Dis-COLL | ADLABOR
Lo schema espone la disciplina tanto economica tanto normativa dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-COLL) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, indicandone i requisiti e le condizioni necessarie per poterne beneficiare, nonché la misura, la durata ed i limiti della stessa.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)
Definizione
(Art. 15 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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· La DIS-COLL ha la funzione di fornire ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una tutela di sostegno al reddito.
· È riconosciuta “in via sperimentale” in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 |
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Destinatari
(Art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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· Tutti i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto | |
Soggetti esclusi
(Art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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· Gli amministratori ed i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione | |
Requisiti e condizioni
(Art. 15, co. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
La DIS-COLL è riconosciuta alle categorie di collaboratori sopra individuate, che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:
· stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda: o per stato disoccupazione deve intendersi la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (art. 1, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000); · possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; · possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione |
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Calcolo e misura
(Art. 15, co. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22) |
La DIS-COLL è:
· rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione del lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. |
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Importo indennità mensile
(Art. 15, co. 4 D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22) |
Per retribuzioni mensili ≤ € 1.195,00 (annualmente rivalutabile):
· 75% della retribuzione mensile |
Per retribuzioni mensili > € 1.195,00 (annualmente rivalutabile):
· 75% di € 1.195,00; + · 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.195,00. |
Limite massimo
(art. 15, co. 4 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
L’ importo massimo mensile dell’indennità, è pari, per il 2015:
· a 1.300,00 € |
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Riduzioni
(Art. 15, co. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22) |
Alla DIS-COLL si applicano le seguenti riduzioni:
· 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; |
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Durata dell’erogazione
(art. 15, co. 6 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22) |
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per una durata massima di 6 mesi. | |
Presentazione della domanda
(Art. 15, co. 8 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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La domanda per accedere alla DIS-COLL va presentata:
· all’INPS; · esclusivamente in via telematica; · entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. |
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Decorrenza della prestazione
(Art. 15, co. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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La DIS-COLL spetta:
· a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; · dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (qualora la domanda sia presentata successivamente all’ottavo giorno) |
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Condizioni dell’erogazione
(Art. 15, Co. 10 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)
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L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
· permanenza dello stato di disoccupazione; · regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti |