Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza del 27 Settembre 2002 n. 14030
Massima e testo integrale
MASSIMA:
Ai sensi del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, l’ obbligo di iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Al fine di individuare l’ attività in concreto svolta dal lavoratore può aversi riguardo anche al soggetto che imprenditorialmente la organizza, e cioè all’ attività imprenditoriale alla quale la prestazione del singolo lavoratore, subordinato o autonomo, inerisce e nella quale viene organizzata, mentre non è di per sè decisiva la circostanza che il singolo lavoratore possa già essere iscritto all’ E.N.P.A.L.S., in quanto, ai fini assicurativi, la qualifica di lavoratori dello spettacolo va riconosciuta solo nel momento in cui gli stessi lavoratori svolgono la loro attività nell’ ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’ obbligo della iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dipendenti da una società che, nello svolgimento di un’ attività di produzione, commercio e installazione di oggetti di arredamento, aveva eseguito lavori per alcune aziende operanti nel settore dello spettacolo).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: | |||
Dott. | Bruno | D’ ANGELO | Presidente |
“ | Pietro | CUOCO | Consigliere |
“ | Francesco Antonio | MAIORANO | “ |
“ | Grazia | CATALDI | Rel. “ |
“ | Aldo | DE MATTEIS | “ |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
E.N.P.A.L.S.- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell’ avvocato ANGELO CURTI, che lo rappresenta e difende unitamente dell’ avvocato MARIA STELLA ROSSI, giusta procura speciale atto notar MARGHERITA MILLOZZA di ROMA dell’ 8 aprile 2002, rep. n 10350;
contro
GIAMBENE STEFANO, “APAS ARREDAMENTI” S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’ avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO GRIECO, GIOVANNI SOLIMENO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 386-99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 03-11-99 R.G.N. 220-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-04-02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l’ Avvocato CURTI;
udito l’ Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il Pretore di Firenze, con sentenza depositata il 30 marzo 1999, accoglieva l’ opposizione proposta dal sig. Stefano Giambene, in proprio e quale legale rappresentante dell’ APAS Arredamenti s.r.l., avverso l’ ordinanza ingiunzione n. 4-99 dell’ E.N.P.A.L.S. con la quale veniva ingiunto al Giambene ed alla società opponente, in solido, il pagamento della somma di L. 630.000 per sanzioni amministrative in relazione all’ attività svolta da alcuni scenografi, pittori di scena, e montatori ingaggiati dalla società APAS.
Avverso la decisione di primo grado l’ E.N.P.A.L.S. proponeva appello al Tribunale di Firenze che lo rigettava rilevando che dall’ istruttoria svolta era risultato che la società appellata – la quale svolgeva attività di produzione, commercio ed installazione di oggetti di arredamento ed aveva tra i propri clienti alcune aziende operanti nel settore dello spettacolo – per l’ effettuazione dei lavori di arredamento si avvaleva, oltre che dei propri dipendenti, di collaboratori (quali imbianchini, architetti, artigiani) la cui prestazione era limitata alla fase di realizzazione di particolari scenografie e non si estendeva alla fase della gestione delle stesse ai fini dello spettacolo; rilevava il Tribunale che l’ attività di assistenza tecnica prestata nel corso degli spettacoli (ad esempio per effettuare ritocchi di vernice) era finalizzata alla garanzia cui la società appellata era tenuta per vizi o difetti del materiale fornito e si inseriva nell’ attività produttiva e commerciale svolta dalla stessa società; riteneva, quindi, che i collaboratori utilizzati per la realizzazione di scenografie, pur se adibiti a compiti astrattamente definibili ausiliari alla realizzazione di spettacoli, non erano soggetti al versamento obbligatorio dei contributi E.N.P.A.L.S. in quanto, in relazione all’ attività da essi svolta per la società APAS (per la realizzazione di particolari opus di volta in volta commissionate alla stessa società da imprese dello spettacolo), era carente l’ elemento della adibizione stabile e professionale alla realizzazione di spettacoli ed era priva di rilievo la circostanza che alcuni di essi fossero già titolari di una posizione assicurativa presso l’ E.N.P.A.L.S..
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l’ E.N.P.A.L.S. propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
Il sig. Giambene e la APAS Arredamenti s.r.l. resistono con controricorso.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Se è vero infatti che il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 sancisce l’ obbligo di iscrizione all’ E.N.P.A.L.S. per categorie di lavoratori e cioè in base alla tipologia dell’ attività svolta, in modo eccezionale rispetto ai principi generali che vigono in questa materia e cioè considerando l’ attività del lavoratore e non quella esclusiva o prevalente del datore di lavoro, tuttavia dall’ attività del datore di lavoro non è dato egualmente prescindere, posto che la legge stessa si riferisce anche a coloro che svolgono attività ausiliarie nell’ ambito della produzione dello spettacolo (Cass. n. 7323 del 1992). Non può trascurarsi di considerare, a riguardo, che mentre alcune delle categorie elencate all’ Art. 3 riguardano figure professionali che hanno collegamento specifico e necessario con lo spettacolo, cioè con la realizzazione, in modo professionale, di una rappresentazione teatrale, musicale, con personale abilità degli interpreti, innanzi ad un potenziale pubblico (come ad esempio gli attori, i ballerini, ecc.), altre categorie riguardano professioni quali l’ architetto, il sarto, il pittore, il parrucchiere, l’ elettricista che non hanno un collegamento necessario con lo spettacolo: è evidente infatti che nè un elettricista nè un pittore nè un sarto nè un architetto che lavorano in un teatro svolgono un’ attività propriamente di spettacolo, ma soltanto un’ attività che è indispensabile per la realizzazione dello spettacolo e di questa ausiliaria e, che, ovviamente può risentire, ad esempio, delle peculiarità dell’ ambiente e degli orari del tutto particolari a detto tipo di attività: da ciò la sua specificità e l’ inquadramento di tale attività nell’ ambito di quella di lavoratore dello spettacolo solo in quanto organizzata con finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo. Si è affermato quindi il principio che lavoratori dello spettacolo, ai quali è rigorosamente limitata l’ iscrizione obbligatoria all’ E.N.P.A.L.S., sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (Cass. n. 731-98; 933-97).
In questo senso l’ attività svolta può avere rilevanza anche con riguardo al soggetto che imprenditorialmente la organizza e cioè l’ attività imprenditoriale alla quale l’ attività del singolo lavoratore, subordinato o autonomo, inerisce e nella quale viene organizzata.
Applicando i principi illustrati al caso in esame, deve ritenersi che un artigiano o un professionista che collabora (in modo subordinato o autonomo) con una impresa che svolge attività di produzione, commercio e installazione di oggetti di arredamento, non diventa lavoratore dello spettacolo solo per aver contribuito alla realizzazione di una scenografia commissionata alla impresa con la quale collabora, per effetto di una inesistente vis attrattiva del prodotto specifico realizzato (nello stesso senso v. Cass. 13467-91).
E ciò anche se si tratta di soggetti iscritti all’ E.N.P.A.L.S. in quanto, ai fini assicurativi, la. qualifica di lavoratori dello spettacolo va riconosciuta solo nel momento in cui gli stessi lavoratori svolgono la loro attività nell’ ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo e, quindi, non quando sono impiegati in un’ attività volta alla realizzazione di beni destinati alla commercializzazione per conto di un’ impresa che svolge attività di produzione e commercio e installazione di oggetti per l’ arredamento.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’ E.N.P.A.L.S. soccombente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10,00 (oltre euro 2000 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2002.