Cessione quote T.F.R. – (Tribunale Ordinario Di Milano, Sentenza n. 8713/2007 del 12 luglio 2007)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA
nella persona del giudice unico Dott. Maria Grazia DEHO’
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’ art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39118/2004 R.G. promossa da:
F. SPA elettivamente domiciliata in VIA S. R., presso e nello studio dell’avv. R. G. che la rappresenta e difende;
S. SPA, elettivamente domiciliata in Via L., presso e nello studio dell’avv. G. T. M. che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
TRIBUNALE DI MILANO
NOTA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori della F. SPA, AVV.TI G. G. e
R. R. così precisano le conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: Condannare la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di €. 4.461,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di residuo T.F.R. maturato dalla C. all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Spese rifuse.
IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: Condannare la convenuta in favore dell’attrice al risarcimento del danno per la somma di €. 4.461,08 pari al residuo T.F.R. maturato dalla C. all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Con gli interessi, la rivalutazione dal dovuto al saldo e la refusione delle spese giudiziali.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell’attore chiede e conclude: v. foglio allegato a verbale
Il procuratore del convenuto chiede e conclude: v. comparsa di risposta.
Motivi
L’ attrice ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario stipulato con C. A., e la cessione notificata alla convenuta il 24.1.2003 , con indicazione dell’ ammontare del T.F.R. in €. 6.717,11, e la dichiarazione della S. s.p.a. circa la mancata concessione di acconti sul medesimo nell’anno 2002.
E’ altresì in atti il certificato di stipendio o salario firmato da S. s.p.a. il 23.12.2002 ove il T.F.R. è indicato in tale misura, con menzione delle trattenute mensili per altro prestito con certa H.
Alla cessazione del rapporto con la C. in data 31.8.2003, la convenuta rimetteva all’odierna attrice soltanto la somma di €. 1.954,69, null’altro essendo dovuto alla C., in forza di crediti per permessi e congedi per ferie goduti in eccesso dalla C. medesima.
Assume l’attrice che, dopo la cessione del credito, la convenuta non avrebbe dovuto consentire alla C. il godimento di ferie non spettanti e di congedi dal lavoro con trattenuta, ovvero avrebbe dovuto addebitarle il relativo importo esigendone il pagamento senza decurtarlo dal T.F.R., e in ogni caso sarebbe tenuta a versare l’ importo inizialmente indicato per T.F.R. senza trattenute.
La tesi, tuttavia, non è condivisibile per le ragioni di seguito illustrate.
L’ ammontare del T.F.R. nel certificato di stipendio o salario si riferisce a quanto accantonato al 23.12.2002 per detto titolo (così come è scritto appena sotto l’indicazione numerica) ma non può comportare una garanzia del datore di lavoro dell’ ammontare dell’indennità in tale misura per il futuro, all’atto della cessazione del rapporto.
Va poi considerato che la pretesa attorea non può fondarsi sull’art. 1264 c.c., secondo cui – avvenuta la notificazione della cessione – il debitore che paga al cedente non è liberato: la fattispecie è diversa da quella qui considerata, nella quale non risulta che la parte convenuta abbia pagato il T.F.R. maturato e spettante al debitore cedente anziché alla cessionaria.
Nella specie, infatti, l’importo dovuto per T.F.R. non è divenuto esigibile nell’entità indicata nel certificato di stipendio e salario e il pagamento è stato di conseguenza eseguito per le somme effettivamente spettanti alla lavoratrice, al netto delle trattenute dalla stessa dovute. Le trattenute di stipendio hanno estinto per compensazione il credito per T.F.R. prima del suo definitivo maturare, durante il rapporto, sebbene siano state conteggiate alla cessazione e quindi ciò che venne corrisposto all’ odierna convenuta per T.F.R era quanto effettivamente spettante alla C.
La S., insomma, non ha violato i propri obblighi, che consistevano nel mettere a disposizione di F. le somme che la dipendente avesse maturato a proprio credito per T.F.R., nei limiti di quanto doveva restituire a F.
Va infatti considerato che oggetto della cessione non è la somma, bensì il credito per il T.F.R., dunque un diritto e non una somma.
Il credito per T.F.R. matura progressivamente nel corso del rapporto di lavoro divenendo attuale ed esigibile alla sua cessazione, e si determina dunque in via definitiva solo in tale momento.
In definitiva, non risulta in alcun modo che il datore di lavoro abbia assunto un’obbligazione propria di pagamento, impegnandosi ad integrare le somme spettanti al mutuante, ma soltanto risulta la sua accettazione della cessione del credito per quota di T.F.R., sicché S. era tenuta a versare al mutuante -nei limiti dell’ importo dovuto dal dipendente – quanto a questi spettante per quote di stipendio e del T.F.R., allorché il relativo credito fosse divenuto definitivo.
In assenza di un’ obbligazione propria della convenuta e dell’ assunzione di un debito nei confronti dell’ odierna convenuta, la domanda attorea va respinta, non essendo contestato che la somma spettante per T.F.R. alla C. fosse quella indicata dalla convenuta al netto delle trattenute effettuate per ferie non spettanti e per congedi vari.
Il mancato deposito della nota spese da parte della convenuta viene interpretato come desistenza dalla domanda di condanna per detto titolo. Pertanto, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale , definitivamente pronunciando,
- respinge la domanda proposta dalla F. s.p.a. contro la S. s.p.a.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 27/06/07 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice Dott. Maria Grazia DEHO’
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007