Associazioni Volontarie – Rapporto Coi Volontari – (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4331 del 27 settembre 2011)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE Dl MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 429 come modif. dall’art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133

nella causa promossa da

M. L. con l’Avv.to Cerullo

RICORRENTE

contro

A.V. P. A. C. B. con l’Avv.to Goffredo

RESISTENTE

OGGETTO: Lavoro subordinato, pagamento somme e licenziamento

All’udienza di discussione del 27.9.2011 i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 15.9.10 11 ricorrente M. L. ha convenuto in giudizio l’A. V. P. A. C. B. chiedendo al Giudice di dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con diritto all’inquadramento nel IV livello del CCNL terziario e di condannare l’Associazione resistente al pagamento in suo favore della somma di €. 51.760,79 a titolo di differenze retributive e la somma di €. 24.268,00 a titolo di contributivi; chiedeva altresì di dichiarare l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli in data 5.4.10 e di condannare l’Associazione a corrispondere in suo favore tutte le retribuzioni mancate o in subordine a risarcirgli il danno nella misura corrispondente alle retribuzioni perse o in estremo subordine alle conseguenze di cui all’art. 8 L. 604/66; con vittoria di spese.

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Dopo l’esame dei testi all’udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda non è fondata.

Tutti i testi hanno chiarito che il rapporto intercorso tra le parti – come del resto quello che intercorre normalmente tra tutti i volontari dell’associazione e quest’ultima – si caratterizza proprio per la volontarietà della prestazione e non già per la sua obbligatorietà.

In sostanza il ricorrente e gli altri volontari venivano contattati per verificarne la disponibilità ad effettuare una certa corsa ad una certa ora per il trasporto del degente.

Così il teste P. R. B., dipendente dell’Associazione – ha ricordato: “Ci sono una impiegata ed un centralinista. Gli altri siamo addetti al trasporto. Gli associati svolgono le stesse nostre attività. Ci sono due coordinatori, C. che è un collega dipendente e M. L. che invece è un consigliere. Sono loro ad occuparsi di mettere giù i turni. I turni vengono stabiliti di solito giorno per giorno, almeno in questo periodo. Ci sono stati periodi nei quali invece sapevo mese per mese i turni. Ognuno di noi telefona alla sera per sapere se deve lavorare il giorno dopo e quando. Succede che un associato dica che in un certo turno non può; non so se è accaduto al M.; comunque succede. In questo caso i1 coordinatore chiede le disponibilità di un altro o cerca di spostarlo ad alta ora. Di solito M. veniva tutti i giorni. C’è anche stato un periodo in cui lui è uscito per due settimane consecutive con me, esclusi i sabati e le domeniche, talvolta con orari diversi. I dipendenti non lavorano al sabato ed alla domenica“.

Il teste G. D. – altro dipendente dell’Associazione – a sua volta ha affermato: “Non sono sempre io a preparare i turni. Generalmente è il M. che se ne occupa. Se non c’è lui lo faccio io; talvolta li prepariamo insieme. La squadra sappiamo anche una settimane prima da chi è composta. Però sappiamo dopo le 16 l’orario di lavoro al quale i vari addetti devono presentarsi il giorno dopo. Ciò in quanto dipende dal numero di chiamate e di interventi che dobbiamo fare. Poi se noi abbiamo un appalto con un ospedale e sappiamo che dobbiamo intervenire entro trenta minuti dalla chiamata poiché abbiamo sei o sette macchine fuori allora gestiamo con una di queste l’intervento che ci viene richiesto al momento dall’ospedale, caso mai anche ritardando un poco l’intervento programmato. I volontari sono una quarantina: mi riferisco a quelli che fanno interventi assiduamente. Poi però ci sono anche quelli che danno disponibilità una volta al mese o al sabato. Con i volontari si ha un atteggiamento più elastico circa l’orario. Nel senso che si dice ad es. al M. che domani deve venire alle 8,00 e se lui dice che a quell’ora non può si concorda un orario diverso. Invece con i dipendenti l’orario è quello stabilito da noi ovviamente. M. era uno di quelli che dava spesso la propria disponibilità. Può capitare che un volontario dica che non può per un certo periodo per problemi familiari; ed allora noi non facciamo affidamento su di lui per quel periodo. Con M. ricordo due episodi: una volta mi disse che un certo lunedì sarebbe andato in ferie e a me che rilevavo che questo ci creava problemi e chiedevo se lui lo avesse detto a qualcuno, lui rispose “sono un volontario no?”; in altra occasione in un giorno di nevicata c’era necessità di interventi e chiesi a lui; lui mi ha risposto dicendomi che non riusciva a muoversi da casa perché era bloccato dalla neve. Io sono andato a prenderlo a casa con la mia macchina. Naturalmente questo non l’avrei fatto per un dipendente che invece deve presentarsi a lavoro o giustificarsi“.

La teste M. P. – dipendente della Associazione addetta ad attività amministrative ha affermato: “I volontari sono pagati con un rimborso spese. Non sono io a stabilire quanto deve essere pagato un volontario. Io mi limito a comunicare all’Amministratore i giorni di presenza del volontario. Poi è lui a stabilire quanto deve ricevere sulla base – secondo quanto mi ha detto – di un minimo ed un massimo che secondo qualche normativa lui può ricevere. Non mi risulta che si calcoli in base al numero di ore lavorate e sulla base di una cifra fissa oraria“.

Ed il teste V. D. – volontario dell’Associazione come il ricorrente – ha affermato: “In questo periodo studio quindi non vado spessissimo; do la mia disponibilità e in base alle necessità mi chiamano. Sono sempre stato impegnato con studi o corsi. Lo faccio anche per ragioni sociali tenuto conto degli studi che sto facendo; e poi mi danno tre punti di credito all’università. Io per esempio da domani fino al 20 non posso andare perché devo dare un esame; poi ci sentiremo dopo l’esame Naturalmente vengono prima i miei impegni. I1 compenso che mi viene pagato non so nemmeno come venga calcolato. I turni sono di dieci/dodici ore. Io chiedo di fare quelli da dieci solitamente; però se manca i1 volontario che doveva fare le dodici ore io do la mia disponibilità a sostituirlo; di solito ci diamo una mano reciprocamente. Non so dire come viene calcolato il mio compenso“.

Ed il teste M. L. ha infine ricordato: “Noi abbiamo servizi ospedalieri, trasporto ammalati e dializzati; e chiediamo la disponibilità dei volontari; sulla base delle richieste individuiamo i reperibili che verranno incaricati. Questo avviene giorno per giorno. Tutti lavoravano allo stesso modo anche M.. Non ho mai seguito la parte amministrativa; non so come venissero pagati. Se M. o un altro volontario ci dice che non è disponibile per quell’incarico troviamo un altro sostituto. Non facciamo 118 e pronto soccorso“.

Ebbene dalle dichiarazioni sostanzialmente univoche dei testi si evince proprio che nel rapporto di cui è causa mancano la necessità della collaborazione e l’inserimento del M. nella stabile organizzazione aziendale.

Più chiaramente quella disponibilità alla collaborazione sarebbe potuta venire meno se solo il M. di volta in volta avesse voluto; ed i testi del resto hanno ricordato i casi nei quali il M. non si era reso disponibile a recarsi in Associazione senza che questo avesse avuto alcuna conseguenza di tipo disciplinare.

Nessuna rilevanza può del resto avere la circostanza che il M., dal suo punto di vista, fosse costantemente disponibile a rendere una collaborazione tutte le volte che questa gli venisse richiesta: ciò esprime solo un atteggiamento mentale del ricorrente che probabilmente viveva quell’esperienza come se fosse proprio un lavoro.

Tuttavia ciò non può certo bastare a fare sì che il rapporto di lavoro subordinato sorga, in mancanza di un analogo atteggiamento dell’Associazione che poi possa pretendere e pretenda effettivamente l’osservanza di un orario e di una prestazione che diventa per tale ragione necessaria.

Al contrario i testi hanno tutti confermato che il piano delle presenze veniva predisposto solo dopo avere verificato la disponibilità di ognuno di essi per quel periodo di lavoro; e l’orario veniva successivamente concordato: nulla quindi a che vedere con un orario di lavoro fisso e predeterminato al quale un lavoratore dipendente deve sentirsi ed è effettivamente poi vincolato.

Infine anche il compenso non è stato nemmeno provato che fosse effettivamente collegato alla durata della collaborazione prestata, essendo invece collegato ad una generica valutazione della complessiva disponibilità espressa dal volontario.

Le domande devono pertanto essere respinte.

In quanto soccombente il ricorrente M. L. va condannato a rimborsare all’Associazione convenuta le spese di lite determinate in €. 1.300,00 (di cui €. 25,00 per spese, €. 475,00 per diritti e €. 500,00 per onorari).

Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.

PQM

Rigetta le domande; condanna il ricorrente M. L. a rimborsare all’A. V. P. A. C. B. le spese di lite che liquida in €. 1.300,00. Sentenza esecutiva.

Il Giudice

DR. R. ATANASIO


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