Trasferimento – Dequalificazione – Mobbing – ( Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5737 dell’ 11 Gennaio 2008 )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1365/2007 r.g.l. promossa da:
P. P., elettivamente domiciliata in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 12, presso lo studio dell’avv. M. B., che la rappresenta e difende per procura in atti
O. spa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore de Sonnaz 11, presso lo studio degli avv.ti M. G. e L. A., che la rappresentano e difendano per procura in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro di primo grado esponendo di essere dipendente della società convenuta dal 2 gennaio 1987, addetta dal marzo 2001 al ristorante E. C M. con mansioni di capo gruppo, e lamentando di essere stato illegittimamente trasferito dal giugno 2004 al ristorante EF C. ed ivi sottoposta a dequalificazione. Ha pertanto chiesto che il giudice disponesse la sua reintegrazione nel precedente posto di lavoro con mansioni corrispondenti alla qualifica e condannasse la datrice di lavoro al risarcimento del danno subito per effetto della dequalificazione stessa.
Sostenendo che la predetta vicenda aveva altresì integrato un’ipotesi di mobbing, ha chiesto anche la condanna della società al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale che da ciò le era derivato.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ho chiesto il rigetto dì tutte le domande contestando che si trattasse di trasferimento e sostenendone comunque la legittimità, contestando inoltre che nella vicenda in questione potessero ravvisarsi dequalificazione e mobbing.
Esperito lungamente ma inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate poi le parti, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e quindi, all’esito della discussione delle stesse, ha assunto la presente decisione dando lettura in pubblica udienza del dispositivo in calce.
Tutte le domande appaiono infondate e vanno dunque respinte senza necessità di svolgere l’attività istruttoria proposta dalle parti.
Lo è innanzi tutto la domanda avente ad oggetto la reintegrazione presso il ristorante E. C. M. sia perché lo spostamento al ristorante C. EF non appare integrare un trasferimento in senso stretto, tale da ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c., sia perché, in ogni caso, in base agli elementi in atti lo stesso dovrebbe considerarsi giustificato e dunque legittimo.
L’art. 2103 c.c. disciplina infatti il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra. La giurisprudenza ha sviluppato tale previsione stabilendo che “Nel caso di spostamento del lavoratore all’interno dello stesso complesso aziendale, oppure entro un ambito geografico ristretto (ad es. nel territorio di un medesimo Comune), l’art. 21O3 protegge il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale (art. 2087 cod. civ.) oppure contro la possibile alterazione dell’organizzazione sindacale aziendale (ad es. col mutamento della base elettorale delle rappresentanze aziendali) di cui all’art. 19 l. 20 maggio 1970 n.300. Perciò, l’indeterminatezza del dettato codicistico va precisata attraverso la definizione di unità produttiva data dall’art. 35 l. ult. cit.: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piè di quindici dipendenti. Per contro, nel caso di spostamento territoriale (ad es. da un comune all’altro o comunque a distanza tale da comportare per il lavoratore disagi personali o familiari), l’unità produttiva non è necessariamente quella di cui all’art. 35 cit., ma può essere, identificata con qualunque sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Essa va così individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in porte, l’attività di produzione di beni o servizi” (Cass 5153/99).
Ebbene, secondo quanto precisato dalla stessa ricorrente nel corso del suo libero interrogatorio, “Tra il ristorante Palazzina E. C. ed il ristorante EF C. in termini di distanza posso dire che essa è minima, a piedi si impiegano 20 minuti circa. Il primo è in corso A. mentre il secondo è in corso T. verso corso O. al fondo”.
Si tratta dunque di due diverse mense aziendali situate non solo nella stessa città a poca distanza l’una dall’altra, ma addirittura all’interno dello stesso stabilimento F. di M. e che per tale motivo, in assenza di allegazione e prova da parte della ricorrente di ulteriori elementi idonei a configurarle comunque come unità produttive distinte, non possono che essere qualificate come diverse articolazioni di un’unica unità produttiva costituita dal complesso aziendale con cui la società convenuta opera presso lo stabilimento M..
Le motivazioni dello spostamento, in ogni caso, appaiono idonee ad integrare quelle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” richieste dall’art. 2103 e.c. È pacifico in atti che esso è scaturito dalla situazione di conflittualità createsi presso il ristorante E. C. M. tra la ricorrente e la collega R., anch’essa contestualmente trasferita ad altro ristorante. La ricorrente in ricorso ha allegato che da ciò scaturirono numerosi interventi di indagine del responsabile degli impianti di M. G., accompagnato dal sindacalista G., e che anche altri colleghi “vista la situazione in cui versava la ricorrente, cominciavano a sparlare dì lei ogni giorno, mettendo in discussione la sua professionalità e le sue capacità”.
Sulla scorta di queste stesse affermazioni appare trattarsi di un caso di cd. incompatibilità ambientale che – per l’evidente stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva che è idonea a comportare e che, nel caso di specie, appare aver anche concretamente integrato alla luce dei riflessi avuti sui rapporti con gli altri dipendenti e degli interventi a cui ha costretto l’azienda – secondo la costante giurisprudenza ben può integrare le ragioni richieste dall’art. 2103 e.c. e dunque legittimare il trasferimento.
Nell’esporre in ricorso il suo contrasto con la collega R. la ricorrente lo ha ricondotto alla responsabilità di quest’ultima, lamentando come l’intervento al riguardo dell’azienda, però, sarebbe poi avvenuto unicamente in proprio danno. Le allegazioni e istanze istruttorie compiute al riguardo, tuttavia, sono estremamente generiche e sostanzialmente coincidenti con le valutazioni richieste al giudice, in quanto prive di allegazioni di fatti specifici il cui accertamento in sede istruttoria possa consentire al giudice dì compiere autonomamente dette valutazioni. Come tali, dette istanze istruttorie non costituiscono un’utile strumento di approfondimento della vicenda al fine di verificare se nel caso concreto, detta incompatibilità ambientale non giustificasse il trasferimento della ricorrente e dovesse invece essere risolta altrimenti, senza interventi sulla posizione lavorativa della medesima.
Quanto alla domanda di condanna ad assegnare mansioni omogenee all’inquadramento formalmente posseduto ed a risarcire il danno per la dequalificazione asseritamente subita dal giugno 2004 in poi, esse appaiono entrambe infondate per l’impossibilità di configurare detta dequalificazione.
La ricorrente, infatti, dopo aver allegato di avere l’inquadramento nel III livello impiegatizio con mansioni di capogruppo e di averle svolte presso il Ristorante E. C. organizzando il piano di lavoro giornaliero e lavorando operativamente insieme al gruppo, si è limitata ad allegare e chiedere di provare al riguardo di essere stata “degradata alla preparazione dei baracchini da asporto” e a lamentare nella successiva illustrazione della propria difesa di essere stata “privata però di tutte le sue mansioni direttive, di organizzazione e controllo e retrocesso al lavoro svolto dei propri subalterni” e cioè, anche in tal caso, a formulare mere enunciazioni delle valutazioni conclusive richieste al giudice, senza fornire elementi concreti per il loro compimento.
La complessiva lettura del ricorso, in ogni caso, consente chiaramente di ricondurre le doglianze della medesima esclusivamente alle diverse condizioni di lavoro presso il ristorante C. dovute al tipo di pasto preparato, alla pretesa insufficienza del personale, alla tipologia degli utenti (operai del reparto carrozzeria anziché dirigenti), alla vetustà dei locali e degli impianti.
Lo attestano, innanzi tutto, il fatto che la ricorrente al riguardo abbia invece compiuto dettagliate allegazioni, i numerosi riferimenti al proprio persistente ruolo direttivo contenuti in ricorso, ad esempio nei capitoli 28 (“persona/e a sua disposizione”), 34 (“personale a lei assegnato”, “personale a lei affidato”), 35 (richiesta di firmare le relazioni HACC) e 40 (“personale sotto la sua direzione”) nonché i riferimenti al personale “sotto di me” anche per il periodo successivo al trasferimento compiuti in udienza e la chiara affermazione, anch’essa avvenuta in udienza, che ogni motivo di lamentela al riguardo è venuto meno a seguito della ristrutturazione del ristorante C., oggi ristorante F., e dell’aumento del numero di pasti serviti.
Ne è conferma il fatto che la ricorrente, dopo aver sostenuto che “anche mansioni che sembrano equivalenti, possono in realtà non esserlo poiché non presentano prospettive di carriera, di crescita professionale, oppure non permettono di sfruttare fino in l’esperienza del lavoratore e/o di attribuirgli contemporaneamente maggiore professionalità” , ha riassunto la concretizzazione di tale principio nel caso di specie affermando che, prima del trasferimento, aveva la mansione di ” responsabile di un servizio ristorazione per dirigente ed era adibita da una ” cucina funzionante e in perfette condizioni igieniche e sanitarie” e, successivamente, era “responsabile di una sala mensa per operai addetta alla preparazione dei baracchini” ed “inserita in un ambiente insalubre e privata di ogni mezzo per svolgere il proprio lavora”.
Ebbene, a fronte di ciò, non appaiono sussistere elementi idonei a configurare una dequalificazione.
Non si vede, infatti, come il fatto di lavorare per fornire il pasto agli operai ovvero a dei dirigenti possa alterare le prospettive di carriera e crescita professionale ovvero di sfruttamento della professionalità (che, si ricorda, è stata dalla stessa ricorrente individuata nell’organizzare il lavoro giornaliero e lavorare operativamente insieme al gruppo), potendosi ipotizzare soltanto diversità di abbigliamento e forse di toni e contenuti delle conversazioni che francamente non appaiono idonei ad influire sul contenuto tecnico professionale dell’attività lavorativa della ricorrente o degli altri addetti ai due diversi servizi mensa, ma soltanto a rendere piè o meno piacevole l’ambiente di lavoro a seconda delle preferenze personali di chi vi è addetto.
Analogamente non appaiono idonei ad avere un tale effetto neanche il fatto di avere una minore quantità di personale a disposizione, né le allegate condizioni di vetustà e sporcizia degli impianti o, ancora, la necessità di acquistare personalmente i prodotti detergenti. Si potrebbe addirittura sostenere, anzi, che è proprio nelle condizioni di lavoro piè difficili che si può dimostrare al meglio la propria professionalità.
In assenza di allegazioni specifiche in ordine alle diverse implicazioni che avrebbe avuto sulle mansioni della ricorrente, d’altronde, il fatto che tra le attività del ristorante C. vi fosse, oltre al servizio mensa vero e proprio, anche la preparazione dei baracchini da asporto appare inidoneo a pregiudicare professionalità e prospettive di carriera.
Conduce ad analoga conclusione anche l’esame delle allegazioni relative al presunto mobbing di cui, in tale contesto, la ricorrente sarebbe stata vittima.
Cos’è il MOBBING
La ricorrente ne individua gli elementi integrativi, oltre che nel trasferimento e nella dequalificazione di cui sopra, nell’essere stata isolata, inserita in un ambiente di lavoro demoralizzante con il ruolo di semplice passa ordini, degradata di fronte ai propri subalterni a causa dell’indifferenza dell’azienda alle sue richieste, sottoposta ad un costante e pressante controllo e trattata sgarbatamente dai superiori.
Si è già visto, tuttavia, come il trasferimento sia stato giustificato da una situazione oggettiva di contrasto specifico con un’altra dipendente e riflessi ambientali che la stessa ricorrente ha tratteggiato ed abbia colpito anche l’altra protagonista. Va peraltro sottolineato a tale specifico riguardo che, come emerge dai doc. 1 e 3 di parte convenuta e dalle stesse allegazioni della ricorrente di cui ai capitoli 15 e 16, la decisione è stata presa assieme alle RSA di CGIL, CISL E UIL ed in un contesto caratterizzato da trasparenza e ripetuto preavviso alle dipendenti interessate (la decisione già presa il 12 maggio dopo ripetuti interventi verbali, prima della sua attuazione è stata sottoposta a nuovo vaglio circa la necessità della stessa il 29 maggio, dopo ulteriori interventi verbali).
Alla luce di tutto ciò, in assenza di altri elementi che consentano di configurare comunque dietro o accanto a tale situazione un intento vessatorio verso la ricorrente, tale vicenda non appare affatto sintomatica di quest’ultimo e, come tale, risulta, inidonea ad integrare un atto di mobbing.
A conclusione del tutto analoga si giunge in relazione all’asserita dequalificazione.
Come si è appena visto, ciò che la stessa ricorrente allega al riguardo si riduce, a ben vedere, alle condizioni non ottimali di lavoro ed al fatto che, per essere destinato ad operai anziché dirigenti e per comprendere i baracchini da asporto, “il Servizio che la ricorrente dovevo offrire era di minor valore” rispetto a quello precedente.
Si tratta tuttavia di condizioni di lavoro oggettive che non sono state create appositamente per la ricorrente, ma preesistevano al suo trasferimento e riguardavano anche altri dipendenti. Il fatto in sé di essere adibito al servizio mensa per gli operai o di dover preparare dei baracchini, d’altronde, non può certo essere considerato un atto mobbizzante. Per il resto, si tratta di condizioni di lavoro in buona parte attribuibili alla vetustà dei locali sulla quale la datrice di lavoro non aveva potere, appartenendo all’area di competenza della committente Fiat, come attesta il fatto che la ristrutturazione compiuta nell’arco dell’anno successivo, a detta della stessa ricorrente, ha eliminato ogni suo motivo di doglianza.
Quanto agli altri aspetti allegati a fondamento della tesi di esser stata vittima di mobbing, anche in questo caso le relative allegazioni e capitolazioni a scopo istruttorie si risolvono quasi totalmente in mere affermazioni dell’esistenza degli stessi, prive dell’indicazione di specifici fatti concreti il cui accertamento avrebbe consentito di decidere se condividerle o meno.
Cosi è, in particolare, per l’isolamento o la degradazione agli occhi dei subalterni ovvero per il controllo pressante. L’unico aspetto per cui esiste una idonea allegazione è quello dell’essere stata trattata sgarbatamente dai superiori, di cui ai cap. 20 viene riferito un episodio. Si tratta tuttavia di un comportamento che appare privo di effettiva ed univoca portata vessatoria, tanti essendo i possibili motivi per cui il responsabile della società dott. R. possa aver ricevuto in piedi e frettolosamente la ricorrente che si era presentata da lui senza preavviso e poco censurabile essendo un eventuale atteggiamento di “freddezza” da parte del medesimo oltre che poco distinguibile dalla riservatezza o professionalità se non per la diversa sensibilità dell’interlocutore. In ogni caso, nell’assenza di altri elementi, anche ove provato esso non potrebbe mai essere ritenuto sufficiente ad integrare quell’indispensabile reiterazione di condotte nel tempo necessaria a configurare il dedotto mobbing. Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese dì lite.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- respinge le domande;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Torino, 13 novembre 2007
il Giudice Dott.ssa Daniela Paliaga
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2008