Spettacolo – Definizione attivita spettacolari – Opposizione a Cartella Esattoriale – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1323 del 27 Marzo 2008 )
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II giudice di Milano, Dott. N. Di Leo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies cpc
Nella causa iscritta al numero 3820/2007 r.g.l. promossa da:
M.C S.p.A. in persona del legale rappresentante pro pro-tempore con il proc. Dom. avv. Massimo Goffredo
E.N.P.A.L.S. con il proc. dom. avv. P. P.
EQUITALIA ESATRI con il proc. dom. avv. M.R.V.
* * * * * * * * * * *
Il Giudice rilevato
che, in relazione alla cartella opposta, è stata eccepita tra l’ altro la non riconducibiiità dell’ attività per cui sono chiesti i contributi alla nozione di spettacolo, difettando, dunque, il presupposto per l’ iscrizione dei lavoratori all’ E.N.P.A.L.S. (cfr, pag. 31 e ss. del ricorso);
che l’ ente ha eccepito che la appartenenza dei lavoratori alle categorie E.N.P.A.L.S. sarebbe stata riconosciuta dalla stessa opponente che ha presentato le relative denunce contributive mensili e trimestrali;
che si deve rilevare che la presentazione delle denunce non può equivalere ad incontestabilità del presupposto per l’ iscrizione all’ ente, considerato come anche l’ E.N.P.A.L.S. stesso, in difetto dei presupposti per l’ iscrizione di un lavoratore alla propria forma previdenziale, non potrebbe mantenerne l’ iscrizione (cfr. Cass. Sentenza n. 14030 del 27/09/2002);
che, quindi, la presentazione delle denunce può al limite valere come mero indizio contrario laddove sia contestata la sussistenza dei presupposti per l’ iscrizione al fondo, ma non può essere reputato elemento sufficiente allorché la parte opponente ad una cartella esattoriale abbia contestato la sussistenza del presupposto che i lavoratori di cui si tratta siano impiegati nello svolgimento di attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli e l’ E.N.P.A.L.S., come nel caso in esame, non abbia allegato alcunché per contestare l’ assunto;
che si deve, infatti, ricordare come la Corte di Cassazione abbia chiarito che “l’ obbligo di iscrizione al’ E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, da parte di committenti la cui produzione rientra in tale settore, intendendosi per spettacolo non qualsiasi manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quelle che propriamente hanno il fine di rappresentare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori ‘ (cfr. ad es., Cass. Sentenza n. 12691 del 29/08/2002; Cass. Sentenza n. 7323 del 15/06/1992; Cass. Sentenza n. 3643 del 17/04/1996; Cass. Sentenza n. 10308 del 28/06/2003) e considerare come l’ E.N.P.A.L.S. non abbia allegato alcunché per dimostrare che l’ attività di comunicazione della M.C. SPA per le società del Gruppo Mediolanum, svolta con mezzi telematici e registrazioni televisive, per gli aggiornamenti ai dipendenti e ai collaboratori (per un totale di 5000 promotori finanziari: cfr. il verbale) possa definirsi di carattere spettacolare nel senso espresso dalla Suprema Corte tanto da ingenerare per la opponente il dovere di versare i relativi contributi;
che stante una siffatta mancata contestazione della carenza del carattere spettacolare dell’ attività svolta dai lavoratori interessati per il versamento dei contributi, si deve accogliere il ricorso, con condanna dell’ E.N.P.A.L.S. a versare alla opponente le spese di lite liquidate come da dispositivo (in ragione della durata e del valore della causa), compensandosi, invece, considerati i giustificati motivi dovuti al ruolo marginale svolto nella causa, gli oneri del giudizio tra la M. C. SPA e la ESATRI
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara l’ insussistenza del diritto dell’ ente azionato con la cartella opposta. Condanna l’ E.N.P.A.L.S. a versare alla opponente € 1500,00 oltre accessori per gli oneri del giudizio. Spese compensate tra le altre parti.
Milano 26 febbraio 2008
Dr. n. Di Leo
Depositata in Cancelleria il 27 Febbraio 2008