Procedimento Disciplinare nel C.C.N.L. Commercio | ADLABOR
Lo schema analizza il procedimento disciplinare nel CCNL Commercio, indicando le possibili sanzioni previste dal contratto collettivo ed esemplificandone le diverse fattispecie.
Provvedimenti Disciplinari nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Commercio
Provvedimenti disciplinari
(Art. 225 C.C.N.L.) Multa Sospensione Licenziamento disciplinare |
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata. Il licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare; – recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all’Art. 220, primo e secondo comma; – frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; – l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; – l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. |
Licenziamento per giusta causa
(Art. 230 C.C.N.L.) |
Rientrano fra le cause di licenziamento per giusta causa:
1. il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale; 2. l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso; 3. l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; 4. l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; 5. il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi; 6. l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi. |
Specificità del C.C.N.L.
(Art. 227 C.C.N.L.) |
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. |