Contratto a tempo determinato – Prorogabilità di quello stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità – Corte di Cassazione – Sentenza n. 19860 del 26 luglio 2018
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19860 del 26 luglio 2018, ha confermato il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui, in caso di assunzione a termine per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla data di rientro del lavoratore sostituito ,non preventivamente fissata , (termine “incertus quando”) ed è assolutamente indifferente che nel corso del periodo di sostituzione muti la ragione dell’assenza del sostituito, purché’ costui non rientri in servizio (Cass. 23 gennaio 1998, n. 625).
Entrando nel caso specifico, secondo la Corte di Cassazione, in presenza di una lavoratrice-madre che, successivamente al periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, prolunghi la sua assenza per ferie e per malattia del bambino, il datore di lavoro è legittimato a non prorogare il contratto a termine, poiché tra le assenze per ferie, quelle per malattia del bambino e la gravidanza vi era una connessione, per cui non poteva che ritenersi sussistente la causale sostitutiva indicata nel contratto a termine.