Rifiuto Di Lavoro Straordinario – Minaccia Di Licenziamento O Di Dequalificazione – Reato – ( Cassazione Penale Sez. V, Sentenza 13 Gennaio 2010 n. 11891 )
Integra il reato di minaccia di cui all’ art. 612 c.p.(°) la condotta del datore di lavoro che intimorisce i propri dipendenti prospettando loro la dequalificazione od il licenziamento nel caso essi rifiutino di svolgere lavoro straordinario, atteso che la prospettazione dell’ espulsione definitiva dall’ azienda va ad integrare l’ elemento dell’ ingiusto danno previsto dalla norma incriminatrice (nella specie, la Corte ha confermato la condanna nei confronti di un caporeparto che aveva minacciato di licenziamento una dipendente che non aveva accettato di svolgere l’ attività lavorativa fuori dal normale orario di servizio, prospettando, altresì, alla lavoratrice di assegnarla a lavori talmente stressanti che l’ avrebbero indotta a dimettersi).
(°) Codice Penale, Articolo 612 – Minaccia: [I]. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 51 euro. [II]. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’ articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ ufficio.