Agenzia – Indennità di Portafoglio Clienti – Concorrenza – Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 52 del 12 Febbraio 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA

II giudice del lavoro, Dott.ssa Barbara Gallo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n° 257/06 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

P. D., con i difensori Avv.ti R. B. e E. D. di Cividale del Friuli, con elezione di domicilio in Gorizia presso lo studio legale dell’avv. P. P., giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

Ricorrente

 

CONTRO

 

B. M. Spa, con sede in B. (Mi), in persona del procuratore speciale dott. G. P., elettivamente domiciliato in Gorizia presso lo studio legale dell’avv. Alfredo Russo che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Massimo Goffredo dì Milano, giusta procura in calce al ricorso notificato,

Resistente

avente ad oggetto: pagamento somme derivanti da cessazione di rapporto di agenzia.
Causa iscritta a ruolo il 31.07.2006 e decisa all’udienza del 12 Febbraio 2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

All’udienza del 12.02,2009, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa e all’esito ria pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex ari 281 sexies c.p.c. (in ordine all’applicabilità di tale norma al rito del lavoro nei cast in cui non trovi applicazione il nuovo ari 429, comma 1°, c.p.c. applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 25.06.2008 – v. Cass., sez. lav., 20-04-2006, n. 9235; T. Pisa, 26-10-1999).
Ai fini della decisione, occorre tenere presente quanto segue:

  • tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza con riguardo al periodo 30.05.2001 (v. incarico scritto) – 30.12.2002 (v. dimissioni dell’agente);
  • l’ex agente P. D. chiede genericamente il pagamento della c.d. indennità di portafoglio clienti prevista dall’Art. 6, lettera D, del contratto di agenzia, disposizione che in realtà prevede “un compenso di portafoglio clienti, calcolata esclusivamente sulle provvigioni dirette percepite su clienti acquisiti dall’agente o appartenenti al portafoglio assegnategli dalla Banca (non considerando le provvigioni indirette – c.d. overs): in caso di riduzione o perdita del portafoglio clienti su iniziativa della banca o nel caso di cessazione del contratto” nonché “un compenso correlato alla diminuzione o cassazione dette provvigioni integrative indirette (overs), ove percepite a seguito dell’affidamento di attività di supervisore e affiancamento di altri agenti: in caso di cessazione del rapporto o in caso di abolizione o variazione disposta dalla Banca della detta attività di supervisione o affrancamento“;
  • le indennità di cui al citato art. 6 sono dovute, in generale, “al termine di tre anni dalla cessazione del rapporto” di agenzia e sempre che non vi sia stata la violazione delle obbligazioni di non concorrenza di cui all’Art. 8 del contratto di agenzia;
  • rispetto ai compenso correlato alla diminuzione o cessazione delle provvigioni integrative indirette (“overs“) percepite a seguito di affidamento di attività di supervisione ed affiancamento di altri agenti, l’odierno ricorrente non ha provato (ma nemmeno allegato) di avere svolto attività di supervisore o di affiancamento di altri agenti;
  • con specifico riferimento al compenso di portafoglio clienti strettamente inteso, il relativo diritto o subordinato al decorso del termine di tre anni dalla cessazione del rapporto di agenzia ed alla condizione (negativa e potestativa) che l’ex agente nei due anni successivi non abbia violato il pano di non concorrenza di cui all’Art. 8 dello stesso contratto;
  • l’art. 8, lettera D, prevede a carico dell’agente l’obbligo di non svolgere “direttamente o Indirettamente, per conto proprio o di terzi, ed a qualsiasi titolo (e cosi tra l’altro dì collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società, remunerato o gratuito) alcuna attività a favore di …b) aziende di credito, istituti dì credito, soggetti appartenenti a gruppi creditizi; e) compagnie di assicurazione … “; ancora, l’ari 8, lettera E, prevede a carico dell’agente, oltre ad un obbligo di non concorrenza in costanza di rapporto, l’obbligo di non svolgere “direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed a qualsiasi titolo (e così tra l’altro di collaborazione subordinata od autonoma, o quale organo di società, remunerata o gratuito) attività in concorrenza con la Banca per il genere di prodotti e servizi e nell’area e con la clientela di cui all’Art. 1A co.1 del presente contratto [v. Triveneto], ivi compresa ogni azione o attività mirata al reclutamento di promotori finanziari della Banca a favore di società o banche concorrenti. Questa obbligazione di non concorrenza inizia con la cessazione del rapporto di agenzia e dura sino al termine di due anni da essa … “;
  • la legittimità del patto di non concorrenza di cui si discute discende dalla sua piena aderenza con la previsione dell’art 1751 bis c.c. per il quale “il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto“; detto patto comporta appunto la corresponsione a favore dell’agente di un’indennità di natura non provvigionale;
  • con lettera del 04.07.2002, la Banca resistente ha comunicato al ricorrente (che ha sottoscritto la nota “per presa visione e accettazione“) di avere deciso di recedere dal patto di cui all’Art. 8, lettera E, liberandolo dal rispetto dell’obbligo di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto; di qui l’inefficaciadella relativa disposizione contrattuale a partire dal 01.07.2002;
  • la lettera in parola dichiara “Parimenti saranno prive di efficacia le previsioni contrattuali collegate o comunque connesse alla medesima obbligazione di non concorrenza … Resta conseguentemente inteso che nulla Le sarà dovuto affatto della cessazione del rapporto a fronte della citata obbligazione di non concorrenza. … Quanto ai benefici aggiuntivi (compenso portafoglio clienti e compenso cessione struttura) previsti dall’Art. 6 lett D del contratto, ferma la sussistenza degli altri requisiti ivi indicati e delle relative modalità di erogazione, gli stessi verranno riconosciuti esclusivamente qualora Lei non abbia svolto le attività concorrenziali di cui all’Art. 8 lettera D) nemmeno nel biennio successivo alla cessazione del rapporto… “;
  • dal modello CUD 2005 (riferito ovviamente all’anno 2004) riguardante il ricorrente si evince la collaborazione dello stesso con la O. S. S.r.l. di C. (costituita il 28.07.2003) che svolge attività in concorrenza con la Banca resistente come emerge chiaramente dalla visura camerale di data 29.12.2006 (allegata dalla resistente) che indica lo stesso P. D.e come socio;
  • l’oggetto sociale della O. S. S.r.l. è particolarmente ampio e fa riferimento in sintesi: 1) ad attività di consulenza e mediazione di finanziamenti ovvero di prodotti finanziari elaborati e gestiti da istituii di credito o da società finanziarie abilitate alla gestione del credito e del risparmio; 2) alla consulenza nel settore assicurativo compresa l’assistenza alla scelta dei prodotti assicurativi proposti dalie compagnie di assicurazione; 3) alla consulenza ed assistenza nella gestione di sinistri; 4) alla consulenza in materia di fornitura di beni e servizi in materia informatica/telematica/telefonica/energetica; 5) alla consulenza in materia di investimenti immobiliari; 6) alla consulenza ed organizzazione in materia aziendale e di patrimoni personali; 7) alla consulenza ed assistenza in materia di iscrizioni di atti e di variazioni;
  • l’incarico di agenzia, ai sensi dell’art 1, lettera A, ha riguardato, in estrema sintesi, la promozione della banca con la clientela degli investitori (relativamente a strumenti finanziari come certificati di deposito, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento), dei risparmiatori (relativamente all’offerta dell’apertura dì conti correnti, bancomat, carte di credito, operazioni di credito al consumo) e dei potenziali assicurandi (relativamente alla collocazione di polizze assicurative del ramo vita e del ramo danni);
  • in sede di interpello formale il ricorrente ha affermato di essere stato socio/amministratore della O. S. S.r.l., di avere svolto in prevalenza attività di consulenza finanziaria per istituti pubblici, di non avere ricevuto compensi o provvigioni da istituti di credito, agenti di cambio, compagnie assicuratrici e agenti di borsa;
  • il commercialista della O. S. S.r.l., tale F. E., sentito come teste, ha dichiarato che in base alle fatturazioni la società avrebbe prestato consulenza finanziaria a privati e non avrebbe lavorato per soggetti operanti nell’intermediazione finanziaria;
  • la testimone A. R. ha riferito di essere subentrata al ricorrente come amministratrice nell’ottobre 2005 e di avere riscontrato che all’epoca del suo subentro la società si occupava prevalentemente di “gestione sinistri” ed aveva ancora qualche consulenza finanziaria;
  • al di là della tipologia di affari gestiti in concreto negli anni dal P. come agente della resistente e come amministratore della O. S. S.r.l. (affari di cui peraltro non è noto l’esatto contenuto), risulta documentalmente che la B. M. Spa e detta società di servizi vari (destinati a privati/aziende/enti, in materia di credito, di investimenti finanziari/mobiliari, di gestione di sinistri, di rapporti assicurativi) sono impegnate ad operare nel medesimo settore e nella medesima area (v. Triveneto) e forniscono prestazioni (almeno in parte) assimilabili se non altro con riguardo alta presentazione e promozione di determinate modalità di investimento/finanziamento e di eventuali polizze assicurative;
  • le testimonianze raccolte, in quanto estremamente generiche, non sono riuscite a smentire la concorrenza di fatto esercitata dalla O. S. S.r.l. nei riguardi dell’odierna resistente.

Tutto ciò premesso e considerato, le pretese avanzate in ricorso da P. D. sono infondate. A tale conclusione si giunge tanto se si ritiene che in costanza di rapporto di agenzia le parti abbiano concordemente ritenuto privo di efficacia il patto di non concorrenza al quale si collegava la speciale indennità per cui è causa, quanto se si tiene presente che il ricorrente ha di fatto violato il patto di non concorrenza e ciò ha comportato l’esclusione del diritto alle indennità aggiuntive previste dall’Art. 6, lettera D.
Quanto esposto comporta l’inevitabile rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 257/06 R.G.L. cosi decide:

  1. rigetta in toto il ricorso proposto da P. D. in quanto infondato;
  2. condanna il ricorrente a rifondere subito alla Banca resistente le spese di lite che liquida in complessive € 3.050#, di cui € 1.500# di diritti ed € 1.500# di onorari, € 50# di esborsi, oltre accessori dovuti come per legge;
  3. pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU onerandolo di rifondere alla resistente quanto già pagato al rag. O. l.;
  4. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lego.

Così deciso in Gorizia, il 12 Febbraio 2009.

Modena, 20 Marzo 2007

Giudice del Lavoro
dott.ssa Barbara Gallo

Depositato in cancelleria il 12 Febbraio 2009


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