Agenzia – Indennità di cessazione del contratto ex art. 1751 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 25740 del 15 ottobre 2018)

La funzione dell’indennità di cessazione del contratto nel rapporto di agenzia è quella di premiare l’agente per l’attività di sviluppo della clientela.

L’altra condizione stabilita dalla legge è che i benefici di tale sviluppo permangano in capo al Preponente anche dopo la cessazione del rapporto. Sulla scorta di tali presupposti la Cassazione ha escluso dalla base di computo per il calcolo dell’indennità di fine rapporto quei compensi provvigionali, quali quelli erogati per attività di coordinamento ovvero, parrebbe, le provvigioni indirette che non derivano da una promozione personale dell’agente:

La norma di cui all’art. 1751 cod. civ. è chiara nella sua volontà di premiare, con l’attribuzione della indennità di cessazione del contratto, l’attività diretta­ mente volta alla promozione della clientela, sia nei termini dinamici di reperi­mento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evi­dente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente. Ne consegue che restano esclusi dal perimetro applicativo dell’art. 1751 cod. civ., secondo la piana lettura che di esso impongono i plurimi e diffusi riferi­menti ai clienti e all’attività incentrata “sugli” stessi, compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accesso­ri a tale centrale attività.

Cass. Sez. lav. 15 ottobre 2018, n. 25740


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