Opposizione cartelle esattoriali – contributi – prescrizioni – atti interruttivi – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 3729 del 23 settembre 2009 )

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Milano, dott.ssa Monica Vitali, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa nr.8363/07 R.G.L promossa da:

M. M. I. s.r.l.

con il Proc. Avv. Massimo Goffredo

Ricorrente
CONTRO

E.N.P.A.L.S. con i Proc. Avv. A. M. e P. L. P.

Resistente

E CONTRO

Equitalia Esatri S.p.A., con il Proc. Avv. M. R. V.

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente proponeva opposizione nei confronti dell’E.N.P.A.L.S. e di Equitalia Esatri S.p.A., esponendo di aver ricevuto in data 9 novembre 2007 la notifica della cartella esattoriale nr. XXXXXXXXXXXX emessa dal concessionario del servizio di riscossione, a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’ente convenuto di somme per omessi contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi di mora. Precisava nell’opposizione che la pretesa contributiva riguardava presumibilmente contribuzioni omesse nei periodi di gennaio e agosto 2000, da ottobre a dicembre 2001 e da aprile a giugno 2002 cui facevano riferimento due comunicazioni dell’ente del 28 dicembre 2004 e del 12 dicembre 2006, precisamente per i mesi di gennaio e agosto 2000 di €279,16, per i mesi da ottobre a dicembre 2001 di €3.454,98 e per i mesi da aprile a giugno 2002 di € 11.833,54; che la cartella era nulla, in quanto i contributi erano stati iscritti oltre il termine decadenziale del 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, in quanto iscritti a ruolo nel 2007 in luogo del 31 dicembre 2005; che la cartella esattoriale era stata tardivamente notificata, in violazione del termine decadenziale del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ex sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 2005 nr. 280, in quanto le previsioni dell’Art.25 D.P.R. 602/73 si devono applicare anche ai crediti previdenziali; che, in ogni caso, i contributi pretesi erano prescritti alla data di notificazione della cartella esattoriale, per essere decorso il temine quinquennale, in assenza di atti interruttivi della prescrizione; che la cartella era nulla per genericità e difetto di allegazione; che nel merito la pretesa dell’ente era totalmente infondata, perché i corrispettivi erogati ai collaboratori si riferivano alla cessione di diritti di sfruttamento delle immagini. Ciò premesso, chiedeva, preliminannente, che fosse sospesa l’esecuzione del ruolo, che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.78 XXIII comma L.388/2000, 38 VIII comma L.289/2002, 4 XXV comma L.350/2003, nella parte in cui dispongono che le disposizioni contenute nell’Art.25 D. Lgs. 46/99 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 10 gennaio 2004 in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost., e concludeva nel merito, in via preliminare, che fosse dichiarata inesistente o nulla o annullata la cartella di pagamento opposta per l’avvenuta decadenza dell’iscrizione nei ruoli esattoriali ex Art.25 D. Lgs. 46/99, in ogni caso per intervenuta prescrizione, quantomeno dal gennaio al novembre 2001 e per insussistenza dell’obbligo contributivo; fossero accertati e dichiarati prescritti e, comunque, non dovuti i contributi previdenziali e relative sanzioni civili e interessi moratori.

Si costituivano ritualmente l’E.N.P.A.L.S., concludendo per il rigetto del ricorso ed Equitalia Esatri S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda per vizi fornali della cartella e per tardività della notifica e per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito avanzate in ricorso.

Disposta la sospensione dell’esecuzione del ruolo con decreto di fissazione di udienza 29 novembre 2007, all’udienza del 18 febbraio 2009 il procuratore dell’ente previdenziale dava atto di uno sgravio parziale del ruolo, residuando i soli contributi del quarto trimestre del 2001, pari ad € 3.454,98 complessivi di oneri ed accessori.

All’udienza del 23 luglio 2009 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione è fondato e deve essere accolto.

Esaminando singolarmente le censure che la società avanza nei confronti della cartella esattoriale e della pretesa dell’ente previdenziale, in primo luogo, è infondata quella di nullità della cartella per essere stati iscritti i contributi pretesi oltre il termine decadenziale del 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, previsto dall’Art.25 D. Lgs.46/99: invero, tale termine decadenziale si applica solo ai crediti e premi non versati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, e cioè 1° luglio 1999, data, peraltro, prorogata al 1° gennaio 2004 per effetto di varie modifiche legislative, da ultimo con l’Art.4 XXV comma L. 24 dicembre 2003 nr. 350. Nel caso in esame, i crediti in esazione si riferiscono tutti i periodi precedenti all’entrata in vigore del termine decadenziale così che alcuna decadenza può ritenersi verificata.

Parimenti non condivisibile è l’argomentazione che la cartella esattoriale sia stata tardivamente notificata: in proposito, basti osservare come, da un lato, la sentenza della Corte Cost.15 luglio 2005 nr. 280 – con cui è stato dichiarato incostituzionale l’Art.25 D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede, un termine decadenziale entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’Art.36 bis D.P.R. 29 settembre 1973 nr.600 – sia riferita esclusivamente alla materia tributaria, come è agevole ricavare dall’espresso richiamo all’art 36 bis del D.P.R. nr.600/73 in materia di riscossione di imposte sui redditi. Dall’altro lato, il D.L. 17 giugno 2005 nr. 106, convertito nella L.31 luglio 2005 nr. 156, che ha fissato nuovi termini per la notìfìca della cartella di pagamento, è parimenti inapplicabile alla materia previdenziale, regolando solo la materia della riscossione dei crediti tributari, non solo perché introduce disposizioni che colmano la lacuna evidenziata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, il cui ambito si è appena delineato, ma anche perché, in caso contrario, come puntualmente osservato nella memoria difensiva del concessionario della riscossione, si creerebbe un problema di coordinamento con la speciale disciplina di cui all’Art.25 D. Lgs. 46/99.

È invece fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributi vantati: invero, dopo lo sgravio parziale effettuato nelle more del giudizio dall’ente previdenziale, l’oggetto del giudizio è limitato alla contribuzione pretesamente omessa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001 ed il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla diffida di pagamento ricevuta dal debitore il 18 dicembre 2006, a nulla rilevando, sotto tale profilo, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell’ente previdenziale, la cadenza trimestrale della denuncia dei lavoratori occupati, essendo mensile il pagamento della contribuzione dovuta. Risultano, perciò, certamente prescritti i crediti contributivi dei mesi di ottobre e novembre 2001, mentre per quanto riguarda il mese di dicembre 2001, come già affermato in precedenti decisioni di questo giudicante e di questo tribunale, la diffida del 18 dicembre 2006 non può essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione in assenza dì elementi tali da consentire l’individuazione al debitore del titolo del credito. Come notato in ricorso, la lettera in questione contiene una generica affermazione di irregolarità contributive con allegato un prospetto di cifre e periodi dai quali non si ricava a quale tipo dì prestazione, di soggetto e di voce contributiva si riferiscano le assente irregolarità nei pagamenti.

In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere accolto con conseguente revoca della cartella esattoriale impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

revoca

la cartella esattoriale opposta.

Condanna

l’ente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000 a favore della società opponente.

Compensa

Le ulteriori spese di lite.

Milano, 23 luglio 2009

Il Giudice
Dr.ssa Monica Vitali

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