Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza del 22 Gennaio 1997 n. 633

Enti di previdenza e assistenza
( Assicurazioni e pensioni sociali )

Enti di previdenza e assistenza ( competenza )
massima e testo integrale

MASSIMA:
Ai fini dell’ iscrizione all’ E.N.P.A.L.S., sono lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, e cioè di manifestazioni caratterizzate non solo dal concorso del pubblico, ma anche dal fine di provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori, attraverso la rappresentazione e l’ interpretazione di un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti. Ne consegue che, anche dopo l’ entrata in vigore del DPR 19 marzo 1987 n. 207, il quale ha aggiunto alla categoria degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni – contemplata dall’ Art. 3, comma 1, n. 2, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708, modificato e ratificato con l. 29 novembre 1952 n. 2388 – quelle dei cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey, tra i lavoratori che sono obbligatoriamente iscritti all’ ente previdenziale suddetto non rientrano i cosiddetti televenditori, che presentano gli oggetti delle promozioni o vendite televisive.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco MOLLICA Presidente
Francesco TORIELLO Rel. Consigliere
Stefano CICIRETTI
Rocco Lucio ESPOSITO
Natale CAPITANIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
E.N.P.A.L.S. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 206 presso l’ avvocato MARIA STELLA ROSSI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

TELEMARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’ avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dall’ avvocato LUIGI SALVATORE, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7841-94 del Tribunale di MILANO, depositata il 03-09-94 R.G.N. 321-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-04-96 dal Relatore Consigliere Dott. Francesco TORIELLO;
udito l’ Avvocato ROSSI;
udito l’ Avvocato ROMAGNOLI per delega SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo ARENA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Il Pretore di Milano, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, respingeva la domanda dell’ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), intesa ad ottenere dalla TELEMARKET s.p.a. il versamento dei contributi a favore dei lavoratori autonomi che, nel periodo 1.1.1982 – 31.8.1987, avevano venduto i suoi prodotti a mezzo televisione.
Sull’ appello dell’ E.N.P.A.L.S., il Tribunale di Milano confermava la sentenza di primo grado, osservando che i “televenditori” non sono compresi nell’ elenco tassativo delle categorie dei lavoratori dello spettacolo previste dall’ Art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 ratificato con legge 29 novembre 1952 n. 2388. Escludeva altresì che costoro potessero ritenersi inclusi nella nuova categoria dei “presentatori”, cui l’ obbligo d’ iscrizione all’ Ente era stato esteso con DPR 19 marzo 1987 n. 207 e con decorrenza dal 27.5.1987, dato che “per rimanere nello spirito della legge non è possibile estendere la tutela previdenziale a chi non ha la funzione precipua di fare spettacolo, ma utilizza i mezzi e le forme dello spettacolo per svolgere altra attività non prevista nell’ elenco di cui al DPR” Per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso l’ E.N.P.A.L.S., formulando due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Col primo motivo, riconducibile all’ Art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’ Ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’ Art. 3 D.L.C.P.S. 16 luglio 1974 n. 708 in relazione al DPR 19 marzo 1987 n. 207, e sostiene che il Tribunale “avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la qualifica professionale e le mansioni svolte in concreto dai lavoratori occupati alla TELEMARKET fossero quelle proprie dei presentatori”, laddove invece “violando la norma sopraddetta e senza il conforto di alcuna indagine di merito ha posto il falso problema della estensione della tutela assicurativa alla categoria dei televenditori e, sulla base di un apodittico giudizio di non estensibilità della tutela, ha confermato la sentenza del pretore”. Aggiunge che la TELEMARKET, per specifica previsione statutaria, cura “la vendita a mezzo televisione per conto terzi e l’ esercizio di attività radiotelevisive, editoriali o comunque attinenti all’ informazione e allo spettacolo e con facoltà di produrre e-o vendere programmi radiotelevisivi di qualsiasi natura”, e che “l’ incontestata appartenenza della qualifica di presentatore al settore dello spettacolo rendeva in ogni caso estrema e non rilevante finalità di vendita (diretta o indiretta) del prodotto, perseguita dal datore di lavoro o committente”.
Col secondo motivo, riconducibile all’ Art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’ ente ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e, trascritta la “scarna motivazione” della sentenza impugnata – secondo la quale “si deve escludere che il DPR abbia voluto riferire nel 1987 il termine presentatore anche ai televenditori, come quelli di cui si tratta in questo giudizio, che appartengono alla tradizionale categoria dei venditori che svolgono la loro funzione tipica imbonendo con le parole il cliente per persuaderlo all’ acquisto”, ed “è evidente che il mezzo televisivo ha trasformato la figura del venditore, così come ha influito sul modo di svolgere altre tipiche attività, quale ad es. quella di comunicare le notizie di attualità o di presentare un programma politico” -, ribadisce che “non esiste una particolare categoria professionale di televenditori” e che solo “doveva verificarsi in concreto se i lavoratori dei quali si trattava avessero svolto mansioni di presentatori”, e osserva che “la legge istitutiva dell’ E.N.P.A.L.S. non classifica le attività svolte dall’ Impresa ma le categorie dei lavoratori”, e che “non ha senso affermare senza poi dimostrare in cosa divergesse nel caso in esame dallo spettacolo vero e proprio l’ utilizzazione della forma di spettacolo”.
Il ricorso – i cui due motivi, tra loro all’ evidenza connessi e interdipendenti, vanno esaminati congiuntamente – è infondato.
L’ Ente ricorrente sottolinea dunque con forza che si tratta solo di stabilire se i lavoratori in questione, o meglio se, in generale, i lavoratori svolgenti le stesse mansioni di quelli in questione – “occupati dalla TELEMARKET in trasmissioni televisive con mansioni di presentatori (al fine promozionale o di vendita) di prodotti commerciali”, come lo stesso Ente puntualizza in memoria -, sono o non sono, tout court, “presentatori”, e addebita al Tribunale di Milano di non aver capito, in buona sostanza, che questo era l’ unico problema della causa, e di averlo lasciato irrisolto.
Eppure a pag. 4 della sentenza impugnata si legge per l’ appunto che “l’ obbligo (di iscrizione “alla previdenza E.N.P.A.L.S.” ) sussiste se i lavoratori della TELEMARKET possono essere inclusi nella categoria dei presentatori espressamente prevista dal DPR (n. 207 del 1987)” Dire questo, o, come preferisce dire il ricorrente, che occorre “verificare se la qualifica professionale e le mansioni svolte in concreto dai lavoratori occupati alla TELEMARKET fossero quelle proprie dei presentatori”. (pag. 3 ric.), significa esprimere, in definitiva, uno stesso concetto, chiaro essendo che l’ appartenenza alla categoria dei presentatori può essere data soltanto dallo svolgimento delle relative mansioni.
Che poi il Tribunale abbia chiamato quei lavoratori televenditori, distinguendoli così da altri lavoratori, presentatori, se si vuole, anch’ essi, ma a fine diverso da quello promozionale o di vendita, non può che giovare – fermo restando che l’ assoggettamento all’ assicurazione obbligatoria dell’ E.N.P.A.L.S. accertato con riguardo alle oggettive caratteristiche dell’ attività svolta, indipendentemente dalla denominazione ad essa usualmente attribuita (Cass. 16-6-1987 n. 5317) – alla esatta comprensione e soluzione di quello che è il “vero” problema della causa, in quanto, come tosto si vedrà – e il punto è proprio questo -, ci sono presentatori e presentatori: e, contrariamente a quanto assume l’ Ente ricorrente, non è affatto irrilevante, ed è anzi decisivo che il “fine” sia “promozionale o di vendita”, o altro.
È bene a questo punto ricordare che all’ originario elenco contenuto nel primo comma dell’ Art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (modificato e ratificato con L. 29 novembre 1952 n. 2388), che al n. 2 contemplava gli “attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni”, sono stati effettivamente aggiunti col DPR 19 marzo 1987 n. 207 (in vigore dal 27.5.1987) i “cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey” (e ulteriormente, col DPR 14 aprile 1993 n. 203, gli “animatori in strutture recettive connesse all’ attività turistica”), giusta previsione del secondo comma dello stesso Art. 3 cit. (“Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l’ obbligo della iscrizione all’ Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma”); e che parte, almeno, della giurisprudenza ha ritenuto che anche anteriormente a tale (non propriamente estensione, dunque, quanto piuttosto) espressa inclusione, antecedentemente cioè alla suindicata data del 27.5.1987, per la “tipica” categoria dei “presentatori”, nella quale dovevano farsi rientrare allora anche i disc-jockey (che secondo altra giurisprudenza erano da considerarsi invece “attori di attrazioni (musicali)”: Cass. 15-6-1992 n. 7323, in motivazione), l’ obbligo della iscrizione all’ Ente già sussisteva, sempre a norma, beninteso, del n. 2 dell’ Art. 3, primo comma, cit. ( in tal senso Cass. 5317-87 cit., relativa a una fattispecie nella quale il periodo di contribuzione controverso andava dal 18.2.1980 al 31.7.1981 ).
Va notato, a quest’ ultimo proposito, che anche qui il periodo di contribuzione in contestazione (precisato in narrativa), di cinque anni e otto mesi, è per la massima parte anteriore al 27.5.1987, e posteriore solo per gli ultimi tre mesi circa (dal 27-5 al 31-8 del 1987).
Tutto ciò premesso, la Corte, sviluppando un accenno fatto in precedenza, osserva che la questione sollevata col ricorso è stata esattamente risolta dal Tribunale di Milano, che altrettanto esattamente l’ ha individuata e inquadrata.
Occorre partire dalla fondamentale ed imprescindibile considerazione che l’ iscrizione obbligatoria all’ E.N.P.A.L.S. è per legge (D.L.C.P.S. 708-47 e L. 2388-52 cit.) rigorosamente limitata ai “lavoratori dello spettacolo”, e che pertanto non v’ è interpretazione o provvedimento che in via di inclusione o estensione (v. supra) possa obbligare all’ iscrizione al detto Ente di lavoratori diversi da quelli dello spettacolo. Per quanto riguarda, in particolare, l’ estensione “ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo” mediante decreto del Capo dello Stato (Art. 3, comma secondo, cit.), la Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 7323-92 cit., e già precedentemente Cass. 2-2-1991 n. 1054, 5-2-1991 n. 1110 e 23-12-1991 n. 13913, e numerose altre, conformi e coeve alle prime due) che questo è un decreto c.d. delegato o autorizzato, il quale ha il potere di incidere su una norma di legge, modificandola, proprio in virtè della previsione del relativo potere da parte della legge delegante, ma che tale efficacia non cambia la natura giuridica dell’ atto in questione, che resta intrinsecamente amministrativo; e che, trattandosi di atto amministrativo, esso è suscettibile di sindacato da parte (non della Corte Costituzionale, ma soltanto) del giudice ordinario, il quale, ove ne ravvisi l’ illegittimità per contrasto a norme interpretative, e tra queste certamente quella che prevede l’ obbligo di esercitare la delega nei limiti fissati, oltre beninteso quelli discendenti dall’ Art. 23 Cost., potrà disapplicarlo (e così il DPR 19 marzo 1987 n. 203, ad es., che ha esteso “agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda” l’ obbligo dell’ iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. originariamente previsto (al n. 9 dell’ Art. 3, primo comma, cit.) per “tersicorei, coristi, ballerini, figuranti”, è stato ritenuto illegittimo e da disapplicare “per eccesso della delega, se riferito indiscriminatamente ad ogni sfilata di moda, potendo la relativa attività essere inquadrata nell’ ambito dello spettacolo solo in quanto organizzata, con finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo, da soggetti diversi dai produttori di modelli di abbigliamento”: Cass. citt., eccetto la 7323-92, riguardante i disc-jockey).
La questione diventa allora quella di stabilire quali siano propriamente i “lavoratori dello spettacolo” (al qual fine è da tener presente che la legge classifica i lavoratori subordinati od autonomi, che debbono essere iscritti all’ E.N.P.A.L.S., in modo eccezionale rispetto ai principi generali vigenti in materia, considerando cioè l’ attività da loro svolta e non quella esclusiva o prevalente del datore di lavoro o committente; epperò in base alla categoria di appartenenza).
Trattandosi di questione che la Corte ha già approfonditamente esaminato in tutte le pronunce dianzi citate, nelle quali, dopo essersi posto fra l’ altro in evidenza come si assista ormai a una “ipetrofia dello spettacolo, che soprattutto tramite la diffusione della televisione tende ad insediarsi nelle sedi piè disparate”, e come qualsiasi attività sia suscettibile di essere utilizzata a fini di spettacolo (e si fa l’ esempio della ripresa televisiva di avvenimenti quali sedute parlamentari, cerimonie religiose, udienze penali, operazioni chirurgiche, ecc.), senza che tuttavia possa neppure sospettarsi “che i protagonisti di detti avvenimenti divengano perciò lavoratori, cioè attori, di quello spettacolo”, – si è affermato il principio secondo cui lavoratori dello spettacolo, in senso tecnico, sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, per spettacolo dovendosi intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso di pubblico, ma esclusivamente quella che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori.
Tale principio, di evidente incontestabile esattezza, dev’ essere anche in questa nuova occasione confermato e ribadito, non intravvedendosi, nè rinvenendosi negli scritti difensivi dell’ Ente ricorrente, argomento alcuno che possa indurre a dubbi e ripensamenti. E facendosene applicazione allo specifico caso qui in esame, dei presentatori, va detto che ai fini in discorso (dell’ obbligo cioè dell’ iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. ) la qualifica di “lavoratore dello spettacolo” non può essere indiscriminatamente attribuita a qualsiasi “presentatore” che – secondo una lata accezione del termine – in una qualsiasi manifestazione con il concorso di pubblico (in particolare televisivo) compia la generica azione del presentare, indipendentemente dal tipo di manifestazione e dall’ oggetto (nella specie oggetti d’ arte antica e moderna) e dalla finalità della presentazione. È d’ uopo, infatti, anche in questo caso (come in quello degli indossatori) restringere il campo di applicazione della previsione normativa, nel senso che la suddetta qualifica, ai suddetti fini, va riconosciuta a quei soli presentatori che svolgono la loro attività nell’ ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo come sopra inteso, – che abbia cioè la finalità del divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori, attraverso la rappresentazione od interpretazione di un testo letterario o musicale.
È il caso di aggiungere che anche in un comune dizionario della lingua italiana (ad es. il Devoto-Oli) trovasi registrata la distinzione fra presentatore in senso generico, che è “nome di agente di presentare: il p. di una domanda, di una sfida, di un conferenziere, di un libro”, e presentatore che “nel mondo dello spettacolo, specialmente del varietà e radiotelevisivo” è in senso specifico “la persona incaricata di presentare attori, personaggi numeri, intervenendo anche con battute proprie”.
La categoria dei presentatori insomma, o meglio ancora, per quanto qui interessa, dei presentatori televisivi, si distingue a ben vedere in due sottocategorie, potendo oppur no trattarsi, in base al criterio sopra indicato, di lavoratori dello spettacolo. Non è giuridicamente corretto, perciò, parlare di “incontestata appartenenza della qualifica di presentatore al settore dello spettacolo”, nè tanto meno aggiungere che essa “rende in ogni caso estranea e non rilevante la finalità di vendita (diretta o indiretta) del prodotto, perseguita dal datore di lavoro o committente”. E quando la finalità è la vendita (a mezzo televisione), non si vede perché non debba piè appropriatamente parlarsi di televenditori, quale sottocategoria del presentatori televisivi, con cui compete però la qualifica di lavoratori dello spettacolo. Il mezzo televisivo, peraltro, non trasforma in spettacolo una trasmissione o un programma qualsiasi, anche di mera promozione o vendita, che tale rimane (non a caso lo stesso E.N.P.A.L.S. parla, come si è visto, in memoria, di lavoratori occupati dalla TELEMARKET in “trasmissioni televisive”, ed in altro luogo, e precisamente nella illustrazione del primo motivo di ricorso, di “programmi radiotelevisivi di qualsiasi natura”), ed è tutt’ altra cosa dallo spettacolo, così come chi ne “presenta” gli oggetti continua a svolgere, nonostante il mezzo adoperato, la “funzione tipica” – per dirla col Tribunale – di “imbonire con le parole per persuadere all’ acquisto”.
La sentenza impugnata è dunque perfettamente conforme al principio di diritto di cui nella specie andava fatta applicazione, e che può essere, in conclusione, così enunciato:
“Anche dopo il DPR 19 marzo 1987 n. 207 ha aggiunto alla categoria degli attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni – contemplata (al n. 2) dall’ Art. 3, comma primo, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, modificato e ratificato con L. 29 novembre 1952 n. 2388 – quelle dei cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey, tra i lavoratori che sono obbligatoriamente iscritti all’ E.N.P.A.L.S. non rientrano i cc.dd. televenditori, che presentano gli oggetti delle promozioni o vendite televisive, non trattandosi di lavoratori dello spettacolo, caratterizzato, questo, dalla finalità del divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori, attraverso la rappresentazione o interpretazione di un testo letterario o musicale”.
Non rimane che rigettare il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, da porsi a totale carico dell’ Ente ricorrente, stante la sua soccombenza.

P.Q.M

La Corte – rigetta il ricorso e condanna l’ ente ricorrente alle spese, liquidate in L. 44.000, oltre a L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 1996.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!