NASpI | ADLABOR
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI
Definizione
(Art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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Destinatari
(Art. 2, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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o Apprendisti o Soci lavoratori di cooperative o Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato o Dipendenti a tempo determinato delle P.A. |
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Soggetti esclusi
(Art. 2, co. 1 e art. 3, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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o dimissioni, fatte salve quelle per giusta causa; o risoluzione consensuale, ad eccezione di quelle intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)
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Requisiti e condizioni
(Art. 3, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
La NASpI è riconosciuta alle categorie di lavoratori sopra individuate che presentino, congiuntamente,i seguenti requisiti:
o per stato disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000);
o es. lavoro cessato il 2/05/2015; il primo giorno da disoccupato è il 3/05/2015; il quadriennio andrà calcolato a ritroso dal 3/05/2015, al 3/05/2011. A tale data (3/05/2011) o antecedentemente, devono essere presenti almeno 13 settimane di contribuzione;
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Calcolo e misura
(Art. 4, co. 1, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22) |
La NASpI viene riconosciuta per un periodo e per un importo calcolati in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, versata negli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. | |
Importo indennità mensile
(Art. 4, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22) |
Per retribuzioni mensili ≤ € 1.208,15 (annualmente rivalutabile):
· 75% della retribuzione mensile |
Per retribuzioni mensili > € 1.208,15 (annualmente rivalutabile):
· 75% di € 1.208,15; + · 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.208,15. |
Limite massimo
(Art. 4, co. 2 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
L’ importo massimo mensile dell’indennità, è pari, per il 2018, a:
€1.314,30 |
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Riduzioni
(Art. 4, co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) |
Alla NASpI si applicano le seguenti riduzioni:
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Durata dell’erogazione
(Art. 5, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
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Presentazione della domanda
(Art. 6, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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La domanda per accedere alla NASpI va presentata:
Dal 23 febbraio 2018 gradualmente verrà fornita ai lavoratori dipendenti che hanno perduto il lavoro un accesso semplificato alla domanda NASpI precompilata. |
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Decorrenza della prestazione
(Art. 6, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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La NASpI spetta:
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Condizioni dell’erogazione
(Art. 7, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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L’erogazione della NASpI è condizionata:
*entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 22/2015 dovrà essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per determinare le modalità e le condizioni per l’attuazione delle azioni di politica attiva, nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa |
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Liquidazione anticipata
(Art. 8, D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22) |
– È possibile chiedere la liquidazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione:
– La richiesta deve essere fatta:
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Cause di decadenza dall’indennità
(Art.11, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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COMPATIBILITA’ NASpI CON LAVORO INTERMITTENTE | Con circ. 1162/2018, INPS ha chiarito la compatibilità misura con il lavoro intermittente sia con obbligo di risposta che senza tale obbligo.
Ø Se il contratto intermittente ha una durata ≤ 6 mesi , la NASpI si sospende per i giorni effettiva chiamata. Ø Se il contratto intermittente ha una durata > 6 mesi , è necessario per chiedere la NASpI che il reddito che si prevede di trarre non deve essere > 8.000€
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