Controllo Dei Dipendenti – Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 16196 del 10 Luglio 2009
Con la sentenza in epigrafe i Giudici della Suprema Corte tornano ad esprimersi in ordine al potere di controllo che il datore di lavoro può esercitare sull’ attività lavorativa dei propri dipendenti, e lo fanno riconoscendone la liceità sia nel caso in cui tale controllo venga svolto dal datore di lavoro tramite la propria organizzazione gerarchica, sia attraverso personale esterno che, nello specifico, era costituito dal personale di un’ agenzia investigativa.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità si deve in proposito rilevare “ che le norme poste dagli artt. 2 e 3 della L. 20.5.1970 n. 300 (art. 2 Guardie Giurate e art. 3 Personale di vigilanza) a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell’ ambito dell’ azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell’ imprenditore ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c. (art. 2086 Direzione e gerarchia nell’ impresa e art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro), di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa – l’ adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’ esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’ art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’ uso di apparecchiature per il controllo a distanza… Pertanto senz’ altro condivisibile si appalesa l’ assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al predetto controllo dell’ attività lavorativa della lavoratrice al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui la stessa era tenuta e la corretta indicazione del chilometraggio percorso ai fini della successiva richiesta di rimborso.
Di notevole interesse è anche altro punto della sentenza in cui i Giudici della Suprema Corte rilevano che il predetto controllo non è soggetto ad alcun limite temporale, ben potendo lo stesso essere esercitato anche a distanza di anni dall’ inizio del rapporto.
Nel caso di specie oggetto del giudizio era l’ impugnativa del licenziamento per giusta causa operato nei confronti di una dipendente che, secondo la tesi aziendale, aveva richiesto il rimborso di spese non sostenute e, segnatamente, il rimborso per chilometri indicati in eccedenza rispetto a quelli realmente effettuati per coprire i percorsi indicati.
La dipendente eccepiva la tardività dei controlli, sull’ assunto che avendo inoltrato giornalmente i rapportini sull’ attività svolta, la società era in condizione già da tempo di procedere ai suddetti controlli e che, se non lo aveva fatto, era perché riteneva congrue le indicazioni riportate sugli stessi.
Secondo i Giudice di legittimità, il controllo “può avere luogo anche dopo un cospicuo lasso di tempo dall’ inizio del rapporto lavorativo, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo in questione, essendo il prestatore d’ opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro medesimo. Né dalla mancata effettuazione di tale controllo, nonostante l’ invio da parte del dipendente dei rapportini quotidiani da cui emergevano le specifiche percorrenze chilometriche, può inferirsi alcuna conclusione circa la ritenuta congruità di tali indicazioni da parte del datore di lavoro, ben potendo il datore di lavoro in qualsiasi momento del rapporto, ove per qualsiasi motivo ritenga di dover dubitare della fedeltà del dipendente, procedere al detto controllo che certamente non gli è inibito dalla precedente fiducia accordata al lavoratore”.
In conclusione, pertanto, può affermarsi che sulla base della sopra citata sentenza, sono leciti i controlli eseguiti dal datore di lavoro sia attraverso la propria organizzazione gerarchica, sia attraverso personale esterno – che può essere costituito anche da personale di un’ agenzia investigativa – e che tali controlli possono essere eseguiti anche a distanza di tempo dall’ inizio del rapporto lavorativo, dovendo il lavoratore operare diligentemente per tutto il corso del rapporto.