Persone handicappate – permessi per i lavoratori – L.104/92 | ADLABOR

La Legge n. 104 del 1992 , con le successive integrazioni,  riconosce ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi ovvero congedi per l’assistenza

 

 

 

DEFINIZIONE DI PERSONA HANDICAPPATA/DISABILE

 

 

Art. 3 L. 104/1992

 

 

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

LAVORATORI INTERESSATI ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI

 

 

Art. 33 L.104/1992

1.    disabili: con contratto di lavoro dipendente,sono inclusi anche i lavoratori  part-time

2.    genitori di un disabile: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi.

3.    coniuge di un disabile

Con circolare numero 38/2017, l’Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l’assistenza ai disabili anche alle parti di un’unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner.

4.    parenti o affini entro il II grado: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi.

5.    parenti o affini entro il III grado: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge del disabile siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del genitore, coniuge, parente o affine entro il II grado.

FUNZIONE DEI PERMESSI

 

 

Art.3  L.104/1992

1.    il parente o il coniuge per assistere persona in situazione di handicap grave.

2.    La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative

N.B. La Corte di Cassazione, sez. penale, nella sent. n. 54712/2016 in tema di assistenza continuativa identifica una duplice finalità dei permessi mensili:
a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore continuità;
b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di intervallo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.

REQUISITI

 

 

Art. 33 L.104/1992

·         essere lavoratori dipendenti (anche se part-time)

·         la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);

·         mancanza di ricovero a tempo pieno della persona disabile (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa)

DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE:

 

I lavoratori disabili maggiorenni in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

·         riposi orari giornalieri 2 ore.

·         3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

 

Inoltre, il lavoratore disabile ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.

ORARIO DI LAVORO

 

Art. 8 comma 4, D. lgs 81/2015

L’art. 8 comma 4 del Decreto legislativo n. 81 /2015 concede il passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale a categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, affette da patologie oncologiche o da gravi patologie, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata.

DIRITTI DEI GENITORI CON FIGLIO DISABILE DI ETÀ  INFERIORE AI TRE ANNI

 

Artt. 33, 42 D. Lgs n.151/ 2001 

Art. 33 L.104/1992

 

 

·         3 giorni di permesso mensile.

·         riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro.

·         sede di lavoro più vicina  al proprio domicilio ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.

·         prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento  del dodicesimo anno  di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

La fruizione dei benefici non è cumulabile né ottenibile contemporaneamente dai due genitori.

DIRITTI DEI GENITORI CON DISABILE DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 12 ANNI

 

Artt. 33, 42 D. Lgs n.151/ 2001 

Art. 33 L.104/1992

 

·         3 giorni di permesso mensile.

·         ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso

·           diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento del dodicesimo anno  di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

 

DIRITTI DEI GENITORI CON DISABILE DI ETÀ SUPERIORE AI 12 ANNI

 

 

Artt. 33, 42 D. Lgs n.151/ 2001 

Art. 33 L.104/1992

 

I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il 2° grado e i parenti/ affini entro il 3° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:

 

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

 

 

 

 

CONGEDO STRAORDINARIO

 

Art. 42 comma 5, D.lgs 151/2001

Hanno diritto a fruire  di un congedo straordinario i lavoratori dipendenti familiari di un disabile secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge: il coniuge, i genitori, il figlio, fratelli o sorelle infine i parenti o affini entro il III grado.

 

I lavoratori hanno diritto di fruire del congedo straordinario che  non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

Il congedo e’ accordato altresì, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

N.B. La Corte Costituzionale sent. n. 232/2018 ha dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 5, del decreto legislativo n. 151 /2001 nella parte in cui non prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.

ASPETTI RETRIBUTIVI

 

Art. 43  D. Lgs n.151/ 2001 

I permessi sono retribuiti. L’indennità economica è a carico dell’INPS ma viene anticipata dal datore di lavoro che recupera l’importo tramite il flusso UniEmens.

ASPETTI CONTRIBUTIVI

 

Art. 44  D. Lgs n.151/ 2001 

 

Sono coperti da contribuzione figurativa, cioè dai versamenti utili per il raggiungimento del diritto alla pensione.

PROGRAMMAZIONE DEI PERMESSI

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali interpelli n.31/2010 e n. 1/2012

Il lavoratore deve di comunicare al proprio datore di lavoro  la volontà di usufruire dei permessi retribuiti. Per  contemperare l’organizzazione aziendale con l’esigenza di assistenza o cura del disabile il datore può richiedere una programmazione dei permessi  a cadenza settimanale o mensile purché la stessa non comprometta il diritto del lavoratore all’effettiva assistenza o cura.

A tal fine, inoltre si ritiene che possano essere stipulati degli accordi per la programmazione dei permessi direttamente con il lavoratore che ne fruisce ovvero con la rappresentanza sindacale.

Il lavoratore può modificare unilateralmente la giornata programmata spostandola ad altra data poiché l’esigenza di assistenza e tutela del disabile prevale sempre sulle esigenze organizzative. (Interpello Min. Lav. n.31/2010)

Il datore non può  rifiutare la concessione del permesso nei confronti del lavoratore dipendente che lo richiede.

 

DECADENZA

I soggetti che fruiscono dei permessi decadono dal diritto quando il datore o l’INPS accertano l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste dalla legge.

 

N.B. Il datore può incaricare una agenzia investigativa per verificare l’eventuale utilizzo improprio dei permessi. (Cass. 9749/2016). Inoltre è ritenuto legittimo il licenziamento  intimato per utilizzo improprio ed estraneo all’assistenza dei permessi. ( Cass. 5574/2016).

Consigliamo inoltre, la consultazione sulla programmazione dei permessi e il rapporto tra permessi e ferie:

http://www.adlabor.it/interpretazioni/disabili/permessi-art-33-l-10492-programmazione/

http://www.adlabor.it/permessi-per-handicap-e-ferie/

 

 

Procedura di ottenimento dello stato di invalidità

Per completezza, infine precisiamo i passaggi  per l’ottenimento del riconoscimento dello stato di invalidità cosi come prevista dagli Art.4 L. 104/1992 e Art.2 D.L. 324/1993 e dalla Circ. INPS n.117/2012.

 

  1. Per avviare il procedimento dello stato di invalidità l’interessato deve recarsi dal proprio medico curante affinché compili un certificato online e lo inoltra all’INPS. Il certificato ha una valenza di 90 giorni.
  2. La domanda si presenta all’INPS in via telematica allegando i documenti attestanti la disabilità.
  3. Ricevuta la domanda completa, l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza. In seguito, il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento.
  4. Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita.
  5. Il verbale definitivo viene inviato al lavoratore dall’INPS.
  6. Sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. ( Circ. INPS n.53/2008)

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