Giusta causa-prosecuzione del rapporto – incompatibilità
Il licenziamento per giusta causa presuppone un evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” come previsto dall’articolo 2119 codice civile.
La Cassazione con sentenza 14787/2019 ha espresso il concetto secondo cui è incompatibile con la sussistenza di una giusta causa di recesso il fatto che il lavoratore, sottoposto a procedimento disciplinare e sospeso, venga poi riammesso in servizio, poiché in questo caso il comportamento datoriale si pone in contrasto con la volontà di risolvere il rapporto e, soprattutto con il concetto stesso di giusta causa che impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Riteniamo l’interpretazione fornita dalla suprema corte sull’articolo 2119 codice civile eccessivamente rigida ma giova tenere presente il principio in tutti i casi in cui un lavoratore, destinatario di una procedura disciplinare, venga, stante la gravità dei suoi comportamenti, sospeso dal servizio poiché in questo caso una riammissione in servizio inciderebbe sull’eventuale licenziamento per giusta causa . Ciò non vuol dire necessariamente che il licenziamento venga considerato illegittimo ma, l’esclusione della giusta causa comporterebbe il riconoscimento del preavviso e, al limite, il procrastinare l’efficacia del provvedimento ove durante il preavviso si configuri una ragione di sospensione dello stesso quale la malattia.