Termine – mancata sottoscrizione del lavoratore – illegittimità
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2774 del 5 febbraio 2018, ha affermato che nell’ambito di un contratto di lavoro a termine, la mera consegna al lavoratore del documento sottoscritto solo dal datore di lavoro non è sufficiente a rappresentare una accettazione della durata limitata del rapporto da parte del dipendente, anche nel caso in cui dovesse essere seguita dall’espletamento dell’attività da parte di quest’ultimo.
La Corte ha ribadito che al fine della legittimità del contratto a termine sia fondamentale la redazione di un documento scritto contenente la clausola appositiva del termine, a cui il lavoratore deve apporre la propria sottoscrizione in un momento precedente o contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro.