Licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo ripresa attività lavorativa – onere della prova

Nel caso in cui il datore di lavoro intimi un licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, l’allegazione e la prova di circostanze che integrino una manifestazione tacita della volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso spetta al lavoratore in quanto fatto estintivo del potere di recesso.

La Cassazione, con sentenza n. 16392 del 4 luglio 2017, ha chiarito che l’onere della prova in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato dopo la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, dell’incolpevole affidamento circa la prosecuzione del rapporto e la volontà datoriale di rinunciare alla facoltà di recesso è a carico del lavoratore.

Visualizza la sentenza della Suprema Corte in formato pdf: Cass. sentenza n. 16392 del 4 luglio 2017


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