Buoni pasto revocabili unilateralmente – Condizioni – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 16135 del 28 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135,  ha ritenuto che i buoni pasto non costituiscano un elemento della retribuzione normale, ma siano un’agevolazione di carattere assistenziale.

Secondo la Suprema Corte l’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in funzione di un rapporto contrattuale, ancorchè reiterata nel tempo tale da integrare una prassi aziendale, non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione, per cui essa può venir meno anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non derivante da un accordo sindacale.


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