Inerzia prolungata del lavoratore, a fronte della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro, e risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1693 del 24 aprile 2013 )

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all’udienza del 24.4.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13786/20 12 reg. gen. sez. lavoro, e vertente

TRA

D. M. A. ,con l’avv. M. P.

ricorrente

E

G.S.L. srl, con l’avv. Massimo Goffredo

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.11.2012 il ricorrente conveniva in giudizio G. S.L. srl per sentire accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia del termine apposto ai contratti di somministrazione, utilizzatore la convenuta, l’ultimo dei quali scaduto il 31.3.2009, nonché la inefficacia, annullabilità, degli atti di recesso, e conseguentemente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’origine con la convenuta, con condanna della stessa a ripristinare il rapporto di lavoro nonché al risarcimento del danno per una somma pari alle retribuzioni dalla messa in mora all’effettivo ripristino o in via subordinata alle conseguenze di cui all’ art. 32.L. 183/2010.

Si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall’impugnazione dei contratti ex art. 32 L. n. 183/2010 e per intervenuta risoluzione del rapporto. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria attività istruttoria, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

L’eccezione preliminare di decadenza è fondata.

L’art. 32 L. n. 183/2010, nell’intervenire sull’ impugnazione di licenziamenti, ha stabilito al primo comma “Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, numero 604, sono sostituiti dai seguenti: ‹‹ Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo ››“.

Il comma 4, dell’art. 32 L. n. 183/2010, ha stabilito inoltre che “le disposizioni di cui all’articolo 6 della L. 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

  1. in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto

Dalla lettura coordinata dei predetti commi risulta chiaro, a carico di coloro che, anche in presenza di un contratto di somministrazione, pacifico è per il contratto a termine, chiedono di costituire o accertare un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, come nel caso in esame, l’obbligo ex novo di impugnare i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge (24.11.2010), come quelli in oggetto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro il 23.1.2011.

Impugnazione ex novo necessaria anche ai fini della decorrenza degli ulteriori 270 giorni entro i quali depositare il ricorso.

Nel caso in esame l’unica impugnazione espletata dal ricorrente risale al 19.10.2012, (data di spedizione) (doc. 13 ric.), quindi, oltre il termine massimo del 23.1.2011.

Il successivo intervento legislativo operato con l’articolo 2, comma 54, D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10, che ha introdotto dopo il comma 1 dell’art. 32 L. 4.11.2010 n. 183, il comma ibis secondo il quale “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011“, non riguarda l’impugnazione dei contratti di somministrazione.

Ciò trova conferma nell’ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di approvazione della normativa in oggetto, che, nel prevedere l’impegno per il Governo a fornire chiarimenti secondo alcuni criteri-guida che valgono ad individuare la ratio del nuovo comma I bis dell’art. 32 L. n. 183/2010, ha previsto “l’art. 32 della L.4.11.2010 n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro;

la ratio delle disposizioni dell’articolo 32 è quella di garantire la certezza di diritti e la speditezza dei processi mediante l’introduzione dei termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;

l’effetto delle comma Ibis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell’articolo 2 del decreto legge in esame, è quello di differire al 31 dicembre 2011 l’efficacia delle disposizioni limitatamente alle fattispecie di cui all’art. 6, primo comma, della L. 15.7.1966, n. 604;

a ragione di riferimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;

l’interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altres4 il differimento dell’applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4“.

In definitiva, per i contratti di somministrazione (ma vale anche per i contratti a termine) già conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4.11.2010 n. 183 (24.11.2010) e non impugnati entro il 23.1.2011, opera la decadenza.

Fondata è anche l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso ex art. 1372 cc.

Ed infatti, entrambe le parti hanno posto in essere un comportamento significativo della volontà risolutoria del rapporto di lavoro: la società non stipulando altri contratti e comunque non richiedendo piè la prestazione lavorativa del ricorrente ed il ricorrente osservando per oltre 3 anni dalla scadenza dell’ultimo contratto di somministrazione -31.3.2009-, la piè assoluta inerzia a fronte della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente interruzione della funzionalità del rapporto.

Ed infatti, il primo ed unico atto con il quale il ricorrente ha avanzato delle pretese è rappresentato dall’impugnazione datata 18.10.2012 e spedita il 19.10.2012 (doc. 13 ric.).

In sostanza, l’interruzione del rapporto di lavoro per gli anni suindicati per inerzia delle parti non può che essere espressione del disinteresse delle medesime per la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cui la successiva azione giudiziaria del lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c. è priva dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. .

La non univocità dell’orientamento giurisprudenziale sulle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.11.2012, da D. M. A. nei confronti di G.S.L. srl, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, cosi provvede:

rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione

Milano, 24.4.2013

Il Giudice

dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

Conformi sulla qualificazione dell’inerzia prolungata del lavoratore, come risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5 maggio 2010, n. 10833

“Il comportamento del lavoratore licenziato va interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché se il lavoratore per lungo tempo trascuri di introdurre il giudizio contro il licenziamento e generi così un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa si determina la perdita della situazione oggettiva azionata tardivamente, essendo conseguentemente irrilevante una qualificazione dell’inerzia in termini di rinuncia tacita o risoluzione consensuale”.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 maggio 2007, n. 11741

“… il protrarsi della mancata reazione del lavoratore all’estromissione dall’azienda ed il suo prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto esprimono, come comportamento tacito concludente, la volontà di risoluzione consensuale del rapporto stesso”.


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