Qual è il trattamento di trasferta previsto per un lavoratore del settore terziario sia per quanto riguarda le spese sia per quanto riguarda l’orario di lavoro?
Trasferte e spostamenti nel C.C.N.L. terziario
Il personale dipendente normalmente è stanziale presso la sede di lavoro ma può accadere che venga inviato a prestare la sua attività al di fuori delle pertinenze aziendali o presso i clienti e ciò può avvenire saltuariamente o sistematicamente.
Per individuare il trattamento da riconoscere a tale personale occorre fare riferimento al contratto collettivo applicato.
Nel caso di specie il C.C.N.L. è quello Terziario che, per quanto riguarda le trasferte, le disciplina all’articolo 179, intitolato “missioni”:
Articolo 179 (Missioni)
«L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno».
Dalla lettura di tale articolo si evince che il rimborso delle spese ha come presupposto il fatto che il dipendente venga inviato al di fuori della propria residenza. Pertanto, anche in virtù di prassi interpretative consolidate, si configura trasferta quando il dipendente debba recarsi in comune diverso da quello della propria residenza. Se invece la destinazione è nell’ambito dello stesso comune non si configura trasferta e il dipendente non ha quindi diritto a rimborsi o indennizzi di vario genere se non nel caso in cui lo spostamento richieda l’utilizzo di mezzi di trasporto particolari o sia particolarmente disagiato. A supporto riportiamo una nota interpretativa da cui si evince il regime fiscale degli spostamenti all’interno del Comune di lavoro che vengono considerati non esenti mentre lo sono in caso di spostamenti al di fuori del comune.
Trasferta nel comune di lavoro: Le somme percepite dal lavoratore concorrono alla formazione del reddito con esclusione di quelle relative alle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (ad esempio, taxi, treno, autobus). Non assume alcuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro, neppure nell’ipotesi in cui esista una legge che preveda la corresponsione di una indennità per coloro che si recano in missione fuori dalla sede di servizio in località distanti almeno un determinato numero di chilometri (cfr. L. 26.7.1978, n. 417). Non assume rilievo anche la eventuale ripartizione del territorio in entità sub-comunali, come le frazioni, dovendosi comunque aver riguardo al territorio comunale.
Rimborsi chilometrici nel comune. Concorrono interamente a formare il reddito del lavoratore i rimborsi spese chilometrici richiesti per l’utilizzo dell’auto propria all’interno del comune di lavoro (A.E., ris. 232/2002 e 191/2000).
Per quanto riguarda poi il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la località in cui viene inviato in trasferta il C.C.N.L. commercio prevede:
Articolo 130 (Orario normale settimanale)
«La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che applicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 158.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari».
Come si evince dal penultimo comma dell’articolo 130 il tempo necessario per recarsi al posto di lavoro non è considerato lavoro effettivo e questo principio vale anche ove il tempo per recarsi al posto di lavoro sia in località differente dalla normale sede.
Infatti le ore di viaggio durante la trasferta (Min. Lav., interpello 15/2010), salvo diverso avviso del contratto collettivo applicato, non si computano nell’orario di lavoro.
Naturalmente ove la località di destinazione richieda considerevoli tempi di viaggio potrà essere opportuno prevedere un indennizzo ma, in ogni caso, è da escludere che il tempo di viaggio sia da considerare orario di lavoro, tanto meno straordinario, e quindi non andrà remunerato.