Tempo determinato e somministrazione | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro è intervenuto a chiarimento di alcuni aspetti della successione tra contratti a termine anche nella forma della somministrazione.
Con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 sono state fornite le prime indicazioni interpretative dal Ministero del Lavoro in merito al contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.L del 12 luglio 2018, n. 87 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
La circolare è intervenuta per chiarire alcuni punti oscuri delle modifiche introdotte alla normativa sul contratto a tempo determinato e sul contratto di somministrazione. In particolare, il c.d. Decreto Dignità ha introdotto una serie di limitazioni per l’utilizzo del contratto a tempo determinato novellando in parte il c.d. Jobs act (D.lgs. 81/2015); tra le disposizioni, invece, rimaste invariate rispetto alla precedente disciplina vi è la regola sull’intervallo temporale minimo tra il contratto scaduto e il suo eventuale rinnovo la c.d. stop-and-go.
Il lavoratore che cessa un rapporto a tempo determinato non può essere riassunto con la stessa tipologia contrattuale prima che sia trascorso un periodo di vacanza pari ad almeno 10 giorni per il contratto di durata di 6 mesi o di 20 giorni per un contratto superiore a 6 mesi.
Tale regola è prevista nell’art.21 comma 2 del D.Lgs n. 81/2015 che ha previsto la possibilità di un intervento della contrattazione collettiva applicata nell’azienda che in alcuni casi ha regolato la disciplina in maniera diversa introducendo particolari ipotesi , oppure esentando il datore dalla stessa.
Inoltre la regola non si applica:
- Nelle start-up innovative, per i primi 4 anni dalla loro costituzione ovvero un periodo inferiore per le società già costituite
- Per i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, individuate dal D.P.R n. 1525/1963 e dai contratti collettivi
- Per i lavoratori espressamente esclusi dall’art. 29 del D.Lg 81/2015
In aggiunta la vacanza contrattuale non è obbligatoria nella successione di contratti di tipologie differenti come il contratto intermittente a tempo determinato e il contratto a tempo determinato, oppure se segue a quest’ultimo il contratto di somministrazione. Inoltre, come ribadisce la circolare, il Decreto Dignità estende la disciplina del contratto a tempo determinato al contratto di somministrazione, escludendo però le previsioni contenute agli articoli 21, comma 2 (c.d. stop and go ), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che può stipulare ogni datore di lavoro) e 24 (diritto di precedenza).
La circolare ha inoltre, esplicitato la portata della disciplina sul periodo massimo di occupazione affermando che il rispetto del limite massimo di 24 mesi ovvero quello diversamente fissato dalla contrattazione collettiva, deve essere valutato con riferimento sia al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, sia con il singolo utilizzatore, dovendosi considerare i periodi svolti con contratto a termine e quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per mansioni dello stesso livello e categoria legale. Ciò comporta che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore. Nel computo dei 24 mesi di lavoro bisogna tener conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Dunque esemplificando se un contratto a tempo determinato termina il 30 novembre 2018 il giorno successivo il lavoratore può essere riassunto con un contratto di somministrazione, rispettando però il periodo di durata massima di 24 mesi, ovvero quello previsto dal contratto collettivo computando sia il contratto a tempo determinato sia il contratto di somministrazione.
Infine si applicano alla somministrazione le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine in caso dei contratti di durata superiore a 12 mesi e dei rinnovi.
Quindi:
- in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle causali indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
- in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione causale.