Licenziamento collettivo – legittima la scelta limitata ad un’unità produttiva purché giustificata da esigenze tecnico/produttive con specificazione delle ragioni di circoscrizione ad uno specifico comparto nella comunicazione ex art. 4 co. 3 l. 223/1991 – Cassazione civile, sez. Lavoro, Ordinanza n° 21306/2020 | Adlabor

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la Corte, sebbene ha riconosciuto legittima la limitazione della scelta dei lavoratori interessati  ad un determinato reparto/settore/sede (purché ricorrano oggettive esigenze tecnico/produttive), ha tuttavia ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto il datore di lavoro non aveva riportato le ragioni della scelta, ed in particolare gli elementi di comparazione con le altre sedi, per giustificare la infungibilità dei lavoratori scelti in quella specifica unità produttiva, nella comunicazione di cui all’art. 4, co. 3 l. 223/1991. Tale comunicazione, infatti, risulta indispensabile al fine di consentire alle OO.SS. di verificare le ragioni del licenziamento collettivo e il nesso causale tra queste e la individuazione dei lavoratori limitatamente ad uno specifico reparto.

 


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