscersi la piena ed illimitata facoltà delle parti di regolamentare liberamente la sorte dei corrispettivi non maturati prima dello scioglimento del contratto di agenzia e comunque non correlati ad una posturna conclusione di affari.
Nel merito va inoltre rilevato che B.M. Spa ha prodotto i Commission Statement emessi per il promotore e che l’opposta non ha, nella propria memoria difensiva, contestato di aver ricevuto.
Ebbene, dai Commission Statement emerge quindi che B.M. Spa ha erogato per il Tax Benefit New l’importo complessivo di € 13.715,76 quali anticipi né l’agente ha contestato che effettivamente tali siano gli importi a lui corrisposti a tale titolo.
Non ci sono ragioni per escludere la possibilità di compensare gli importi dovuti a B.M. con quelli dovuti all’agente trattandosi evidentemente di compensazione impropria avente ad origine il rapporto intercorso tra le parti, ed essendo quindi finalizzata semplicemente a regolare le partite di dare e avere tra le parti (ex plurimis Cass., n. 16561 del 25/11/2002).
Tale compensazione e inoltre espressamente prevista dal contratto di agenzia stipulato tra le parti.
In particolare l’Art. 5, lettera F stabilisce: “i crediti per qualsiasi titolo o natura dell’agente nei confronti di B.M. anche per crediti dovuti in dipendenza della cessazione del rapporto di agenzia, saranno automaticamente compensati con quelli per qualsiasi titolo o natura di B.M., di sue controllanti e/o collegate nei confronti dell’agente”.
L’inadempimento degli obblighi di accantonamento e versamento all’Enasarco del Firr e la violazione di quanto stabilito dagli Artt. 12 e 13 dell’AEC determinano solo l’obbligo per il mandante di corrispondere direttamente all’agente quanto dovuto, ma non può certo determinare l’illegittimità di una compensazione del debito derivante con eventuali crediti che trovino origine nello stesso rapporto.
Per tutte le considerazioni che precedono, non residuando a causa della compensazione alcun credito dell’opposto, il decreto ingiuntivo oggetto di causa deve essere revocato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, l’opposto e inoltre tenuto a corrispondere alla società opponente la differenza che residua a proprio debito, una volta operata la compensazione, pari ad € 9.945,09, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Così deciso e letto nell’udienza del 19 settembre 2011.
Il Giudice del lavoro
Dott. Giovanni Casella