Agenzia – Revoca incarico coordinamento – Indennità mancato preavviso – Insussistenza (Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n. 7679 del 14 marzo 2012)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO

composto dai sigg.ri Magistrati

TORRICE AMELIA – Presidente –

LEONE MARGHERITA – Consigliere rel. –

PAGETTA ANTONELLA – Consigliere –

All’udienza di discussione del 25/10/2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10442 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell’anno 2007

– Vertente –

TRA

C. M. M.

elettivamente domiciliato in Roma via del Corso 160 presso lo studio del proc. avv.to R. Alessandrini e E. Scoppio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in ricorso

– APPELLANTE –

E

F. & F. B. SPA

elettivamente domiciliato in Roma Via G. Porro 8 presso lo studio del proc. avv.to G. Muzi, M. Goffredo che lo rappresenta e difende in virtù di procura indicata in memoria

– APPELLATO-

OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma del 24/11/2006

CONCLUSIONI

Per appellante e appellato come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente depositato, C. M. M. impugnava la sentenza resa all’udienza del giorno 24/11/2006, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di F. & F. B. Spa, diretta ad accertare che il rapporto di lavoro di agenzia intercorso tra le parti e rispetto al quale il C. aveva svolto importanti incarichi manageriali e di responsabilità per conto della società, si fosse concluso per fatti addebitabili alla società, e ad accertare altresì che il C. si fosse dimesso per giusta causa, con il diritto a percepire la somma di E. 713.248,49 a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto, indennità suppletiva clientela, indennità meritocratica.

Il Tribunale aveva pure rigettato la domanda riconvenzionale posta dalla società, diretta all’indennità sostitutiva del preavviso, ed a differenze sugli importi a lui dovuti, erogati in eccesso.

Avverso detta decisione l’appellante proponeva i seguenti motivi di gravame:

  1. Erroneo collegamento tra il contratto di agenzia stipulato tra le parti ed il conferimento dell’incarico di manager;
  2. Erronea applicazione della giusta causa ex art. 21 19 cc al contratto di agenzia;
  3. Sussistenza del diritto alle somme richieste.
Concludeva per la riforma della decisione e l’accoglimento del gravame.

Si costituiva ritualmente la società che concludeva per il rigetto dell’appello principale. In via incidentale la società impugnava la decisione per la parte in cui non aveva riconosciuto il diritto della stessa all’indennità di preavviso, nonché la restituzione di quanto in eccedenza erogato quale contributo straordinario ed a titolo di anticipo sul margine di vendita.

Concludeva per la riforma della decisione sul punto.

All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello principale risulta infondato.

Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di aver originariamente stipulato (18/1/1988), con la società appellata, un contratto di procacciamento di affari per la promozione e lo sviluppo di prodotti finanziari; successivamente, in data 1/7/1989, il contratto e stato modificato in contratto di agenzia, con il medesimo oggetto. Successivamente a tate stipulazione, sono stati attribuiti al C. anche incarichi di “Manager”, ovvero di coordinamento di altri promotori finanziari, sino all’ultimo incarico ricoperto di Regional Manager. Per lo svolgimento di tali incarichi il C. riceveva un particolare corrispettivo, in aggiunta a quanto percepito per la sua attività di agente.

In data 4/10/2004 il C. riceveva comunicazione di revoca dell’incarico accessorio di Regional Manager, e di prosecuzione del rapporto di agenzia con inquadramento provvigionale di “consulente Champion”.

Il C. non accettava la modifica cosi comunicata e risolveva il rapporto contrattuale con la società per grave inadempimento della stessa. Adiva il Tribunale perché riconoscesse l’avvenuta risoluzione per giusta causa ed i diritti conseguenti a tale ipotesi risolutiva.

Il primo giudice rigettava la domanda.

Con il 1° motivo l’appellante si duole della valutazione fatta dal Tribunale sulla unicità del contratto intercorso tra le parti e sul collegamento tra l’incarico di agente e quello di manager.

Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 21 del contratto di agenzia stipulato tra le parti prevede che tutti gli incarichi accessori, tra cui il coordinamento e la supervisione dell’attività di altri promotori finanziari sono “liberamente rinunciabili e revocabili”. Stesso tenore assume, nella valutazione fatta dal primo giudice, la lettera integrativa del contratto del 10 ottobre 2002, con la quale la società si riservava il “diritto di revocare con effetto immediato la presente e di modificare in qualsiasi tempo l’attività sopraindicata (manager) variando anche il numero dei promotori finanziari da lei coordinati”.

L’appellante sottolinea, invece, il superamento dei contratto di agenzia dall’incarico manageriale che avrebbe, per rilevanza ed entità della retribuzione, sostituito quello di agente o comunque sarebbe in aggiunta ad esso. Si tratterebbe di un negozio complesso, nel quale, per verificare in concreto la regola giuridica applicabile deve essere valutata la prevalenza dell’interesse oggetto del contratto.

Secondo l’appellante (pg 13) lo schema del contratto in questione deve comunque essere quello di agenzia, ma nel quale l’attività di manager, e sempre rinunciabile e revocabile, ma secondo i TERMINI di PREAVVISO previsti per il recesso dall’agenzia.

Il Tribunale ha invece sostenuto la recedibilità libera senza alcuna osservanza dei termini, in ragione del disposto delle disposizioni sopra riportate.

Osserva la Corte che il contratto di agenzia stipulato e la lettera integrativa del contratto, già considerati dal Tribunale, attestano la unicità del rapporto e la complementarietà dell’incarico di manager rispetto al rapporto di agenzia. In particolare, con la lettera integrativa, non viene manifestato l’intento di modificare l’originario contratto di agenzia, ma solo di aggiungere un incarico, sia pure di rilievo, addirittura revocabile, in qualunque momento, (anche con riguardo al numero del promotori coordinati), da parte della Banca. Tale lettera, come peraltro l’accordo originario e quelli successivi, è il frutto di un accordo tra le parti, e di un reciproco bilanciamento di interessi, nel quale i contraenti hanno trovato un giusto punto di equilibrio che entrambi soddisfacesse.

Quanto alle modalità di “intreccio” tra piè contratti e pattuizioni (agenzia ed incarichi di manager), si osserva che le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a piè negozi distinti ed indipendenti, ovvero a piè negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica (in tal senso Cass. n. 14611/2005).

Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Tribunale in merito alla autonomia dell’incarico di Manager rispetto al contratto di agenzia, ed alla sopravvivenza di quest’ultimo pure con la revoca del secondo. Si tratta infatti di incarico parallelo che si aggiunge al contratto di agenzia per la finalità comune allo stesso ma senza mutuarne la medesima funzione e senza alterare quella dell’originario rapporto intercorso.

Risulta pertanto consequenziale all’accordo tra le parti, raggiunto nella libera espressione dell’autonomia contrattuale, ritenere legittima la revoca dell’incarico da parte della società, senza necessità di preavviso alcuno, perche cosi stabilito da entrambi i contraenti. Ed ugualmente in sintonia con quanto sopra evidenziato, è ritenere non incidente sul rapporto di agenzia la revoca dell’incarico in questione, anche se produttivo (quest’ultimo), di una rilevante contrazione economica per il C. La distinzione ed autonomia del rapporto di agenzia e dell’incarico di manager ed il venir meno di quest’ultimo, non costituisce, quindi, motivo di giusta causa per il recesso nel primo, e non costituisce presupposto per la richiesta indennità di preavviso, che correttamente non e stata riconosciuta dal Tribunale.

L’appello principale va pertanto rigettato.

Con appello incidentale la società impugnava la parte della decisione in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda della società relativa alla indennità sostitutiva del preavviso a carico dell’agente. Pacifica risulta la esistenza dell’obbligo di preavviso posto a carico dell’agente (non contestato dallo stesso), come prevista dall’art. 10 degli Accordi Economici Collettivi dei rappresentanti ed agenti di commercio. Non condivisibile risulta invece la statuizione sul mutuo consenso prodottosi nella cessazione del rapporto in questione, poiché, la assenza della giusta causa nel recesso dell’agente, come sopra accertata, e la presenza, invece, della prosecuzione del rapporto di agenzia, rendono il recesso dell’agente privo di giustificazioni che escludano l’obbligo del preavviso.

Quest’ultimo dovrà quindi essere condannato a pagare alla società la somma di E. 209.294,80 (somma non specificamente contestata), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Non accoglibili risultano le ulteriori domande proposte dalla società in sede di appello incidentale, perché corretta risulta la decisione del primo giudice in ordine alla mancata contestazione delle allegazioni del C. in punto di pattuizioni sul contributo straordinario. Il Tribunale ha infatti correttamente fatto uso del principio di non contestazione di cui al novellato art. 115 cpc. A riguardo il Supremo Collegio osserva che “L’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. n. 18399/2009).

Anche sul punto l’appello va pertanto rigettato.

Le ulteriori domande (MVN), risultano generiche perche le asserite “somme erogate in eccesso all’agente, andavano corredate da documentazione idonea a far comprendere al giudice i termini esatti della comparazione da cui emergerebbe la differenza attualmente richiesta. L’appello sul punto va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del C.

P.Q.M.

Rigetta l’appello principale.

In accoglimento dell’appello incidentale, condanna il C. a pagare alla F. & F. B. Spa la somma di E. 209.294,80 a titolo di indennità di preavviso, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 (di cui E. 1.600,00 per onorari).

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE


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