Recupero contributi derivanti da sgravi per CFL – Accoglimento opposizione a cartella esattoriale – ( Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10114 del 20 Giugno 2008 )

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice del Lavoro dott.ssa Tiziana Orrè ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 215324/07 e promossa da: T. S.p.A. in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma,via C. n° 25 presso lo studio dell’avv. M. B. che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente all’avv. E. F. e P. S.

OPPONENTE
CONTRO

  • INPS, in persona del Presidente, a SCCI S.p.A in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Roma, via A. A. n° 5 presso l’avv. M.P. T. che lo rappresenta e difende in virtè di procura generale alle liti a rogito notaio L. in Roma
  • GERIT S.pA in persona del legale rappresentante contumace
OPPOSTO

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando rigetta tutte le eccezioni preliminari formulate dalla società opponente ed accoglie nel merito l’opposizione alla cartella di pagamento n° — notificata il 29.05.2007

Compensa le spese di lite.

Cosi deciso in Roma il 04.06.2008

IL GIUDICE Dott.ssa Tiziana Orrè
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 05.7.2007, la società T. S.p.A. proponeva opposizione allo cartella di pagamento n. — con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 520.028,40 iscritta a ruolo a titolo di recupero contributi derivanti da sgravi per CFL conseguenti alla decisione n° 2000/128/CE della Commissione Europea del 11.5.1999 con riferimento agli anni 1997-2000.

Eccepiva preliminarmente numerose censure di legittimità e/o nullità formali e sostanziali della pretesa (tra cui prescrizione del diritto e violazione del principio di affidamento) che venivano rigettate con sentenza non definitiva pubblicata in data 28.02.2008.

La causa, previa sospensione dell’esecutività del ruolo, proseguiva per il merito e veniva rinviata ad udienza di ottobre 2008 con impegno delle parti di verificare l’effettivo ammontare del debito contributivo, previo esame della documentazione relativa ai contratti di formazione e lavoro oggetto di recupero degli gravi contributivi.

A seguito dell’emanazione dell’art. 1, comma 5, D.L. 08.04.2008 n° 59 entrato in vigore il successivo 09.04.2008 si è resa necessaria l’anticipazione dell’udienza per la discussione della causa che è stata quindi decisa, sulla base dello documentazione acquisita e senza possibilità di ulteriore istruttoria, sulle conclusioni delle parti, previa acquisizione di note conclusive autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, deve innanzitutto essere osservato che non può aderirsi alla impostazione della Società, secondo la quale, essendo il giudizio instaurato ex art. 24, comma V, del D.Lgv. 46/99, con riferimento all’art. 442 e segg. C.p.c., ed assumendo l’opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l’attore, in senso sostanziale (l’opposto Inps), a doversi considerare gravato dell’onere della prova della sussistenza e della fondatezza del presunto diritto di credito.

La Suprema Corte di Cassazione, ha piè volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi), infatti, che, quando l’ente agisce per il pagamento dell’obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all’intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi. Conseguentemente, l’azienda che invochi questo suo diritto (ancorché con l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell’Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi alla cartella) è tenuta, ex art. 2967 C.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e, da ultimo, n. 16351/2007).

Applicando tale principio alla fattispecie in esame occorre innanzitutto considerare che l’Inps ha proceduto ad iscrivere a ruolo il debito contributivo senza accertare preventivamente in modo concreto l’effettiva entità delle somme dovute dall’azienda.

Nella memoria di costituzione l’Inps ha dedotto di non aver potuto accertare concretamente il debito contributivo a causa della reticenza della società che, invitata a produrre la documentazione attestante la regolare fruizione degli sgravi contributivi, non ha fornito adeguata risposta.

Sul punto occorre osservare innanzitutto che l’Inps non ha in alcun modo dimostrato di avere richiesto la documentazione alla società opponente (in atti vi i solo il modello generico di richiesta dì informazioni alle imprese), inoltre, è forse opportuno ricordare che l’Inps dispone di un servizio ispettivo attraverso il quale, ben avrebbe potuto, accertare definitivamente il debito contributivo.

Intatti, se è vero che o l’azienda che fruisce degli sgravi a dover dimostrare il possesso dei requisiti di legge per l’ottenimento degli stessi, non è altrettanto vero che tale dimostrazione debba necessariamente essere fornita in sede giudiziaria a fronte di una azione di recupero dell’Inps svolta in maniera generalizzata come nel caso di specie.

La richiesta dell’Inps oggetto di causa ha contenuto estremamente generico, essa infatti, non fa alcun riferimento alle singole posizioni lavorative interessate ed è carente di specifiche motivazioni.

La quantificazione delle somme richieste è stata, infatti, calcolata mediante le differenze contributive su tutti i lavoratori assunti dalla società opponente con C.F.L. nel periodo di riferimento indicato in cartella sulla base delle denunce presentate dall’azienda stessa, come peraltro ammesso dallo stesso Inps nella memoria di costituzione.

Dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle stesse allegazioni della parte opponente è apparsa subito evidente la possibile erroneità nel quantum della pretesa creditoria dell’Inps con la conseguente necessita di accertare concretamente l’effettivo debito dell’impresa opponente.

Per tali motivi, previa sospensione dell’esecutività del ruolo esattoriale, e, su espressa richiesta di entrambe le partì del giudizio, è stato concesso un termine di qualche mese durante il quale, per scongiurare l’eventualità di una c.t.u., le parti avrebbero dovuto determinare – attraverso l’esame della documentazione necessaria, l’esatto ammontare del debito contributivo.

Nelle more è entrato in vigore il D.L. 58/08 che ha imposto la definizione immediata del giudizio senza ulteriore dilazione.

Allo stato, anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione da parte della società opponente alla competente sede territoriale Inps, legittimamente acquisita anche in giudizio ai sensi dell’ari. 421 c.p.c., risulta dimostrata l’erroneità per eccesso dell’importo complessivo richiesto dall’Inps, in quanto non tutti gli sgravi contributivi fruiti dalla società opponente sono relativi a posizioni lavorative assunte con CFL in violazione delle disposizioni comunitarie.

Tale condizione impone sicuramente la necessità di annullare la cartella esattoriale opposta.

Peraltro l’Inps, vista la ristrettezza dei tempi di anticipazione dell’udienza di discussione non è stata posta in grado di calcolare compiutamente l’effettivo ammontare del debito contributivo.

I margini temporali imposti con il D.L. 58/08 non consentono neppure al giudice l’espletamento di ulteriori incombenti istruttori al fine di determinare giudizialmente l’importo dovuto all’Inps con conseguente rigetto della domanda, subordinata formulata dall’Istituto creditore per il pagamento del debito residuo.

Spetterà perciò all’lnps l’onere di determinare in via amministrativa l’importo effettivamente dovuto dalla società opponente, previa verifica caso per caso della sussistenza delle diverse condizioni di stipulazione del CFL e di fruizione degli sgravi superiori al 25%, in relazione ai criteri dettati dall’organismo Europeo attraverso la verifica della documentazione pertinente (libri paga e matricola, CFL rispondenti al requisiti di forma e sostanza imposti dalla disciplina vigente, documentazione attestante il possesso della laurea, lo stato di disoccupazione di lunga durata, nonché il dato relativo alla forza occupazionale raggiunta con la/le trasformazione/i e la media degli occupati nei mesi precedenti, ma anche attestante la circostanza di non aver proceduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti ed il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui CFL fosse scaduto nei 24 mesi precedenti) dalla quale evincere, nella fattispecie concreta, la legittimità degli sgravi fruiti, nel periodo specificato.

La novità e la complessità delta questione, oltre alla circostanza della tardiva produzione da parte della società opponente della documentazione necessaria giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

TALI I MOTIVI DELLA DECISIONE IN EPIGRAFE.

Cosi deciso in Roma il 04.06.2008

IL GIUDICE
Dott.ssa Tiziana Orrè

Depositato in Cancelleria il 20.06.2008


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