DIRIGENTI – Preavviso e indennità supplementare | ADLABOR

In caso di licenziamento individuale del dirigente i vari CCNL stabiliscono la misura del preavviso e, ove il licenziamento non risulti giustificato, un’indennità supplementare.

 

CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA (1/1/2019 – 31/12/2023)

 

PREAVVISO INDENNITA’ SUPPLEMENTARE MAGGIORAZIONI PER ETA’
In caso di licenziamento individuale:

(Art. 23  co. 1 del CCNL):

 

a)  6 mesi di preavviso per i Dirigenti fino a 6 anni di anzianità aziendale;

b)  8 mesi di preavviso per i Dirigenti fino a 10 anni di anzianità aziendale;

c)  10 mesi di preavviso per i Dirigenti fino a 15 di anzianità aziendale;

d)  12 mesi di preavviso per i Dirigenti oltre i 15 anni di anzianità aziendale.

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di dimissioni:

(Art. 23, co. 3 del CCNL):

Il Dirigente dimissionario deve dare al datore un preavviso i cui termini sono pari ad 1/3 di quelli indicati al comma 1.

In caso di licenziamento individuale:

(Art. 19 co. 15 del CCNL):

 

a) fino a 2 anni di anzianità aziendale, 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

b) oltre a 2 e sino a 6 anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

c) oltre i 6 e sino a 10 anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

d) oltre i 10 e sino a 15 anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

e) oltre i 15 anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

La regolamentazione in materia di maggiorazioni per età contenuta all’art. 19, co. 16 del CCNL è stata sostituita dall’art. 19 ACCR che disciplina l’indennità supplementare senza riproporre le maggiorazioni per età.

N.B. In caso di inapplicabilità del CCNL dirigenti Industria è tuttora in vigore il D.P.R. 483/1962 che recepisce il CCNL dirigenti industriali del 26 maggio 1946 che prevede all’art. 10 : ” Salvo quanto disposto dall’art. 2119 del c.c. Il contratto di impiego a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni  successivo aano di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso. In conseguenza il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non potrà comunque essere superiore a 10 mesi.

Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuto dalla parte inadempiente all’altra parte per il periodo di mancato preavviso una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all’inizio sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non computato.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell’anzianità agli effetti dell’indennità di anzianità.

Durant il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dispendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.”

 

 

CCNL DIRIGENTI TERZIARIO (1/1/2015 – 31/12/2019)

 

PREAVVISO* INDENNITA’ SUPPLEMENTARE MAGGIORAZIONI PER ETA’
DECORRENZA 1/9/2016
In caso di licenziamento individuale:
(Art. 39):In relazione agli anni di effettivo servizio:

  • 6 mesi:fino al 4° anno di anzianità
  • 8 mesi: dal 4° al 10° anno di anzianità
  • 10 mesi: dal 10° al 15° anno di anzianità
  • 12 mesi: oltre il 15° anno di anzianità

In caso di licenziamento di Dirigente con diritto alla pensione di vecchiaia, i mesi di preavviso consistono in un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.

 

 

In caso di dimissioni

(Art. 37):

 

·         2 mesi fino al 2° anno

·         3 mesi dal 2° al 5° anno

·         4 mesi oltre il 5° anno

 

Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di licenziamento individuale:
(Art. 34, co. 17):·

  • Fino a 4 anni di anzianità: da 4 a 8 mensilità
  • Oltre 4 e fino a 6 anni di anzianità: da 6 a 12 mensilità
  • Oltre 6 e fino a 10 anni di anzianità: da 8 a 14 mensilità·
  • Oltre 10 e fino a 15 anni di anzianità: da 10 a 16 mensilità
  • Oltre i 15 anni di anzianità: da 12 a 18 mensilità

 

 

 

 

 

 

In caso di dimissioni per giusta causa

(Art. 38, co. 4):

 

Ove sussista una giusta causa di recesso, l’indennità sostitutiva del preavviso è maggiorata di un’indennità supplementare pari a 1/3 del preavviso stesso.

(Art. 34, co. 18)

 

In caso di anzianità nella qualifica superiore a 10 anni, l’indennità supplementare è aumentata in relazione all’età (ove questa risulti compresa fra i 50 e i 60 anni) nelle seguenti misure:

 

·         50 e 55 anni: 4 mensilità

·         56 e 61 anni: 5 mensilità

 

Ai dirigenti con età anagrafica superiore a 61 anni e inferiore all’età prevista per il pensionamentodi vecchiaia, spetta una maggiorazione pari a 6 mensilità.

 

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

*Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, a far data dall’1.7.2021, avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese a seconda che la comunicazione di licenziamento pervenga al dirigente, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.

 

 

CCNL DIRIGENTI CREDITO (13/07/2015 – 31/12/2018)

 

PREAVVISO INDENNITA’ SUPPLEMENTARE MAGGIORAZIONI PER ETA’
In caso di risoluzione del rapporto non per giusta causa:

(Art. 26, co. 1):

in relazione agli anni di effettivo servizio

·         5 mesi fino al 2° anno

·         5 mesi + mezzo mese per ogni anno di anzianità (fino a un massimo di 7 mesi)

·         6 mesi se il Dirigente ha diritto al “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”

 

In caso di dimissioni:

(Art. 26, co. 2):

·         3 mesi

(Art. 28, co. 1, n. 16):

 

Minimo: 7 mesi

Massimo: 22 mesi

(Art. 28, co. 1, n. 17):

 

per i Dirigenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni maturata nell’impresa, l’indennità supplementare è aumentata in base all’età, ove questa sia compresa tra i 46 e i 56 anni compiuti, nelle seguenti misure:

·         a 46 anni o a 56 anni compiuti: 2 mesi;

·         a 47 anni o a 55 anni compiuti: 3 mesi;

·         a 48 anni o a 54 anni compiuti: 4 mesi;

·         a 49 o a 53 anni compiuti: 5 mesi;

·         a 50 anni o a 52 anni compiuti: 6 mesi;

·         a 51 anni compiuti: 7 mesi.

 

 

 

CCNL DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI (2/7/2018 – 30/6/2022)

 

PREAVVISO INDENNITA’ SUPPLEMENTARE (art.37)
In caso di licenziamento individuale:

(Art. 31):

 

In relazione agli anni di effettivo servizio:

 

a)    9 mesi fino al 10° anno

b)    12 mesi dopo il 10° anno

 

Se il dirigente ha raggiunto i requisiti minimi tempo per tempo per il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia i termini lett.a) e b) sono ridotti di 4 mesi.

 

In caso di dimissioni

(Art. 31, co. 3):

 

·         2 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO ARBITRALE (*)
ETA’ NUMERO DI MENSILITA’
CON ANZIANITA’ SERVIZIO <5 ANNI CON ANZIANITA’ SERVIZIO TRA I 5 E 10 ANNI CON ANZINITA’ SERVIZIO >10 ANNI
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Fino a 49 compiuti 8 19 10 23 12 24
Fino a 50 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 51 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 52 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 53 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 54 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 55 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 56 compiuti 7 17 26 17 30
Fino a 57 compiuti 9 20 25 15 30
Fino a 58 compiuti 9 20 25 15 30
Fino a 59 compiuti 9 20 25 15 30
Fino a 60 compiuti 10 19 22 13 28
Fino a 61 compiuti 10 19 22 13 28
Fino a 62 compiuti 10 15 18 13 23
Fino a 63 compiuti 2 8 3 10 6 20
Fino a 64 compiuti 2 7 3 8 5 15
Fino a 65 compiuti 1 4 2 4 3 9
Fino a 66 compiuti Fino a 2 anni Fino a 4 anni Fino a 6 anni
Fino a 67 e oltre 0 0 0
Per i dirigenti in possesso dei requisiti minimi per il trattamento pensionistico anticipato Fino a 2 mensilità Fino a 4 mensilità Fino a 6 mensilità
(*) in ogni caso le mensilità max di collegio arbitrale non possono superare i mesi mancanti ai requisiti pensionistici di vecchiaia

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